Articolo 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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Art. 24. Acquisto di beni e servizi 1. L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
2. L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
3. PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 . Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 .
3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace nell'anno successivo.
6-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3 , 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura ((di esecuzione di lavori e)) di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977 , previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
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