Art. 2.
L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136 ((5))
Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.
I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 , nel modificare l' art. 32, comma 1 della L. 12 aprile 1991, n. 136 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 , deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".
L'E.N.P.A.V. svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 1992, N. 136 ((5))
Possono essere iscritti all'Ente, a domanda, anche i veterinari non iscritti negli albi professionali.
I presidenti degli Ordini provinciali hanno l'obbligo di comunicare all'Ente, entro 15 giorni dall'avvenuto provvedimento, tutte le variazioni dei relativi albi professionali.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 , nel modificare l' art. 32, comma 1 della L. 12 aprile 1991, n. 136 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 , deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".