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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Mauro Giudice
Dott.ssa Eugenia Di Bella Giudice Rel. ed Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex 636 cod. nav. iscritto al n. 479/2024 R.G. di opposizione allo stato attivo del procedimento di limitazione del debito armatoriale della Calabria di Navigazione S.r.l. tra
Calabria di Navigazione S.r.l., C.F. e P. IVA n. con sede in Vibo Valentia, P.IVA_1
Via Senatore Parodi – Pal. CAP 89900 (Fraz. Marina), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Enrico
AN, AR UA, IA CO e FA LU, presso il cui studio in Via S.
M. dell'Imperio n. 16, Vibo Valentia (VV), CAP 89900, ha eletto domicilio.
Opponente
e
(C.F. , rappresentato e difeso, amche Controparte_2 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Cigolini, Michela Mereu, Paolo Luca Pugliaro e IA
Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IA Russo in Tropea, in
Vibo Valentia, via IV Novembre n. 13, giusta procura in atti.
Opposto
Con atto di citazione ex art 636 cod. nav., ritualmente notificato, l'odierna parte opponente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del G.D. di formazione dello stato attivo ex art 634 cod. nav., chiedendo: “in riforma ex art. 636 cod. nav. – e dunque prendendo a riferimento quale formale atto di formazione dello stato attivo – il provvedimento del 25 marzo 2024 (nonché, per quanto occorrer possa, dei provvedimenti del 7-11 dicembre 2023
e del 14 dicembre 2023), reso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento di limitazione del debito armatoriale promosso da Calabria di Navigazione S.r.l., e attualmente ivi pendente sub R.G.V.G. 311/2023, rideterminare ex artt. 276, 628, e 636 cod. nav., la somma”.
Premetteva che in data 7.6.2023 la Calabria di Navigazione presentava “ricorso ex artt. 275 ss. e 620 e ss. cod. nav. per la limitazione del debito armatoriale” con cui chiedeva di limitare il proprio debito per le obbligazioni sorte in occasione del viaggio del 2.7.1999, in relazione alle pretese creditorie dei soggetti meglio individuati nell'“elenco dei creditori”, accolto dal
Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. cronol. 1018/2023 del 6.12.2023 – repert. n.
756/2023 del 6.12.2023, che ha dichiarato aperto il procedimento di limitazione del debito armatoriale.
Esponeva che, il Giudice delegato con provvedimento del 7.12.2023 così disponeva:
“concede alla Calabria di Navigazione S.r.l. termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della somma limite pari a complessivi euro
135.394,97, mediante libretto di deposito bancario o postale intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice designato”. Tanto, ritenendo che “alla luce di quanto disposto dalla normativa in esame, la somma limite, sulla base delle dichiarazioni dell'armatore va individuata nel valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione
e non oltre la fine del viaggio, valore pari ad euro 120.000,00, non avendo il ricorrente allegato e provato il mutato valore al momento in cui è richiesta la limitazione, considerato, altresì, che tale valore risulta essere il medesimo all'inizio e alla fine del viaggio;
ritenuto, pertanto, che la somma limite sia pari all'importo di euro 120.000,00 cui aggiungere
l'ammontare lordo dei proventi del viaggio per euro 12.394,97 ex art. 277 cod. nav., per un totale complessivo di euro 132.394,97”.
Avverso tale provvedimento l'odierna opponente presentava, dapprima in data 13.12.2023, un' “istanza di correzione” per la rideterminazione dell'ammontare della somma limite complessiva di cui era richiesto il deposito (da € 132.394,97 a € 63.394,97), sul presupposto dell'esistenza di un mero errore materiale di calcolo;
e successivamente al deposito della somma limite pari a complessivi euro 135.394,97 (come confermata dal G.D.), in data
30.1.2024, presentava un' “istanza di revisione della determinazione della somma limite” .
Istanze che venivano entrambe rigettate dal Giudice Delegato, che confermava la somma limite complessiva così come individuata con il provvedimento del 7.12.2023.
Contestava la decisione del Giudice delegato circa la determinazione dell'ammontare della somma limite complessiva, ritenendo che, “le valutazioni compiute dall'Ill.mo Giudice sono infatti in contrasto sia con il meccanismo delineato dall'art. 276 cod. nav., di determinazione della somma limite, sia con l'interpretazione, lineare e concorde, offerta sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso del tempo”, prospettando il diverso criterio di calcolo applicabile al caso di specie.
Si costituiva in giudizio, il sig. , chiedendo preliminarmente la sospensione Controparte_2
del procedimento, in attesa della definizione del procedimento di opposizione allo stato passivo e di opposizione alla sentenza di apertura della procedura di limitazione del debito, ritenendoli pregiudiziali;
e contestando nel merito quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Il procedimento, istruito documentalmente, veniva assegnato alla scrivente quale Giudice relatore in data 24/09/2025 e veniva trattenuto in decisione a seguito dell'udienza dell'1/10/2025, già fissata, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove le parti ribadivano le proprie istanze e conclusioni come da note scritte depositate.
Ebbene, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di pregiudizialità sollevata dal sig.
. Sul punto, si richiama l'art. 627 cod. nav. laddove al comma 2 prevede CP_2
espressamente che “l'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull'opposizione sentenza passata in giudicato”; nonché l'art. 636 cod. nav., dal quale può desumersi che non vi sia alcuna pregiudizialità tra le diverse forme di opposizione che possono essere avanzate tanto dai creditori (avverso lo stato passivo), quanto dall'armatore
(avverso lo stato attivo).
Inoltre, in difetto dei relativi presupposti, si ritiene di non applicare la fattispecie di portata generale della sospensione per pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., non ponendosi nel caso di specie alcun problema di possibile conflitto di giudicati.
Tanto premesso, esaminando l'unico motivo di opposizione addotto, parte opponente eccepisce che il provvedimento del GD non abbia correttamente interpretato ed applicato l'art
276 cod. nav. per la determinazione della somma limite, laddove non abbia preso a riferimento come base per il valore limite della procedura la somma pari ad euro 48.000,00, corrispondente ai 2/5 del valore della nave, quale limite massimo imposto dall'art 276 cod. nav.
Si ritiene, tuttavia, che le doglianze formulate da Calabria di Navigazione s.r.l. debbano essere disattese, condividendosi le valutazioni del G.D. circa la corretta determinazione della
“somma limite”.
A tale riguardo, la disciplina di determinazione della somma limite cui può essere chiamato a rispondere l'armatore ammesso al beneficio di limitazione della responsabilità prevista dall'art. 276 cod. nav., àncora la somma limite ad un parametro oggettivo, suscettibile di variare nel tempo, ossia il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che, e quindi purché, esso non sia inferiore al quinto o superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio. La disposizione in esame, poi, aggiunge che nell'ipotesi in cui il valore della nave al momento della richiesta della limitazione della responsabilità risulti inferiore al quinto del valore della nave ad inizio viaggio, la somma limite cui sarà chiamato a rispondere l'armatore è pari al quinto del valore della nave ad inizio del viaggio. Mentre nel caso in cui il valore della nave al momento della richiesta di limitazione risulti maggiore ai 2/5 del valore della nave ad inizio viaggio, la somma limite cui sarà chiamato a rispondere l'armatore è pari ai due quinti del valore della nave ad inizio del viaggio.
Tuttavia, nel caso in esame, il valore della nave è rimasto immutato, di conseguenza non può che prendersi in considerazione il valore stesso della nave, così come risultante dalla documentazione presentata dall'armatore, senza applicare alcuna ulteriore variazione di valore – né quella prevista dal primo comma, né quella prevista dal secondo comma della norma in esame - che, invece, ha ragione di operare solo ove vi sia stato un mutamento nel valore della nave.
Correttamente, pertanto, il giudice delegato ha determinato la “somma limite” in € euro
132.394,97, sulla base dei corretti calcoli effettuati nell'ambito del provvedimento del
7.12.2023, quindi partendo dalla base del valore della nave pari ad € 120.000,00, cui aggiungere l'ammontare lordo dei proventi del viaggio per euro 12.394,97 ex art. 277 cod. nav.
In definitiva, si ritiene che tale motivo debba essere rigettato, con conferma dello stato attivo e della somma limite così come già individuata dal G.D.
La complessità della questione, attesa la difficoltà interpretativa del quadro normativo, impone di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo l'opposizione allo stato passivo iscritta al n. 479/2024 R.G.,
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma lo stato attivo individuato dal Giudice delegato, pari alla somma limite di € 132.394,97;
- Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eugenia Di Bella Dott.ssa Germana Radice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Mauro Giudice
Dott.ssa Eugenia Di Bella Giudice Rel. ed Est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex 636 cod. nav. iscritto al n. 479/2024 R.G. di opposizione allo stato attivo del procedimento di limitazione del debito armatoriale della Calabria di Navigazione S.r.l. tra
Calabria di Navigazione S.r.l., C.F. e P. IVA n. con sede in Vibo Valentia, P.IVA_1
Via Senatore Parodi – Pal. CAP 89900 (Fraz. Marina), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli avv.ti Enrico
AN, AR UA, IA CO e FA LU, presso il cui studio in Via S.
M. dell'Imperio n. 16, Vibo Valentia (VV), CAP 89900, ha eletto domicilio.
Opponente
e
(C.F. , rappresentato e difeso, amche Controparte_2 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Carlo Cigolini, Michela Mereu, Paolo Luca Pugliaro e IA
Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. IA Russo in Tropea, in
Vibo Valentia, via IV Novembre n. 13, giusta procura in atti.
Opposto
Con atto di citazione ex art 636 cod. nav., ritualmente notificato, l'odierna parte opponente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del G.D. di formazione dello stato attivo ex art 634 cod. nav., chiedendo: “in riforma ex art. 636 cod. nav. – e dunque prendendo a riferimento quale formale atto di formazione dello stato attivo – il provvedimento del 25 marzo 2024 (nonché, per quanto occorrer possa, dei provvedimenti del 7-11 dicembre 2023
e del 14 dicembre 2023), reso dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento di limitazione del debito armatoriale promosso da Calabria di Navigazione S.r.l., e attualmente ivi pendente sub R.G.V.G. 311/2023, rideterminare ex artt. 276, 628, e 636 cod. nav., la somma”.
Premetteva che in data 7.6.2023 la Calabria di Navigazione presentava “ricorso ex artt. 275 ss. e 620 e ss. cod. nav. per la limitazione del debito armatoriale” con cui chiedeva di limitare il proprio debito per le obbligazioni sorte in occasione del viaggio del 2.7.1999, in relazione alle pretese creditorie dei soggetti meglio individuati nell'“elenco dei creditori”, accolto dal
Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. cronol. 1018/2023 del 6.12.2023 – repert. n.
756/2023 del 6.12.2023, che ha dichiarato aperto il procedimento di limitazione del debito armatoriale.
Esponeva che, il Giudice delegato con provvedimento del 7.12.2023 così disponeva:
“concede alla Calabria di Navigazione S.r.l. termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della somma limite pari a complessivi euro
135.394,97, mediante libretto di deposito bancario o postale intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice designato”. Tanto, ritenendo che “alla luce di quanto disposto dalla normativa in esame, la somma limite, sulla base delle dichiarazioni dell'armatore va individuata nel valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione
e non oltre la fine del viaggio, valore pari ad euro 120.000,00, non avendo il ricorrente allegato e provato il mutato valore al momento in cui è richiesta la limitazione, considerato, altresì, che tale valore risulta essere il medesimo all'inizio e alla fine del viaggio;
ritenuto, pertanto, che la somma limite sia pari all'importo di euro 120.000,00 cui aggiungere
l'ammontare lordo dei proventi del viaggio per euro 12.394,97 ex art. 277 cod. nav., per un totale complessivo di euro 132.394,97”.
Avverso tale provvedimento l'odierna opponente presentava, dapprima in data 13.12.2023, un' “istanza di correzione” per la rideterminazione dell'ammontare della somma limite complessiva di cui era richiesto il deposito (da € 132.394,97 a € 63.394,97), sul presupposto dell'esistenza di un mero errore materiale di calcolo;
e successivamente al deposito della somma limite pari a complessivi euro 135.394,97 (come confermata dal G.D.), in data
30.1.2024, presentava un' “istanza di revisione della determinazione della somma limite” .
Istanze che venivano entrambe rigettate dal Giudice Delegato, che confermava la somma limite complessiva così come individuata con il provvedimento del 7.12.2023.
Contestava la decisione del Giudice delegato circa la determinazione dell'ammontare della somma limite complessiva, ritenendo che, “le valutazioni compiute dall'Ill.mo Giudice sono infatti in contrasto sia con il meccanismo delineato dall'art. 276 cod. nav., di determinazione della somma limite, sia con l'interpretazione, lineare e concorde, offerta sul punto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso del tempo”, prospettando il diverso criterio di calcolo applicabile al caso di specie.
Si costituiva in giudizio, il sig. , chiedendo preliminarmente la sospensione Controparte_2
del procedimento, in attesa della definizione del procedimento di opposizione allo stato passivo e di opposizione alla sentenza di apertura della procedura di limitazione del debito, ritenendoli pregiudiziali;
e contestando nel merito quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Il procedimento, istruito documentalmente, veniva assegnato alla scrivente quale Giudice relatore in data 24/09/2025 e veniva trattenuto in decisione a seguito dell'udienza dell'1/10/2025, già fissata, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., ove le parti ribadivano le proprie istanze e conclusioni come da note scritte depositate.
Ebbene, preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di pregiudizialità sollevata dal sig.
. Sul punto, si richiama l'art. 627 cod. nav. laddove al comma 2 prevede CP_2
espressamente che “l'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull'opposizione sentenza passata in giudicato”; nonché l'art. 636 cod. nav., dal quale può desumersi che non vi sia alcuna pregiudizialità tra le diverse forme di opposizione che possono essere avanzate tanto dai creditori (avverso lo stato passivo), quanto dall'armatore
(avverso lo stato attivo).
Inoltre, in difetto dei relativi presupposti, si ritiene di non applicare la fattispecie di portata generale della sospensione per pregiudizialità necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., non ponendosi nel caso di specie alcun problema di possibile conflitto di giudicati.
Tanto premesso, esaminando l'unico motivo di opposizione addotto, parte opponente eccepisce che il provvedimento del GD non abbia correttamente interpretato ed applicato l'art
276 cod. nav. per la determinazione della somma limite, laddove non abbia preso a riferimento come base per il valore limite della procedura la somma pari ad euro 48.000,00, corrispondente ai 2/5 del valore della nave, quale limite massimo imposto dall'art 276 cod. nav.
Si ritiene, tuttavia, che le doglianze formulate da Calabria di Navigazione s.r.l. debbano essere disattese, condividendosi le valutazioni del G.D. circa la corretta determinazione della
“somma limite”.
A tale riguardo, la disciplina di determinazione della somma limite cui può essere chiamato a rispondere l'armatore ammesso al beneficio di limitazione della responsabilità prevista dall'art. 276 cod. nav., àncora la somma limite ad un parametro oggettivo, suscettibile di variare nel tempo, ossia il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che, e quindi purché, esso non sia inferiore al quinto o superiore ai due quinti del valore della nave all'inizio del viaggio. La disposizione in esame, poi, aggiunge che nell'ipotesi in cui il valore della nave al momento della richiesta della limitazione della responsabilità risulti inferiore al quinto del valore della nave ad inizio viaggio, la somma limite cui sarà chiamato a rispondere l'armatore è pari al quinto del valore della nave ad inizio del viaggio. Mentre nel caso in cui il valore della nave al momento della richiesta di limitazione risulti maggiore ai 2/5 del valore della nave ad inizio viaggio, la somma limite cui sarà chiamato a rispondere l'armatore è pari ai due quinti del valore della nave ad inizio del viaggio.
Tuttavia, nel caso in esame, il valore della nave è rimasto immutato, di conseguenza non può che prendersi in considerazione il valore stesso della nave, così come risultante dalla documentazione presentata dall'armatore, senza applicare alcuna ulteriore variazione di valore – né quella prevista dal primo comma, né quella prevista dal secondo comma della norma in esame - che, invece, ha ragione di operare solo ove vi sia stato un mutamento nel valore della nave.
Correttamente, pertanto, il giudice delegato ha determinato la “somma limite” in € euro
132.394,97, sulla base dei corretti calcoli effettuati nell'ambito del provvedimento del
7.12.2023, quindi partendo dalla base del valore della nave pari ad € 120.000,00, cui aggiungere l'ammontare lordo dei proventi del viaggio per euro 12.394,97 ex art. 277 cod. nav.
In definitiva, si ritiene che tale motivo debba essere rigettato, con conferma dello stato attivo e della somma limite così come già individuata dal G.D.
La complessità della questione, attesa la difficoltà interpretativa del quadro normativo, impone di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale decidendo l'opposizione allo stato passivo iscritta al n. 479/2024 R.G.,
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma lo stato attivo individuato dal Giudice delegato, pari alla somma limite di € 132.394,97;
- Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Eugenia Di Bella Dott.ssa Germana Radice