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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7131 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI Napoli Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2706/2024 del ruolo generale Lavoro, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A
, nato a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2 Napoli il 21.12.1959, nato a [...] il [...], , nato Parte_3 Parte_4 a Napoli il 31.01.1963; , nato Napoli il 16.09.1965, , Parte_5 Parte_6 nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] rappresentati e difesi Parte_7 dagli Avv.ti Messere Margherita e Paparo Matilde, in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.33 sono elettivamente domiciliati, ricorrente C O N T R O in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura generale indicata in atti, dall'avv. Luigi Ciccarelli resistente
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5.2.2024, i ricorrenti in epigrafe esponevano di lavorare alle dipendenze della di seguito, , società Controparte_1 Controparte_1 operante nel settore della manutenzione di edifici scolastici, strade provinciali nonché vigilanza e controllo flussi nelle sedi della sin dal 7.4.2015, con gli Controparte_2 inquadramenti indicati in ricorso ed applicazione del c.c.n.l. del settore Metalmeccanica Industria. Precisavano di essere stati, in precedenza, dipendenti della e di essere passati Parte_8 alle dipendenze della convenuta a seguito di verbale di accordo sindacale del 31.3.2015, avente ad oggetto la razionalizzazione delle società partecipate con conseguente riallocazione del personale all'epoca in organico presso la . Parte_9 Aggiungevano che l'accordo sindacale prevedeva il mantenimento in favore dei lavoratori assorbiti della anzianità di servizio utile al calcolo degli istituti contrattuali, con decorrenza dalla data di assunzione;
che in seguito alla mancata erogazione da parte della resistente di quanto statuito nel richiamato accordo del 31.3.2015, convenivano in giudizio la stessa, nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli, recante N.R.G. 5680/2022, definito con Sentenza n.1524/2023 del 6.3.2023 che accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto di ciascun ricorrente allo scatto biennale maturato a maggio 2021 fino alla maturazione di quello successivo secondo le prescrizioni del CCNL applicato al rapporto;
che in seguito a tale condanna la resistente provvedeva a corrispondere l'importo indicato nella richiamata sentenza ed in particolare la somma di euro 225,45 a titolo di scatto biennale maturato e non corrisposto, afferente al periodo maggio – dicembre 2021 (cf. copie buste paga del mese di aprile 2023 dove viene corrisposto l'importo dovuto unitamente agli accessori liquidati), che tuttavia i ricorrenti tutti alla data del gennaio 2022 avrebbero dovuto percepire un importo a titolo di scatto pari ad euro 137,13, mentre alla data del maggio 2023, avendo maturato un ulteriore scatto, quest'ultimo importo andava incrementato di euro 25,05 per cui, da tale data, l'importo dovuto a titolo di scatto risulta essere di euro 162,18; che la parte resistente, in aperta violazione della normativa legale e collettiva in materia di scatti di anzianità, aveva corrisposto somme inferiori a quelle dovute, il tutto come dettagliatamente contabilizzato in ricorso;
che i ricorrenti erano, dunque, creditori dell'importo di euro 651,30 ciascuno, a titolo di differenze scatti maturati e non corrisposti e relativi al periodo gennaio 2022 – dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023). Tanto premesso, adivano il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna della l pagamento in favore di ciascuno della somma Controparte_1 di € 651,30 per i titoli di cui in ricorso, oltre accessori, il tutto con il favore delle spese di giudizio, con attribuzione. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la i costituiva in giudizio Controparte_1 sostenendo l'infondatezza del ricorso ed insistendo per il rigetto con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 09.10.2025 il procuratore dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessazione parziale della materia del contendere essendo stata corrisposta solo la somma dovuta a titolo di sorta capitale e non anche gli accessori medio- tempore maturati, precisando che nella busta paga di maggio 2025 depositata telematicamente era evincibile il pagamento “sorta capitale Ap” e non anche quello relativo agli accessori di legge , come avvenuto in altri contenziosi pregressi, e che la somma ivi indicata era superiore all'importo richiesto in ricorso in quanto la società resistente aveva adeguato lo scatto di anzianità alla data di maggio 2025 erogando anche le differenze a tale titolo ulteriormente maturate rispetto a quelle rivendicate in ricorso. Il procuratore della parte resistente si è associato alla richiesta di declaratoria parziale della materia del contendere e ha chiesto compensarsi le spese di lite. Il Gl, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
In ragione dell'intervenuto pagamento da parte dell' limitatamente alla Controparte_1 sorte capitale dei crediti retributivi vantati dai ricorrenti, documentato mediante deposito telematico delle buste paga del mese di Maggio 2025, e non contestato all'odierna udienza dalla parte resistente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni Nel caso in esame, è pacifico che la abbia nelle more del giudizio Controparte_1 corrisposto le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità relativamente all'arco temporale rivendicato in ricorso (gennaio 2022- dicembre 2023), limitatamente alla sorte capitale, si dà determinarsi la parziale cessata la materia del contendere. Essendo pacifica tra le parti la sussistenza del credito azionato ed essendo stato, altresì, ammesso anche nell'odierna udienza il pagamento limitatamente alla sorta capitale, spettano ai ricorrenti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 comma 3 c.p.c. sulle somme corrisposte dall' CP_1 per i titoli rivendicati nel presente giudizio, dalla data di maturazione dei singoli crediti e
[...] fino all'avvenuto pagamento degli stessi, con conseguente condanna della società resistente al relativo pagamento. Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede delibando il fondamento della domanda nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. Orbene, stante la fondatezza della domanda, ma tenuto conto del comportamento della CP_1
e considerata la serialità della controversia, va disposta la compensazione delle spese di
[...] lite nella misura di un mezzo;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di istruttoria, con attribuzione in favore degli avv.ti Margherita Messere e Matilde Paparo antistatari.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela Ammendola, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere
- Condanna l pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle CP_1 somme da essa corrisposte per i titoli rivendicati nel presente giudizio, maturati dalla data della scadenza dei crediti al saldo;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma residua di euro 430,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari. Così deciso in Napoli il 09.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola