Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 25/02/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4953 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quale genitore del minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 09.09.2025 dell'Istituto Comprensivo “-OMISSIS- --OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS-, ove il Dirigente Scolastico decreta l'assegnazione a favore dell'alunno -OMISSIS- di numero 25 ore settimanali di sostegno didattico, per l'anno scolastico 2025/2026 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico provinciale e l'Ufficio scolastico regionale hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso la stessa;
E PER LA CONDANNA CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE EX ART. 56 CPA dell’Amministrazione scolastica ad assegnare a -OMISSIS- il sostegno didattico per l'intero orario di servizio settimanale del docente specializzato (rapporto 1:1), ossia per complessive 40 ore settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che il ricorrente è genitore di -OMISSIS- alunno, affetto da “ritardo nello sviluppo psicomotorio con particolare caduta nell’area del linguaggio associata a particolare intolleranza a regole e frustrazioni” (come da documentazione medica attestante l’invalidità dell’alunno - allegato n. 2 del ric. ). Per tale patologia, le competenti Commissioni Mediche di prima istanza hanno riconosciuto il minore quale persona con minorazione prevista dalla definizione di cui all’art. 3 co.1 della L. n. 104/92 riconoscendo la necessità di sostegno scolastico specializzato (allegato n. 2.1). -OMISSIS- risulta iscritto e frequenta, nell’anno scolastico 2025/2026, la -OMISSIS-presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS--OMISSIS-” -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS- (allegato 3).
il ricorrente genitore lamenta quindi che Il minore, a causa della sua patologia clinica ha la necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero massimo di ore e/o comunque certamente adeguate alla sua patologia ovvero da un numero di ore deciso dal gruppo GLO e poi richiesto nella formazione e stesura del PEI 2025/2026,nella specie non ancora redatto dall’Amministrazione scolastica resistente.
2. il ricorrente genitore si duole quindi che a causa della grave patologia da cui è affetto, il minore ha necessità di essere seguito esclusivamente da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e che le ore di sostegno assegnategli (25) sono state determinate senza considerare la gravità della patologia di cui soffre. ed in ogni caso in misura inferiore rispetto alla sua frequenza scolastica.
L’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- tuttavia, considerata l’assoluta insufficienza dell’organico dei docenti specializzati assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale ha dovuto attribuire all’alunno -OMISSIS-soltanto 25 ore di sostegno didattico.
3. Rilevato che con decreto presidenziale n -OMISSIS- del 2.10.2025 la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare monocratica, nei seguenti termini:
“Rilevato che, dalla diagnosi funzionale in atti, non risulta la prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in favore del minore, cui è stato riconosciuto lo stato di handicap, ex art. 3, comma 1, l. 104/92;
Rilevato che la descritta situazione probatoria impedisce, allo stato, di ravvisare il requisito dell’estrema gravità ed urgenza tale da non poter attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata, e da giustificare l’emanazione di un decreto cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.”, fisando per la trattazione collegiale la odierna camera di consiglio del 5 novembre 2025;
4.Atteso che il MIM di è costituito il 9.10.2025 poi producendo memoria e gli atti procedimentali
4.1. Osservato che il PEI per il 2024/2025 (versato in atti dell’Amministrazione, al.5, produzione 29 ottobre 2025), in sede di verifica finale, a pag. 3 prescrive ben 40 ore di sostegno per l’a.s. successivo, ossia quello in corso, 2025/2026
5. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti preseti in camera di consiglio;
6. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione, con l’impugnato provvedimento del d.s. n. -OMISSIS-, non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
7. Considerato che pur essendo scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne un altro conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione evolutiva del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) il PEI per l’a.s. 2024/2025 specie ove addita la necessità di attribuzione al minore di 40 ore di sostegno; b) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione; si sottolinea che il minore ha poco più di 5 anni e frequenta la scuola dell’Infanzia.
8. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato provvedimento sopra citato del d.s. deve essere annullato, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 7 (sette) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore il massimo possibile delle ore di sostegno scolastico, auspicabilmente in numero di 40 (quaranta) settimanali.
9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione da attuare entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione all’avvocato Ciro Santonicola, antistatario ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.