TAR
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01539/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 26/02/2026
N. 00535 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01539/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2023, proposto da
“Ass. Ceses S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LV Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del “parere di compatibilità” (o autorizzazione: art. 8-ter, c. 3, d.lgs. 502/1992) del
20.07.2023, prot. 40719 adottato dall'Assessorato intimato, avente ad oggetto la N. 01539/2023 REG.RIC.
“realizzazione” di una Comunità socio-riabilitativa per 20 posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CE MU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 23 ottobre 2023, la società ricorrente ha impugnato il “parere di compatibilità” (o autorizzazione: art. 8-ter, c. 3, d.lgs.
502/1992) del 20.07.2023, prot. 40719, adottato dall'Assessorato regionale della
Salute avente ad oggetto la “realizzazione” di una Comunità socio-riabilitativa per 20 posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti, nella parte in cui è stata: a) impressa la destinazione “esclusivamente in regime privato e libero professionale”; b) imposta l'ulteriore limitazione della “capacità recettiva sino ad un massimo di dieci posti”.
Espone in punto di fatto che:
1) l'Assessorato regionale della Salute, in evasione dell'istanza del 16.06.2023 rilasciava, ex art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992, la chiesta autorizzazione
(denominato “parere di compatibilità”) per la “realizzazione” di una Comunità socio- riabilitativa per 20 posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti;
2) tuttavia, la predetta autorizzazione seppur favorevolmente rilasciata alla ricorrente contiene delle illegittime restrizioni che, ove non annullate, di fatto impedirebbero il cambio di destinazione d'uso, con opere di ristrutturazione (da Asilo a Comunità N. 01539/2023 REG.RIC.
socio-riabilitativa per 20 posti letto) ed a cascata il rilascio dei successivi provvedimenti (autorizzazione all'esercizio della struttura, accreditamento istituzionale e convenzionamento) necessari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie private con oneri a carico del Servizio sanitario regionale;
3) in particolare, l'Assessorato intimato, traendo spunto dalla sentenza del C.G.A.R.S.
n. 582 del 13.07.2020, ha stabilito che la chiesta autorizzazione veniva rilasciata: a) con la limitazione dell'attività sanitaria privata da esercitare “esclusivamente in regime privato e libero professionale”; b) con l'ulteriore limitazione della “capacità recettiva sino ad un massimo di dieci posti”.
Deduce le censure di:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto e diritto e per motivazione generica ed insufficiente.
b) Violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali, primarie e secondarie:
d.P.R. 07.04.1994, pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994, e successive mod. ed integraz. di cui al d.P.R. 10.11.1999; Decreto dell'Assessore della Salute 31.01.1997
n. 21238; Decreto Inter-assessoriale della Salute e della Famiglia del 31.07.2017 n.
1539; D.p.c.m. 12.01.2017 relativo ai c.d. “L.E.A.”.
c) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di diritto e contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
d) Eccesso di potere per travisamento della sentenza C.G.A.R.S. 582/2020; motivazione illogica e contraddittoria.
e) Violazione e falsa applicazione del Decreto Inter-assessoriale del 31.07.2017
(pubblicato sulla GURS n. 32 del 04.08.2017) e del D.A. n. 320 del 05.03.2014.
f) Eccesso di potere per errore di fatto e nei presupposti e per motivazione illogica e contraddittoria. N. 01539/2023 REG.RIC.
g) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti; motivazione illogica e perplessa.
Secondo la ricorrente le restrizioni impresse alla pur favorevole autorizzazione rilasciata per la “realizzazione” della struttura sanitaria privata oggetto di lite non sarebbero legittime trascurando di considerare che la tipologia di struttura sanitaria che la ricorrente vorrebbe realizzare (Comunità per malati psichiatrici) può secondo la normativa vigente essere in concreto esercitata esclusivamente in regime di accreditamento col il S.s.r. (d.lgs. 502/1992, art. 8-quater) e non in “regime libero professionale”: l'Ordinamento vieterebbe l'accaparramento, il ricovero, la diagnosi e la cura dei malati psichiatrici direttamente in strutture sanitarie private (come quella che vuole realizzare la società ricorrente) al di fuori del S.S.R.; deduce inoltre, con riferimento alla limitazione della “capacità recettiva sino ad un massimo di dieci posti”, il difetto di motivazione e la contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.
2. - Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale della Salute, depositando documentazione nonché una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - All'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio ritiene necessario, in ordine logico, esaminare prioritariamente la censura con la quale la società ricorrente ha lamentato che le restrizioni imposte dal resistente Assessorato, in seno alla rilasciata autorizzazione per la “realizzazione” della struttura sanitaria, la spingerebbero verso l'esercizio di una attività sanitaria da erogare illegalmente in “regime libero professionale” in favore di malati psichiatrici, N. 01539/2023 REG.RIC.
consentendo la captazione ed intercettazione diretta di malati psichiatrici nel libero mercato, in violazione del chiaro divieto di legge.
2. - La censura è fondata.
3. - Giova premettere che l'articolo 34 della legge 13.05.1978, n. 180 ha previsto
“l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative della salute mentale” e con il regolamento di cui al d.P.R.
07.04.1994 (pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994) è stato approvato il progetto- obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996" (ribadito con il successivo d.P.R.
10.11.1999) che ha istituito in Italia i Dipartimenti di Salute Mentale (in avanti
D.S.M.) che appartengono alle Aziende Sanitarie provinciali ed a cui fanno capo “tutte le attività, territoriali e ospedaliere dell'assistenza psichiatrica (...)”.
Il d.P.R. 07.04.1994 è stato recepito in Sicilia dal D.A. della Salute 31.01.1997 che ha approvato il progetto regionale “Tutela della salute mentale”, il quale al punto G) nel disciplinare i “Presìdi dell'area residenziale” stabilisce (similmente a quanto dispone il punto D del d.P.R. 07.04.1994, pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994:
- “I presìdi dell'area residenziale potranno essere garantiti sia direttamente dal servizio pubblico sia dalla partecipazione del privato sociale o imprenditoriale e da associazioni del volontariato familiare, attraverso un rapporto di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale in conformità alla normativa nazionale in materia di accreditamento. A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale della sanità un apposito albo per gli enti privati che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale mediante stipula di convenzioni ...”.
La Regione Sicilia, esercitando la sua potestà legislativa concorrente (art. 117, comma
3, Cost.) ha, con la legge regionale 14.04.2009 n. 5, approvato “norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”, e da ultimo, con il Decreto Inter-assessoriale
31.07.2017, ha dettato un sistema di norme approvando “Il Servizio socio-sanitario N. 01539/2023 REG.RIC.
regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie”.
Deve in proposito osservarsi che, in base al d.P.R. 07.04.1994, di cui il D.A.
31.01.1997 costituisce atto applicativo:
- il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) costituisce l'assetto delle strutture proprie dell'assistenza psichiatrica delle Aziende Sanitarie, e serve a consentire l'unitarietà della programmazione e gestione delle attività relative;
- ogni DSM adotta uno o più moduli tipo, riferiti tendenzialmente a bacini di utenza non superiori a 150.000 abitanti, dotati, tra l'altro, di “strutture per attività in regime residenziale con la ricettività tendenziale di almeno un posto per ogni 10.000 abitanti”;
- i presidi dell'area residenziale potranno essere garantiti sia direttamente dal servizio pubblico, sia dalla partecipazione, tra gli altri, del privato imprenditoriale attraverso un rapporto di convenzione con il S.S.N. – riferimento, questo, ripreso nel punto G) del D.A. 31.01.1997 - precisando, a questo punto, che essi saranno sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte della Direzione del
Dipartimento.
L'analisi di tale normativa e la complessiva ricostruzione dei rapporti tra il Servizio
Sanitario e il privato, che intenda attivare una CTA, rende evidente come tale tipologia di struttura sia organicamente inserita nel Dipartimento di Salute Mentale, con compiti integrativi di quelli svolti dal servizio pubblico, e costituisca, in particolare, una delle componenti organizzative del DSM; con inevitabile correlativo accreditamento della struttura, e relativi oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Di ciò costituisce significativo indice lo stesso D.A. 13.10.1997 il quale, nel fare rinvio ad un apposito albo degli enti che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale, opera un chiaro riferimento alla normativa relativa all'accreditamento e agli obblighi successivi allo stesso accreditamento delle strutture, per le quali lo stesso decreto – che, nelle premesse, fa esplicito rinvio al D.A. N. 01539/2023 REG.RIC.
31.01.1997 - approva gli standards strutturali e funzionali e le modalità di iscrizione al suddetto albo regionale (v. art. 2 D.A. 13.10.1997).
Tale scelta, a monte, di inserire organicamente tali strutture private nella rete pubblica, in una logica di funzionamento integrato e continuativo dei servizi sul territorio, se per un verso trova la propria principale ragione nella peculiarità e delicatezza del relativo settore, per altro verso impone una programmazione sanitaria e un contingentamento numerico, quali indispensabili strumenti di pianificazione e governo del settore, in assenza del quale la Regione non sarebbe nelle condizioni di potere preventivare la spesa per la tutela della salute mentale.
4. - Da quanto fin qui esposto consegue che, a fronte del chiaro quadro regolamentare sopra richiamato, la prospettazione di parte ricorrente merita condivisione in quanto muove dalla corretta premessa, in linea con tale regolamentazione, per cui la struttura sanitaria che la ricorrente vorrebbe realizzare (Comunità per malati psichiatrici) può essere esercitata esclusivamente in regime di accreditamento con il S.s.r. (d.lgs.
502/1992, art. 8-quater) e non in regime libero professionale. Peraltro, come in maniera condivisibile dedotto dalla ricorrente, nel caso oggetto della sentenza menzionata nel provvedimento impugnato, la parte ricorrente intendeva svolgere l'attività sanitaria psichiatrica in “regime libero-professionale”, cioè in assenza di accreditamento e senza gravare economicamente sul S.s.r., quindi ricoverando i malati, facendo diagnosi e cura e riscuotendo il relativo compenso direttamente dai malati ed al di fuori di qualsiasi controllo e coordinamento del D.S.M., per cui lamentava l'illegittimità (e la non necessità) del filtro pianificatorio ex art. 8-ter ove esercitato dall'Assessorato anche per i casi in cui l'iniziativa economica dovrà essere avviata senza alcun costo a carico del S.s.n..
5. - Pertanto, sotto l'assorbente profilo in esame, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con la precisazione che il resistente Assessorato è chiamato a pronunciarsi espressamente e motivatamente N. 01539/2023 REG.RIC.
sull'istanza della ricorrente con specifico riferimento anche ai parametri, anche numerici, previsti per le CTA.
Ed invero come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella propria memoria difensiva, l'inciso finale del provvedimento impugnato, con cui la stessa – a chiusura del provvedimento – richiama il documento di programmazione del 31.7.2017, solo nella parte in cui “prevede per tali attività una capacità ricettiva sino ad un massimo di dieci posti”, non contiene alcuna condizione o limitazione lesiva della posizione giuridica della ricorrente, bensì una mera indicazione del dato normativo, nello spirito di leale collaborazione tra P.A. e privato. Trattasi pertanto di un potere non ancora esercitato in relazione al quale è precluso al Collegio esprimersi.
6. – Le spese possono compensarsi n ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV AN, Presidente
CE MU, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario N. 01539/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
CE MU
IL PRESIDENTE
LV AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/02/2026
N. 00535 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01539/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2023, proposto da
“Ass. Ceses S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LV Virzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del “parere di compatibilità” (o autorizzazione: art. 8-ter, c. 3, d.lgs. 502/1992) del
20.07.2023, prot. 40719 adottato dall'Assessorato intimato, avente ad oggetto la N. 01539/2023 REG.RIC.
“realizzazione” di una Comunità socio-riabilitativa per 20 posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CE MU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 23 ottobre 2023, la società ricorrente ha impugnato il “parere di compatibilità” (o autorizzazione: art. 8-ter, c. 3, d.lgs.
502/1992) del 20.07.2023, prot. 40719, adottato dall'Assessorato regionale della
Salute avente ad oggetto la “realizzazione” di una Comunità socio-riabilitativa per 20 posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti, nella parte in cui è stata: a) impressa la destinazione “esclusivamente in regime privato e libero professionale”; b) imposta l'ulteriore limitazione della “capacità recettiva sino ad un massimo di dieci posti”.
Espone in punto di fatto che:
1) l'Assessorato regionale della Salute, in evasione dell'istanza del 16.06.2023 rilasciava, ex art. 8-ter, comma 3, d.lgs. 502/1992, la chiesta autorizzazione
(denominato “parere di compatibilità”) per la “realizzazione” di una Comunità socio- riabilitativa per 20 posti letto per malati psichiatrici parzialmente non autosufficienti;
2) tuttavia, la predetta autorizzazione seppur favorevolmente rilasciata alla ricorrente contiene delle illegittime restrizioni che, ove non annullate, di fatto impedirebbero il cambio di destinazione d'uso, con opere di ristrutturazione (da Asilo a Comunità N. 01539/2023 REG.RIC.
socio-riabilitativa per 20 posti letto) ed a cascata il rilascio dei successivi provvedimenti (autorizzazione all'esercizio della struttura, accreditamento istituzionale e convenzionamento) necessari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie private con oneri a carico del Servizio sanitario regionale;
3) in particolare, l'Assessorato intimato, traendo spunto dalla sentenza del C.G.A.R.S.
n. 582 del 13.07.2020, ha stabilito che la chiesta autorizzazione veniva rilasciata: a) con la limitazione dell'attività sanitaria privata da esercitare “esclusivamente in regime privato e libero professionale”; b) con l'ulteriore limitazione della “capacità recettiva sino ad un massimo di dieci posti”.
Deduce le censure di:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8-ter, commi 1 e 3, d.lgs. 502/1992 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di fatto e diritto e per motivazione generica ed insufficiente.
b) Violazione e falsa applicazione di norme statali e regionali, primarie e secondarie:
d.P.R. 07.04.1994, pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994, e successive mod. ed integraz. di cui al d.P.R. 10.11.1999; Decreto dell'Assessore della Salute 31.01.1997
n. 21238; Decreto Inter-assessoriale della Salute e della Famiglia del 31.07.2017 n.
1539; D.p.c.m. 12.01.2017 relativo ai c.d. “L.E.A.”.
c) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore di diritto e contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
d) Eccesso di potere per travisamento della sentenza C.G.A.R.S. 582/2020; motivazione illogica e contraddittoria.
e) Violazione e falsa applicazione del Decreto Inter-assessoriale del 31.07.2017
(pubblicato sulla GURS n. 32 del 04.08.2017) e del D.A. n. 320 del 05.03.2014.
f) Eccesso di potere per errore di fatto e nei presupposti e per motivazione illogica e contraddittoria. N. 01539/2023 REG.RIC.
g) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti; motivazione illogica e perplessa.
Secondo la ricorrente le restrizioni impresse alla pur favorevole autorizzazione rilasciata per la “realizzazione” della struttura sanitaria privata oggetto di lite non sarebbero legittime trascurando di considerare che la tipologia di struttura sanitaria che la ricorrente vorrebbe realizzare (Comunità per malati psichiatrici) può secondo la normativa vigente essere in concreto esercitata esclusivamente in regime di accreditamento col il S.s.r. (d.lgs. 502/1992, art. 8-quater) e non in “regime libero professionale”: l'Ordinamento vieterebbe l'accaparramento, il ricovero, la diagnosi e la cura dei malati psichiatrici direttamente in strutture sanitarie private (come quella che vuole realizzare la società ricorrente) al di fuori del S.S.R.; deduce inoltre, con riferimento alla limitazione della “capacità recettiva sino ad un massimo di dieci posti”, il difetto di motivazione e la contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.
2. - Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale della Salute, depositando documentazione nonché una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - All'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. - Il Collegio ritiene necessario, in ordine logico, esaminare prioritariamente la censura con la quale la società ricorrente ha lamentato che le restrizioni imposte dal resistente Assessorato, in seno alla rilasciata autorizzazione per la “realizzazione” della struttura sanitaria, la spingerebbero verso l'esercizio di una attività sanitaria da erogare illegalmente in “regime libero professionale” in favore di malati psichiatrici, N. 01539/2023 REG.RIC.
consentendo la captazione ed intercettazione diretta di malati psichiatrici nel libero mercato, in violazione del chiaro divieto di legge.
2. - La censura è fondata.
3. - Giova premettere che l'articolo 34 della legge 13.05.1978, n. 180 ha previsto
“l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative della salute mentale” e con il regolamento di cui al d.P.R.
07.04.1994 (pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994) è stato approvato il progetto- obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996" (ribadito con il successivo d.P.R.
10.11.1999) che ha istituito in Italia i Dipartimenti di Salute Mentale (in avanti
D.S.M.) che appartengono alle Aziende Sanitarie provinciali ed a cui fanno capo “tutte le attività, territoriali e ospedaliere dell'assistenza psichiatrica (...)”.
Il d.P.R. 07.04.1994 è stato recepito in Sicilia dal D.A. della Salute 31.01.1997 che ha approvato il progetto regionale “Tutela della salute mentale”, il quale al punto G) nel disciplinare i “Presìdi dell'area residenziale” stabilisce (similmente a quanto dispone il punto D del d.P.R. 07.04.1994, pubbl. sulla G.U. n. 93 del 22.04.1994:
- “I presìdi dell'area residenziale potranno essere garantiti sia direttamente dal servizio pubblico sia dalla partecipazione del privato sociale o imprenditoriale e da associazioni del volontariato familiare, attraverso un rapporto di convenzione con il
Servizio sanitario nazionale in conformità alla normativa nazionale in materia di accreditamento. A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale della sanità un apposito albo per gli enti privati che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale mediante stipula di convenzioni ...”.
La Regione Sicilia, esercitando la sua potestà legislativa concorrente (art. 117, comma
3, Cost.) ha, con la legge regionale 14.04.2009 n. 5, approvato “norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”, e da ultimo, con il Decreto Inter-assessoriale
31.07.2017, ha dettato un sistema di norme approvando “Il Servizio socio-sanitario N. 01539/2023 REG.RIC.
regionale: Piano delle azioni e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie”.
Deve in proposito osservarsi che, in base al d.P.R. 07.04.1994, di cui il D.A.
31.01.1997 costituisce atto applicativo:
- il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) costituisce l'assetto delle strutture proprie dell'assistenza psichiatrica delle Aziende Sanitarie, e serve a consentire l'unitarietà della programmazione e gestione delle attività relative;
- ogni DSM adotta uno o più moduli tipo, riferiti tendenzialmente a bacini di utenza non superiori a 150.000 abitanti, dotati, tra l'altro, di “strutture per attività in regime residenziale con la ricettività tendenziale di almeno un posto per ogni 10.000 abitanti”;
- i presidi dell'area residenziale potranno essere garantiti sia direttamente dal servizio pubblico, sia dalla partecipazione, tra gli altri, del privato imprenditoriale attraverso un rapporto di convenzione con il S.S.N. – riferimento, questo, ripreso nel punto G) del D.A. 31.01.1997 - precisando, a questo punto, che essi saranno sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte della Direzione del
Dipartimento.
L'analisi di tale normativa e la complessiva ricostruzione dei rapporti tra il Servizio
Sanitario e il privato, che intenda attivare una CTA, rende evidente come tale tipologia di struttura sia organicamente inserita nel Dipartimento di Salute Mentale, con compiti integrativi di quelli svolti dal servizio pubblico, e costituisca, in particolare, una delle componenti organizzative del DSM; con inevitabile correlativo accreditamento della struttura, e relativi oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Di ciò costituisce significativo indice lo stesso D.A. 13.10.1997 il quale, nel fare rinvio ad un apposito albo degli enti che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale, opera un chiaro riferimento alla normativa relativa all'accreditamento e agli obblighi successivi allo stesso accreditamento delle strutture, per le quali lo stesso decreto – che, nelle premesse, fa esplicito rinvio al D.A. N. 01539/2023 REG.RIC.
31.01.1997 - approva gli standards strutturali e funzionali e le modalità di iscrizione al suddetto albo regionale (v. art. 2 D.A. 13.10.1997).
Tale scelta, a monte, di inserire organicamente tali strutture private nella rete pubblica, in una logica di funzionamento integrato e continuativo dei servizi sul territorio, se per un verso trova la propria principale ragione nella peculiarità e delicatezza del relativo settore, per altro verso impone una programmazione sanitaria e un contingentamento numerico, quali indispensabili strumenti di pianificazione e governo del settore, in assenza del quale la Regione non sarebbe nelle condizioni di potere preventivare la spesa per la tutela della salute mentale.
4. - Da quanto fin qui esposto consegue che, a fronte del chiaro quadro regolamentare sopra richiamato, la prospettazione di parte ricorrente merita condivisione in quanto muove dalla corretta premessa, in linea con tale regolamentazione, per cui la struttura sanitaria che la ricorrente vorrebbe realizzare (Comunità per malati psichiatrici) può essere esercitata esclusivamente in regime di accreditamento con il S.s.r. (d.lgs.
502/1992, art. 8-quater) e non in regime libero professionale. Peraltro, come in maniera condivisibile dedotto dalla ricorrente, nel caso oggetto della sentenza menzionata nel provvedimento impugnato, la parte ricorrente intendeva svolgere l'attività sanitaria psichiatrica in “regime libero-professionale”, cioè in assenza di accreditamento e senza gravare economicamente sul S.s.r., quindi ricoverando i malati, facendo diagnosi e cura e riscuotendo il relativo compenso direttamente dai malati ed al di fuori di qualsiasi controllo e coordinamento del D.S.M., per cui lamentava l'illegittimità (e la non necessità) del filtro pianificatorio ex art. 8-ter ove esercitato dall'Assessorato anche per i casi in cui l'iniziativa economica dovrà essere avviata senza alcun costo a carico del S.s.n..
5. - Pertanto, sotto l'assorbente profilo in esame, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con la precisazione che il resistente Assessorato è chiamato a pronunciarsi espressamente e motivatamente N. 01539/2023 REG.RIC.
sull'istanza della ricorrente con specifico riferimento anche ai parametri, anche numerici, previsti per le CTA.
Ed invero come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella propria memoria difensiva, l'inciso finale del provvedimento impugnato, con cui la stessa – a chiusura del provvedimento – richiama il documento di programmazione del 31.7.2017, solo nella parte in cui “prevede per tali attività una capacità ricettiva sino ad un massimo di dieci posti”, non contiene alcuna condizione o limitazione lesiva della posizione giuridica della ricorrente, bensì una mera indicazione del dato normativo, nello spirito di leale collaborazione tra P.A. e privato. Trattasi pertanto di un potere non ancora esercitato in relazione al quale è precluso al Collegio esprimersi.
6. – Le spese possono compensarsi n ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV AN, Presidente
CE MU, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario N. 01539/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
CE MU
IL PRESIDENTE
LV AN
IL SEGRETARIO