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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8736 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 25809 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to SASSO GIOVAN GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 28.11.2024 l'istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 37120240016443307000 notificato in data 26.11.2024, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 3.736,10, richiesta per il pagamento di contributi a titolo di gestione “commercianti” per il periodo dal gennaio al dicembre 2021, in quanto oggetto di accredito derivante dall'esonero contributivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CP_ Deduceva che l' in precedenza, nel gennaio 2024, gli aveva già notificato altro avviso di addebito n. 37120230014300175000 avente ad oggetto la medesima pretesa contributiva posta alla base dell'avviso di addebito n. 37120240016443307000 per cui è causa;
dii essere stato pertanto costretto ad incardinare giudizio di opposizione avente R.G. n. 2936/24 avverso al predetto avviso n. 37120240016443307000 e che CP_ in detto giudizio l' aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto “l'accredito dei contributi derivanti dall'esonero contributivo gli era stato erroneamente revocato in seguito a DURC, erroneamente chiuso come irregolare in data 31.5.2022”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' confermando di avere già erroneamente emesso l' altro avviso di addebito n.
37120230014300175000 sulla base di DURC erroneamente chiuso come irregolare in data 31.5.2022; che in data 2.08.2024, riconoscendo l'errore, aveva comunicato l'annullamento di detto avviso;
che nelle more della definizione del giudizio avente R.G. n. 2936/24 introdotto per opposizione al predetto avviso, il sistema centrale aveva provveduto all'inoltro di un'altra richiesta di pagamento, a mezzo dell'avviso di addebito qui opposto, poiché il ricorrente non aveva provveduto ad effettuare la richiesta di riesame per l'accredito dei
1 contributi relativi all'esonero contributivo;
che anche questa nuova richiesta di pagamento era stata annullata in data 11/03/2025. Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 22/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
CP_ In ragione del riconoscimento ad opera dell' della insussistenza del credito azionato nei confronti dell'odierno opponente, dato l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto in data
11.03.2025 , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall'Istituto, implicita nel ritiro dell'avviso di addebito impugnato, determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2 Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame è pacifica l'insussistenza del credito azionato e la erroneità dell' emissione dell'avviso di addebito predetto. Non può poi non considerarsi poi che la condotta dell' ancora più ingiustificabile CP_2 se si considera che per la medesima pretesa creditoria azionata mediante l'avviso di addebito qui impugnato CP_ l' aveva in precedenza già emesso altro avviso di addebito, impugnato in sede giudiziaria e poi annullato in autotutela in data 2.08.2024 ( antecedentemente alla notifica dunque dell' avviso di addebito per cui è oggi causa).
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole in euro
1.314,00 oltre iva, cpa e rimborsi nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovan Giuseppe Sasso anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 12.11.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 25809 / 2024 vertente
TRA
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to SASSO GIOVAN GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato il 28.11.2024 l'istante ha convenuto in giudizio l' al fine di sentir annullare l'avviso di addebito n. 37120240016443307000 notificato in data 26.11.2024, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 3.736,10, richiesta per il pagamento di contributi a titolo di gestione “commercianti” per il periodo dal gennaio al dicembre 2021, in quanto oggetto di accredito derivante dall'esonero contributivo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CP_ Deduceva che l' in precedenza, nel gennaio 2024, gli aveva già notificato altro avviso di addebito n. 37120230014300175000 avente ad oggetto la medesima pretesa contributiva posta alla base dell'avviso di addebito n. 37120240016443307000 per cui è causa;
dii essere stato pertanto costretto ad incardinare giudizio di opposizione avente R.G. n. 2936/24 avverso al predetto avviso n. 37120240016443307000 e che CP_ in detto giudizio l' aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto “l'accredito dei contributi derivanti dall'esonero contributivo gli era stato erroneamente revocato in seguito a DURC, erroneamente chiuso come irregolare in data 31.5.2022”.
CP_ Si costituiva in giudizio l' confermando di avere già erroneamente emesso l' altro avviso di addebito n.
37120230014300175000 sulla base di DURC erroneamente chiuso come irregolare in data 31.5.2022; che in data 2.08.2024, riconoscendo l'errore, aveva comunicato l'annullamento di detto avviso;
che nelle more della definizione del giudizio avente R.G. n. 2936/24 introdotto per opposizione al predetto avviso, il sistema centrale aveva provveduto all'inoltro di un'altra richiesta di pagamento, a mezzo dell'avviso di addebito qui opposto, poiché il ricorrente non aveva provveduto ad effettuare la richiesta di riesame per l'accredito dei
1 contributi relativi all'esonero contributivo;
che anche questa nuova richiesta di pagamento era stata annullata in data 11/03/2025. Pertanto, concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 22/10/2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
CP_ In ragione del riconoscimento ad opera dell' della insussistenza del credito azionato nei confronti dell'odierno opponente, dato l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito opposto in data
11.03.2025 , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.1987, n. 4630; Cass., 22.7.1981, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass.,
Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.1997, n. 3075; Cass., 8.6.1996, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.1997, n. 2038; Cass., 22.1.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.1990, n. 8000; Cass., 2.5.1987, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall'Istituto, implicita nel ritiro dell'avviso di addebito impugnato, determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
2 Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame è pacifica l'insussistenza del credito azionato e la erroneità dell' emissione dell'avviso di addebito predetto. Non può poi non considerarsi poi che la condotta dell' ancora più ingiustificabile CP_2 se si considera che per la medesima pretesa creditoria azionata mediante l'avviso di addebito qui impugnato CP_ l' aveva in precedenza già emesso altro avviso di addebito, impugnato in sede giudiziaria e poi annullato in autotutela in data 2.08.2024 ( antecedentemente alla notifica dunque dell' avviso di addebito per cui è oggi causa).
Le spese del giudizio, pertanto, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della parte convenuta condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente anticipatario.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidandole in euro
1.314,00 oltre iva, cpa e rimborsi nella misura del 15% come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giovan Giuseppe Sasso anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 12.11.2025
Il giudice
Dott. Annamaria Lazzara
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