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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3229/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi e divorzio” e ri- servata per la decisione all'udienza dell'08/10/2025
TRA
( ), rappresen- Parte_1 C.F._1
tata e difesa da Avv. GIORGIO ROSSELLA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1
tato in data 17/03/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in Controparte_1
forza di matrimonio contratto in data 10/02/2011 in Acquaviva delle Fonti (BA), precisando che dalla loro unione sono nati figli
(15/10/2007), (13/07/2015) e Per_1 Per_2 Per_3
(14/07/2018).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, all'udienza del 08/10/2025 si è costituita la parte resistente.
Alla medesima udienza, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa se- condo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giu- dice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità
2 agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 10/02/2011 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Acquaviva delle
Fonti (BA) al n. 2, parte I, anno 2011).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza dell'08/10/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3229/2025 introdotto con ricorso del 17/03/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata al verbale di udienza del 08/10/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le
3 parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3229/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi e divorzio” e ri- servata per la decisione all'udienza dell'08/10/2025
TRA
( ), rappresen- Parte_1 C.F._1
tata e difesa da Avv. GIORGIO ROSSELLA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1
tato in data 17/03/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in Controparte_1
forza di matrimonio contratto in data 10/02/2011 in Acquaviva delle Fonti (BA), precisando che dalla loro unione sono nati figli
(15/10/2007), (13/07/2015) e Per_1 Per_2 Per_3
(14/07/2018).
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, all'udienza del 08/10/2025 si è costituita la parte resistente.
Alla medesima udienza, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa se- condo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giu- dice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità
2 agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 10/02/2011 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Acquaviva delle
Fonti (BA) al n. 2, parte I, anno 2011).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza dell'08/10/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3229/2025 introdotto con ricorso del 17/03/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata al verbale di udienza del 08/10/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le
3 parti.
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4