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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
n°3496/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese in persona del giudice dott.ssa OS EC, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°3496 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lauria per mandato in atti;
Parte_1 attore
e rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesca Tuzzolino per mandato in atti;
CP_1 convenuta
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 convenuto contumace
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , creditore procedente nella procedura Parte_1 esecutiva immobiliare n. 133/2020 R.G.Es. incoata nei confronti di , debitore Controparte_2 esecutato, conveniva in giudizio creditore intervenuto nella predetta procedura, e CP_1
, quale debitore esecutato, introducendo il giudizio di merito dell'opposizione Controparte_2 esecutiva svolta innanzi al G.Es. della procedura esecutiva e conclusa con ordinanza di rigetto dell'opposizione del 2.11.2022.
L'attore riproponeva i motivi di cui all'opposizione all'esecuzione proposta in sede esecutiva, deducendo la tardività dell'intervento spiegato da in quanto esperito successivamente CP_1 all'udienza di cui all'art. 569 c.p.c.; l'assenza di un titolo esecutivo, essendo l'assegno sotteso all'atto di intervento privo di girata;
l'assenza della notifica dell'intervento al creditore procedente ai sensi dell'art. 499 c.p.c.; la mancata indicazione di altri beni utilmente pignorabili per effetto della tardività dell'intervento; l'impossibilità di fissare l'udienza prevista ai sensi dell'art. 499 c.p.c.
Contestando la legittimità della decisione del G.Es., l'attore opponente chiedeva al tribunale l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta, con conseguente esclusione dalla procedura esecutiva incoata nei confronti del debitore del credito vantato da Il Controparte_2 CP_1 tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente la domanda spiegata CP_1 dall'attore, invocando la legittimità e correttezza della decisione del G.Es. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.10.2025, ove veniva assunto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti della metà.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , debitore esecutato Controparte_2 nella procedura esecutiva n. 133/2020 R.G.Es., pure ritualmente evocato e, tuttavia, non costituito.
Ciò posto con note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 13.10.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite sostenute dalle parti, tenuto conto che la procedura esecutiva n.
133/2020 R.G.Es., nell'ambito della quale è stata proposta la presente opposizione, si è estinta per infruttuosità delle operazioni di vendita con ordinanza del G.Es. del 7.8.2025 (cfr. provvedimento allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.10.2025 depositate dalla convenuta opposta).
Sul punto occorre innanzitutto rammentare, sotto il profilo teorico che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare, la chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità delle operazioni di vendita, pronunciata dal G.Es. nell'ambito della procedura esecutiva n. 133/2020 R.G.Es. con provvedimento del 7.8.2025, da qualificarsi tra le estinzioni atipiche della procedura esecutiva, comporta la cessazione della materia del contendere dell'odierno giudizio di opposizione, non avendo le parti più interesse a una pronuncia di merito.
Le spese del giudizio, infine, sulla scorta della richiesta congiunta delle parti, vanno integralmente compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti e;
Parte_1 CP_1 dichiara integralmente compensate tra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Termini Imerese, 20 dicembre 2025
Il Giudice
OS EC