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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15517 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35835/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Ruolo Generale al n. 35835/2024, promossa
DA , nata in [...] il 05/08/1981, (C.F. Parte_1
); , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
05/06/1984, (C.F. ); , C.F._2 Parte_3 nata in [...] il 11/04/1977, (C.F. ), in proprio e quale C.F._3 genitore esercente la responsabilità sul minore , nato in Persona_1
Brasile il 19/01/2019, (C.F. ); , C.F._4 Parte_4 nato in [...] il 11/12/1988, (C.F. ); C.F._5 Parte_5
, nata in [...] il 01/12/1981, (C.F. );
[...] C.F._6 [...]
nato in [...] il 17/05/1990, (C.F. Parte_6
); tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale C.F._7 rilasciata in Brotas, in data 16 febbraio 2024, dagli Avv. Riccardo De Simone e
VA TT. — RICORRENTI —
CONTRO , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale P.IVA_1 dello Stato (C.F. . — RESISTENTE — P.IVA_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato telematicamente e iscritto al n. 35835/2024 R.G., i ricorrenti hanno chiesto all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare che essi possiedono lo status di cittadini italiani dalla nascita, per discendenza in linea retta ed ininterrotta da cittadino italiano, come dedotto in narrativa e provato documentalmente. Per l'effetto, chiedevano di ordinare al e all'Ufficiale di Stato Civile competente di Controparte_1
1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, con le necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il , costituitosi in giudizio con Memoria Difensiva Controparte_1 depositata in data 17/06/2025, non ha contestato l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto alcun elemento ostativo dalle
Amministrazioni competenti. Ha tuttavia eccepito l'inammissibilità/infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno, e, nel merito, in caso di riconoscimento, ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura eccezionale e della cronica insostenibilità del flusso di domande gestite dagli uffici consolari.
La parte ricorrente, con note scritte per la trattazione depositate per l'udienza del 05/11/2025, ha contestato l'eccezione di inammissibilità per incompletezza documentale, ritenendola pretestuosa, e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, in assenza di contestazioni sul merito.
In fatto,
i ricorrenti hanno documentato di essere discendenti in linea retta di Per_2
[...]
L'avo italiano, di sesso maschile, è nato a Ronciglione (VT) il Persona_2 giorno 28 del mese di Aprile dell'anno 1896, ed era figlio di e Persona_3
Persona_4
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
IM MA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 35835/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Ruolo Generale al n. 35835/2024, promossa
DA , nata in [...] il 05/08/1981, (C.F. Parte_1
); , nato in [...] il C.F._1 Parte_2
05/06/1984, (C.F. ); , C.F._2 Parte_3 nata in [...] il 11/04/1977, (C.F. ), in proprio e quale C.F._3 genitore esercente la responsabilità sul minore , nato in Persona_1
Brasile il 19/01/2019, (C.F. ); , C.F._4 Parte_4 nato in [...] il 11/12/1988, (C.F. ); C.F._5 Parte_5
, nata in [...] il 01/12/1981, (C.F. );
[...] C.F._6 [...]
nato in [...] il 17/05/1990, (C.F. Parte_6
); tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale C.F._7 rilasciata in Brotas, in data 16 febbraio 2024, dagli Avv. Riccardo De Simone e
VA TT. — RICORRENTI —
CONTRO , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale P.IVA_1 dello Stato (C.F. . — RESISTENTE — P.IVA_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato telematicamente e iscritto al n. 35835/2024 R.G., i ricorrenti hanno chiesto all'Ill.mo Tribunale adito di accertare e dichiarare che essi possiedono lo status di cittadini italiani dalla nascita, per discendenza in linea retta ed ininterrotta da cittadino italiano, come dedotto in narrativa e provato documentalmente. Per l'effetto, chiedevano di ordinare al e all'Ufficiale di Stato Civile competente di Controparte_1
1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, con le necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il , costituitosi in giudizio con Memoria Difensiva Controparte_1 depositata in data 17/06/2025, non ha contestato l'eventuale riconoscimento della cittadinanza, non avendo ricevuto alcun elemento ostativo dalle
Amministrazioni competenti. Ha tuttavia eccepito l'inammissibilità/infondatezza della domanda per mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno, e, nel merito, in caso di riconoscimento, ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della natura eccezionale e della cronica insostenibilità del flusso di domande gestite dagli uffici consolari.
La parte ricorrente, con note scritte per la trattazione depositate per l'udienza del 05/11/2025, ha contestato l'eccezione di inammissibilità per incompletezza documentale, ritenendola pretestuosa, e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, in assenza di contestazioni sul merito.
In fatto,
i ricorrenti hanno documentato di essere discendenti in linea retta di Per_2
[...]
L'avo italiano, di sesso maschile, è nato a Ronciglione (VT) il Persona_2 giorno 28 del mese di Aprile dell'anno 1896, ed era figlio di e Persona_3
Persona_4
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 4 Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Roma, in data 05/11/2025
Il Giudice
IM MA
Pag. 4 di 4