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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 25 dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni – Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati
18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio revisione maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Terni, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che in conseguenza degli infortuni del 29.10.2011 e del 14.11.2012 sono derivati postumi comportanti un'invalidità permanente nella misura del 27% o in quella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia e per l'effetto, di condannare l' alla erogazione, in suo CP_1 favore dei benefici richiesti
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto: - che, mentre era intenta a svolgere la propria attività lavorativa come dipendente di Poste
Italiane S.p.A., subiva nel 2011 e poi nel 2012 infortuni sul lavoro con lesioni invalidanti;
- che l' , riconosceva la natura di infortunio su CP_1 lavoro dei predetti eventi rilevando per il primo evento un danno biologico permanente pari al 12% per “limitazione funzionale dei movimenti del tronco per antalgismo, deformazione a cuneo del corpo vertebrale;
radicolopatia L3-L4; esiti dolorosi di frattura costale” e per il secondo evento una danno bologico del 15% per “esito cicatriziale chirurgico di cm 6 alla faccia laterale della coscia. Ipotrofia muscolare. Mezzi di sintesi in situ;
movimenti dell'anca limitati per circa ¼ sui vari piani”, accertando un danno biologico permanente complessivo del 27%; che la predetta valutazione veniva confermata in sede di revisione (cfr. All.to 2 al ricorso); - in data 26.05.2023 veniva sottoposta ad un ulteriore revisione all'esito della quale l' effettuava una riduzione delle rispettive percentuali, valutando CP_1 un danno biologico permanente complessivo pari al 16%; avverso tale valutazione la ricorrente, proponeva opposizione in collegiale medica, cui non conseguiva alcun riscontro decorsi i termini utili (Cfr. all.ti 3-4).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, sostenendo la correttezza della valutazione effettuata nella fase amministrativa in sede di revisione della percentuale di invalidità riconosciuta alla ricorrente (16% per esiti di infortunio) e, pertanto, insisteva nel rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In via amministrativa l' convenuto, ravvisando la natura di infortunio CP_2 sul lavoro dell'evento patito dalla parte ricorrente, riconosceva una percentuale di danno biologico complessivo nella misura del 16%.
Nella fattispecie in esame, l' , in sede di revisione valutava il danno CP_1 biologico in misura del 16% (esiti di infortunio del 29.10.2011 e del
14.11.2012), ritenendo la suddetta valutazione rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata. Parte ricorrente ha contestato la valutazione di revisione operata dall' CP_1 sostenendo di aver riportato postumi di invalidità permanente nella misura del 27% (cfr. relazione di parte dott. all.ta al ricorso). CP_3
Tanto premesso, sulla base della documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, il Ctu nominato, dottoressa a seguito Persona_2 dell'esperita consulenza tecnica ha dapprima confermato che gli infortuni subiti dalla ricorrente rispettivamente in data 29.10.2011 e in data
14.11.2012 sono qualificabili come infortuni sul lavoro.
Il consulente, tenendo conto delle voci di riferimento delle Tabelle di legge vigenti, ha valutato l'entità dello stato invalidante derivante dall'infortunio del 14.11.2012 nella misura del 14% (quattordici) così individuabile: “esiti cicatriziali e discreta limitazione funzionale dell'articolarità dell'anca destra in esito a frattura del collo femorale destro trattata mediante osteosintesi con viti metalliche” e “limitazione funzionale dell'articolarità della colonna lombare in esito a frattura somatica di L3 con residuo avvallamento della limitante somatica superiore e deformazione a cuneo e radicolopatia L3-L4; esiti dolorosi di frattura costale destra”(voci tabellari n. 271, 272, 306).
Il CTU, ha poi valutato che lo stato invalidante derivante dall'infortunio del 29.10.2011 in termini di percentuale è pari all'11% (undici) per limitazione funzionale dell'articolarità della colonna lombare in esito a frattura somatica di L3 con residuo avvallamento della limitante somatica superiore
e deformazione a cuneo e radicolopatia L3-L4; esiti dolorosi di frattura costale destra.(voci tabellari n. 205, 218).
Alla luce di tali risultanze, il CTU, in perfetta aderenza al quesito posto, ha operato una quantificazione del danno biologico permanente, valutandolo nella misura complessiva del 25% (venticinque), con decorrenza dalla data dell'ultima visita di revisione effettuata dall' in data 26.05.2023. CP_1 All'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note concordi da entrambe (Cfr. relazione medico legale, in atti).
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 25%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. 25/2024,
[...] CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro, occorso alla ricorrente in data 14/11/2012, è derivato un danno biologico pari al 14% e che, dall'infortuno del 29.10.2011 è derivato un danno biologico dell'11% stimando il danno biologico complessivo nella misura del 25% con decorrenza dal 26.05.2023, data dell'ultima visita di revisione effettuata dall' CP_1 b) condanna, pertanto, l' a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente il relativo indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000 in ragione di un danno biologico complessivo nella misura del 25% con decorrenza dal 26.05.2023, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Teresa Lavari, dichiaratosi antistatario. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 26 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente:
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 25 dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Terni – Corso del Popolo n. 26, presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Lavari, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente
[...]
p.t. per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma del Persona_1
17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati
18/20
-resistente-
OGGETTO: infortunio revisione maggior grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024, ritualmente notificato,
, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Terni, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, l'
[...]
in Controparte_2 persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che in conseguenza degli infortuni del 29.10.2011 e del 14.11.2012 sono derivati postumi comportanti un'invalidità permanente nella misura del 27% o in quella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia e per l'effetto, di condannare l' alla erogazione, in suo CP_1 favore dei benefici richiesti
A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto: - che, mentre era intenta a svolgere la propria attività lavorativa come dipendente di Poste
Italiane S.p.A., subiva nel 2011 e poi nel 2012 infortuni sul lavoro con lesioni invalidanti;
- che l' , riconosceva la natura di infortunio su CP_1 lavoro dei predetti eventi rilevando per il primo evento un danno biologico permanente pari al 12% per “limitazione funzionale dei movimenti del tronco per antalgismo, deformazione a cuneo del corpo vertebrale;
radicolopatia L3-L4; esiti dolorosi di frattura costale” e per il secondo evento una danno bologico del 15% per “esito cicatriziale chirurgico di cm 6 alla faccia laterale della coscia. Ipotrofia muscolare. Mezzi di sintesi in situ;
movimenti dell'anca limitati per circa ¼ sui vari piani”, accertando un danno biologico permanente complessivo del 27%; che la predetta valutazione veniva confermata in sede di revisione (cfr. All.to 2 al ricorso); - in data 26.05.2023 veniva sottoposta ad un ulteriore revisione all'esito della quale l' effettuava una riduzione delle rispettive percentuali, valutando CP_1 un danno biologico permanente complessivo pari al 16%; avverso tale valutazione la ricorrente, proponeva opposizione in collegiale medica, cui non conseguiva alcun riscontro decorsi i termini utili (Cfr. all.ti 3-4).
Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante, sostenendo la correttezza della valutazione effettuata nella fase amministrativa in sede di revisione della percentuale di invalidità riconosciuta alla ricorrente (16% per esiti di infortunio) e, pertanto, insisteva nel rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Come noto, in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. In via amministrativa l' convenuto, ravvisando la natura di infortunio CP_2 sul lavoro dell'evento patito dalla parte ricorrente, riconosceva una percentuale di danno biologico complessivo nella misura del 16%.
Nella fattispecie in esame, l' , in sede di revisione valutava il danno CP_1 biologico in misura del 16% (esiti di infortunio del 29.10.2011 e del
14.11.2012), ritenendo la suddetta valutazione rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurata. Parte ricorrente ha contestato la valutazione di revisione operata dall' CP_1 sostenendo di aver riportato postumi di invalidità permanente nella misura del 27% (cfr. relazione di parte dott. all.ta al ricorso). CP_3
Tanto premesso, sulla base della documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, il Ctu nominato, dottoressa a seguito Persona_2 dell'esperita consulenza tecnica ha dapprima confermato che gli infortuni subiti dalla ricorrente rispettivamente in data 29.10.2011 e in data
14.11.2012 sono qualificabili come infortuni sul lavoro.
Il consulente, tenendo conto delle voci di riferimento delle Tabelle di legge vigenti, ha valutato l'entità dello stato invalidante derivante dall'infortunio del 14.11.2012 nella misura del 14% (quattordici) così individuabile: “esiti cicatriziali e discreta limitazione funzionale dell'articolarità dell'anca destra in esito a frattura del collo femorale destro trattata mediante osteosintesi con viti metalliche” e “limitazione funzionale dell'articolarità della colonna lombare in esito a frattura somatica di L3 con residuo avvallamento della limitante somatica superiore e deformazione a cuneo e radicolopatia L3-L4; esiti dolorosi di frattura costale destra”(voci tabellari n. 271, 272, 306).
Il CTU, ha poi valutato che lo stato invalidante derivante dall'infortunio del 29.10.2011 in termini di percentuale è pari all'11% (undici) per limitazione funzionale dell'articolarità della colonna lombare in esito a frattura somatica di L3 con residuo avvallamento della limitante somatica superiore
e deformazione a cuneo e radicolopatia L3-L4; esiti dolorosi di frattura costale destra.(voci tabellari n. 205, 218).
Alla luce di tali risultanze, il CTU, in perfetta aderenza al quesito posto, ha operato una quantificazione del danno biologico permanente, valutandolo nella misura complessiva del 25% (venticinque), con decorrenza dalla data dell'ultima visita di revisione effettuata dall' in data 26.05.2023. CP_1 All'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note concordi da entrambe (Cfr. relazione medico legale, in atti).
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
La ricorrente avrà quindi diritto all'indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a) e lett. b) del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 25%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. n. 25/2024,
[...] CP_1 disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro, occorso alla ricorrente in data 14/11/2012, è derivato un danno biologico pari al 14% e che, dall'infortuno del 29.10.2011 è derivato un danno biologico dell'11% stimando il danno biologico complessivo nella misura del 25% con decorrenza dal 26.05.2023, data dell'ultima visita di revisione effettuata dall' CP_1 b) condanna, pertanto, l' a corrispondere in favore della parte CP_1 ricorrente il relativo indennizzo erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000 in ragione di un danno biologico complessivo nella misura del 25% con decorrenza dal 26.05.2023, oltre accessori di legge dal dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Maria Teresa Lavari, dichiaratosi antistatario. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Lì 26 marzo 2025
Il giudice
Michela Francorsi