Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00307/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e Ristorante -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Mazzotta e Walter Putaturo, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SUAP associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno Sinello, non costituito in giudizio;
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Mercogliano e Nicolino Zaccaria, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento con esito negativo ed archiviazione dell’istanza di sanatoria per difformità nella realizzazione del fabbricato di proprietà dei ricorrenti di cui alla nota SUAP -OMISSIS-del 18.3.2020 e nota del Comune Vasto -OMISSIS- del 13.3.2020;
- nonché di ogni altro atto, comunque, connesso, prodromico e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. OR EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.- Impugnavano i ricorrenti il provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, per difformità nella realizzazione del fabbricato di proprietà.
In fatto, deducevano di aver acquistato il locale in Vasto, ove eserciscono il ristorante -OMISSIS-
In diritto, censuravano la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 81 e 48 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 52 del Regolamento edilizio, come modificato con delibera del Consiglio comunale n. 78 del 29 dicembre 1999 del Comune di Vasto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 20 e all. F del PAI (Piano assetto idrogeologico) della Regione Abruzzo e della circolare del Commissario liquidatore dell’Autorità dei bacini regionali dell’Abruzzo, di cui alla nota prot. n. 132630 del 19 maggio 2015, dell’art. 1 (Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti) legge Regione Abruzzo 18 aprile 2011, n. 10, la violazione dell’art. 97 Cost., del principio dell’affidamento e di ragionevolezza, il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottostanti al diniego, la mancata considerazione delle osservazioni formulate in sede procedimentale, l’insussistenza di contrasto con la normativa urbanistica, l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, sviamento dalla causa tipica.
2.- Si costituiva l’intimato Comune, il quale contestava funditus le tesi avverse e depositava gli atti del procedimento.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica di smaltimento, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
La domanda di sanatoria inerisce le modifiche realizzate sul fabbricato originariamente assentito con CE 214/1998 del 1°.10.1998. L’amministrazione ha concluso nel senso che la domanda di sanatoria, come progettata, non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e, in particolare, che contrasta con le nuove NTA adottate (D.C.C. n. 87 del 23.10.2007).
Più specificamente, la sanatoria concerne diverse parti dell’immobile con incremento di superficie al piano seminterrato, al piano terra e al primo piano residenziale (come meglio descritto nella relazione depositata dal Comune datata 12 febbraio 2020); inoltre, il piano sottotetto è stato realizzato con copertura a doppia falda, con modifiche di posizione e di dimensione dei terrazzi e dei balconi.
La sanatoria pertanto non è risultata approvabile, in quanto, ex art. 39 NTA di specie, che disciplina le modalità di calcolo delle superfici utili nette, queste ultime eccedono quelle massime realizzabili (mq. 1.164) sul lotto in questione (mq. 2.329), in considerazione del fatto che il progettista ha omesso nel proprio calcolo di verifica, alcune superfici al pian terreno (zona filtro), nonché vi sono altri interventi elusivi, al fine di una corretta applicazione del predetto articolo.
Non risulta rispettato anche l’art. 48, comma 3, NTA, che stabilisce il calcolo dell’altezza massima, dell’edificio, in quanto il fabbricato è stato realizzato, rispetto alla proposta assentita, alterando la quota sul fronte ovest di mt. 3,40 circa, rendendo di fatto il piano seminterrato e non interrato, come al progetto approvato. Inoltre, a ridosso della parete Ovest del fabbricato in oggetto è presente, a circa mt. 4,00 di distanza, il vincolo di scarpata, di cui al vigente PAI (che impone la verifica ed il rispetto di distanze minime da detto ciglio) e di cui non se n’è tenuto conto, in fase di intervento dello sbancamento realizzato in difformità al progetto originario.
Invero, l’art. 39 NTA disciplina le modalità di calcolo delle superfici utili nette, che eccedono quelle massime realizzabili (mq. 1.164) sul lotto in questione (mq. 2.329);
Inoltre, l’art. 48 NTA al 3° comma stabilisce che, come riferimento alla base del fabbricato, ai fini del calcolo dell’H. max., la quota del marciapiede antistante il fronte dell’edificio o del terreno a sistemazione avvenuta con alterazione delle quote originarie, non superiore a mt. 0,50 per ogni fronte. Nel caso di specie il fabbricato è stato realizzato, rispetto alla proposta originale assentita, alterando la quota sul fronte Ovest di mt. 3,40 circa rendendo di fatto il piano seminterrato, rispetto a quello completamente interrato, di cui al progetto approvato. Da ciò ne consegue che il fabbricato così come realizzato risulta avere un H.max > di mt. 7,50 prevista in detta zona di PRG. Inoltre si segnala che a ridosso della parete Ovest del fabbricato in oggetto è presente, a circa mt. 4,00 di distanza, il vincolo di scarpata di cui al vigente PAI (che impone la verifica ed il rispetto di distanze minime da detto ciglio) e di cui non se n’è tenuto conto in fase di realizzazione di detto intervento di sbancamento realizzato in difformità al progetto originario. Difatti allo stato attuale, tutto il fronte posto a valle del fabbricato, dove trovano posto i parcheggi del ristorante, è ubicato in quota con il piano seminterrato.
Infine, l’art. 49 NTA comma 6 stabilisce che nei sottotetti praticabili e non abitabili è consentita la realizzazione di terrazzini ricavati entro la falda di copertura, nella misura max del 25% della falda stessa. Difatti sono stati realizzati balconi sui prospetti Est ed Ovest, non previsti in origine, e che non hanno tali caratteristiche; - dalla consultazione delle planimetrie catastali presenti in atti, sembrerebbe che la gran parte dell’ampliamento del piano seminterrato realizzato (avente destinazione magazzino con H. utile pari a mt. 2,85), sia afferente il locale ristorante posto al PT (vv. scheda sub 9) e collegati per mezzo della nuova gradinata interna costruita. Tale situazione farebbe venire meno la verifica dell’art. 83 delle vigenti NTA, che stabilisce max il 30% di superficie per gli usi complementari. Difatti seppur vero che il laboratorio artigianale (5.1) ed il ristorante (3.2) sono entrambi ricompresi negli usi complementari, la superficie relativa al cambio di destinazione d’uso in ristorante, non potrà eccedere l’originaria superficie approvata per il laboratorio artigianale essendo la stessa di per sé già eccedente il 30% di cui all’art. 83.
Va ricordato che, in base all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, nel testo al tempo vigente, la concessione in sanatoria postula la c.d. “ doppia conformità urbanistica ” dell’opera alla disciplina edilizia vigente, tanto al momento della sua realizzazione, quanto al momento in cui è stata richiesta la sanatoria ( ex multis : Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2025, n. 6979; T.A.R. Campania, sez. IV, 21 giugno 2022 n. 4232). Né parte ricorrente ha potuto dedurre ulteriormente o comprovare altro con riferimento alla fattispecie concreta, che la riguarda, o ha dimostrato la sussistenza della sanabilità di parte delle opere (Cons. St., Ad. plen., 30 luglio 2024, n. 14).
Non rileva il lasso di tempo intercorrente tra realizzazione dell’abuso e il provvedimento repressivo, ai fini di un più stringente obbligo motivazionale ( ex multis : Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9), stante la natura vincolata del provvedimento sanzionatorio della violazione edilizia. Né può aversi alcuna comparazione di interessi (Cons. St., sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 8).
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio vanno comunque compensate data la natura e la peculiarità della controversia inerente immobile acquistato dai ricorrenti con le difformità edilizie sopra esposte ivi già realizzate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di SC (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR BA LO, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
OR EV, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| OR EV | AR BA LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.