Articolo 2 della Legge 18 agosto 1962, n. 1357
Articolo 1Articolo 3
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2 ottobre 1962
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Versione
27 aprile 1991
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 2.

L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136 ((5))
Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.
I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.

--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 , nel modificare l' art. 32, comma 1 della L. 12 aprile 1991, n. 136 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 , deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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