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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/12/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. IV AP, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 04/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6762/2025 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Calvio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.6.2025, – premesso di aver prestato servizio Parte_1 alle dipendenze del in qualità di docente per gli anni scolastici Controparte_1
2020/2021 (precisamente, dal 23.10.2020 al 22.12.2020; dal 3.11.2020 all'11.6.2021; dal 7.1.2021 al
30.1.2021; dal 31.1.2021 al 6.2.2021; dal 7.2.2021 al 19.4.2021; dal 20.4.2021 al 24.4.2021; dal
25.4.2021 al 25.6.2021) e 2021/2022 (precisamente, presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. “Di Sangro-
Minuziano-Alberti” di San Severo dal 7.9.2021 al 30.10.2021; dal 31.10.2021 al 22.12.2021; dal
23.12.2021 al 31.12.2021; dall'1.1.2022 al 24.2.2022; dal 25.2.2022 al 28.2.2022; dall'1.3.2022 al
31.3.2022; dall'1.4.2022 al 23.5.2022; dal 24.5.2022 al 7.6.2022; dall'8.6.2022 all'8.6.2022; dal
13.6.2022 al 13.6.2022; dal 20.6.2022 al 30.6.2022; dall'1.7.2022 al 4.7.2022) – adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di non aver percepito, per il periodo ivi precisato, la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del
15.3.2001.
1 Richiamata, pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28 giugno 1999,
1999/770/CE, la predetta parte rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto del concludente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, in persona del suo Ministro pro tempore, al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in EURO di
2.582,05, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.;…”. Vinte le spese di lite.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, non si opponeva all'accoglimento della domanda, CP_1 chiedendo, tuttavia, che la prestazione venisse liquidata proporzionalmente al servizio ed all'orario di insegnamento effettivamente prestato.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 - tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
- la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, è pacifico che abbia prestato attività lavorativa in qualità di docente Parte_1 supplente temporaneo per i periodi indicati in ricorso (cfr. in tal senso lo stato matricolare allegato al ricorso introduttivo del giudizio, doc. 1).
Ciò posto, il ricorrente si duole, in questa sede, di non aver percepito la retribuzione professionale docente, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.
2.2. Così delineati i termini della controversia, occorre richiamare quanto affermato sia nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018, n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.
33140/2019 e n. 34546/2019) che in quella di merito (v. ex plurimis, Trib. Torino 08/07/2019, n.1169;
Trib. Milano n. 1634 del 28.09.2019; cfr., altresì, Trib. Foggia-Sez. Lavoro, 2.10.2020, pronunciata nel procedimento n. 12680/2019 R.G.L.), con argomentazioni pienamente condivisibili, che di seguito si riportano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
2 retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto
3 dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente
4 possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
2.3. Alla stregua dei principi innanzi illustrati, la pretesa avanzata in ricorso merita accoglimento.
D'altro canto, il resistente – lungi dal contestare l'attività di supplenza dedotta dalla parte CP_1 ricorrente – si è limitato ad invocare il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio prestato.
Giova pure soggiungere che, al di là del rilievo genericamente formulato sul punto dal CP_1 resistente, non si rinvengono giornate di assenza suscettibili di detrazione economica.
Per altro verso, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente non sono stati contestati, nemmeno genericamente, dal il quale – anzi – ha espressamente affermato che “La richiesta di parte CP_2 ricorrente appare in linea con i criteri di determinazione” (cfr. pagina 2 della memoria di costituzione).
5 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma pari ad euro 2.582,05, aumentata degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott. IV AP, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 6762/2025 R.G.L., proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara il diritto di a percepire la retribuzione professionale docente in relazione Parte_1 alle effettive ore di lavoro prestate per i periodi analiticamente indicati in ricorso;
b) condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma spettante, pari ad euro 2.582,05, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
c) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, oltre CP_1 contributo unificato pari ad euro 49,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria, Avv. Maria Rosaria Calvio.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/12/2025
Il Giudice
IV AP
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