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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 94/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, quale coniuge di , rappresentata e difesa per Parte_1 Persona_1 procura alle liti in atti dall'Avv. Gennaro Marrazzo del Foro di Napoli
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Massimo Bonadies, Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo , nella qualità di moglie di Parte_1 Per_1
, deceduto il 10 giugno 2020, chiedeva il riconoscimento della rendita ai superstiti, in
[...] relazione all'invocata sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del coniuge e la malattia professionale carcinoma polmonare, per la quale il medesimo aveva percepito una rendita dall' per danno biologico pari al 30%. CP_1 Con sentenza del 29 febbraio 2024 l'adito Tribunale rigettava la domanda in quanto il decesso del coniuge, ad avviso del c.t.u. all'uopo nominato, non era riconducibile neanche in via concausale alla tecnopatia.
Con atto depositato il 18 marzo 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, censurando l'errore del Tribunale nel rifarsi alle riduttive, illogiche e non corrette valutazioni del nominato CTU, non adeguatamente supportate da fonti e da metodologia scientifiche. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con accoglimento della domanda proposta in primo grado e con vittoria di spese di lite.
L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, perché coerente con la documentazione clinica in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Invero, il ctu nominato in questa sede ritiene di poter escludere, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, che il decesso di sia in nesso causale, o Persona_1 quantomeno concausale, con l'evento tecnopatico tutelato in ambito CP_1
In particolare, il CTU evidenzia che gli esami di funzionalità respiratoria posti in essere prima dell'intervento chirurgico di lobectomia - al quale era stato a suo tempo sottoposto Persona_1 per l'asportazione del carcinoma squamocellulare di origine professionale - documentavano un quadro polmonare in grado di compensare adeguatamente, dal punto di vista funzionale,
l'escissione di un lobo del polmone sinistro;
che la neoplasia, al momento del decesso, dunque a distanza di circa sei anni dal momento dell'intervento chirurgico, non aveva fornito alcun segno di progressione o recidiva, così da potersi affermare che l'approccio chirurgico aveva perseguito il proprio intento di radicalità oncologica;
che, d'altro canto, nel lasso temporale compreso fra gli anni
2014 e 2020, aveva manifestato patologie di grande rilevanza clinica, tra cui: Persona_1
1) un quadro di cardiopatia ischemica cronica in esiti di PTCA con impianto di duplice stent medicato del ramo IVA al tratto prossimale-medio alla biforcazione con il primo raggio diagonale;
2) un quadro di insufficienza renale avanzato con necessità di dialisi continuativa per uremia terminale connessa ad episodi di polmonite recidivante;
3) un quadro di encefalopatia multi-infartuale in soggetto con vasculopatia diabetica. Evidenzia, ancora, il CTU, che la causa del decesso in data 10 Giugno 2020 venne ascritta dai
Sanitari dell'Ospedale di Fermo ad un quadro settico connesso agli esiti della grave insufficienza renale con stato di uremia terminale, che aveva condizionato la ricorrenza di episodi polmonitici;
che il quadro era principalmente connesso alla grave disfunzionalità d'organo a livello renale ed alle sue dirette complicanze, come comprovato dalla scelta del Reparto di ricovero durante gli ultimi giorni della vita del paziente, ovverossia l'U.O. di Nefrologia del nosocomio fermano.
Il CTU, pertanto, evidenzia che, alla stregua dei parametri di funzionalità respiratoria peri- operatori e della stabilità del quadro tutelato in ambito , è possibile escludere che l'agente CP_1 lesivo di natura tecnopatica abbia giocato un ruolo nel determinismo del decesso;
che, viceversa, la presenza di uno stato uremico terminale connesso ad episodi broncopneumonici recidivanti, in paziente affetto da ulteriori stati morbosi ultronei rispetto alla tecnopatia, ha assunto dignità di causa esclusiva di per sé considerato, assolvendo al criterio di efficienza lesiva qualitativa.
In definitiva, anche il CTU nominato in questo grado di giudizio, in tal senso confermando le conclusioni cui era giunto il primo ctu, ha evidenziato - con argomenti dotati di intrinseca coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi - l'insussistenza del nesso causale tra la malattia professionale da cui era affetto il coniuge dell'appellante e il decesso dello stesso.
Il Collegio, inoltre, non ritiene fondata l'eccezione di nullità della ctu sollevata dalla difesa dell'appellante, dal momento che correttamente l'ausiliario del Giudice, dopo aver acquisito le cartelle cliniche, ha ritenuto superfluo riconvocare le parti, avendo curato, a garanzia del diritto di difesa, la messa a loro disposizione della documentazione acquisita, riportandola in copia in seno alla bozza non definitiva, onde garantirne la visione e con essa la possibilità di fare osservazioni inerenti al relativo contenuto, in una fase dell'iter procedimentale destinata, per l'appunto, a sollecitare qualsiasi revisione, modifica o integrazione del parere medico formulato in via provvisoria, dunque funzionale, per volontà legislativa, all'esercizio della più ampia facoltà di critica delle parti interessate. Tali considerazioni a fortiori si impongono nella specie, non essendo stata sollevata alcuna contestazione circa la conformità della copia agli originali delle cartelle cliniche in questione.
Pertanto, le conclusioni del ctu nominato in primo grado risultano confermate dalla relazione del ctu nominato nel presente grado di giudizio, la quale viene condivisa dal Collegio, perché esaurientemente motivata.
In forza dei suesposti argomenti, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Sussistono le condizioni fissate dall'art. 152 att. cpc per l'esenzione dell'appellante dalle spese di lite del grado
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 94/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, quale coniuge di , rappresentata e difesa per Parte_1 Persona_1 procura alle liti in atti dall'Avv. Gennaro Marrazzo del Foro di Napoli
APPELLANTE
E
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli Avv.ti Massimo Bonadies, Paola D'Ilio e Guglielmo Corsalini
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo , nella qualità di moglie di Parte_1 Per_1
, deceduto il 10 giugno 2020, chiedeva il riconoscimento della rendita ai superstiti, in
[...] relazione all'invocata sussistenza del nesso di causalità tra il decesso del coniuge e la malattia professionale carcinoma polmonare, per la quale il medesimo aveva percepito una rendita dall' per danno biologico pari al 30%. CP_1 Con sentenza del 29 febbraio 2024 l'adito Tribunale rigettava la domanda in quanto il decesso del coniuge, ad avviso del c.t.u. all'uopo nominato, non era riconducibile neanche in via concausale alla tecnopatia.
Con atto depositato il 18 marzo 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1 suddetta sentenza, censurando l'errore del Tribunale nel rifarsi alle riduttive, illogiche e non corrette valutazioni del nominato CTU, non adeguatamente supportate da fonti e da metodologia scientifiche. L'appellante ha chiesto, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata con accoglimento della domanda proposta in primo grado e con vittoria di spese di lite.
L' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado, perché coerente con la documentazione clinica in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Invero, il ctu nominato in questa sede ritiene di poter escludere, sulla base della documentazione sanitaria acquisita, che il decesso di sia in nesso causale, o Persona_1 quantomeno concausale, con l'evento tecnopatico tutelato in ambito CP_1
In particolare, il CTU evidenzia che gli esami di funzionalità respiratoria posti in essere prima dell'intervento chirurgico di lobectomia - al quale era stato a suo tempo sottoposto Persona_1 per l'asportazione del carcinoma squamocellulare di origine professionale - documentavano un quadro polmonare in grado di compensare adeguatamente, dal punto di vista funzionale,
l'escissione di un lobo del polmone sinistro;
che la neoplasia, al momento del decesso, dunque a distanza di circa sei anni dal momento dell'intervento chirurgico, non aveva fornito alcun segno di progressione o recidiva, così da potersi affermare che l'approccio chirurgico aveva perseguito il proprio intento di radicalità oncologica;
che, d'altro canto, nel lasso temporale compreso fra gli anni
2014 e 2020, aveva manifestato patologie di grande rilevanza clinica, tra cui: Persona_1
1) un quadro di cardiopatia ischemica cronica in esiti di PTCA con impianto di duplice stent medicato del ramo IVA al tratto prossimale-medio alla biforcazione con il primo raggio diagonale;
2) un quadro di insufficienza renale avanzato con necessità di dialisi continuativa per uremia terminale connessa ad episodi di polmonite recidivante;
3) un quadro di encefalopatia multi-infartuale in soggetto con vasculopatia diabetica. Evidenzia, ancora, il CTU, che la causa del decesso in data 10 Giugno 2020 venne ascritta dai
Sanitari dell'Ospedale di Fermo ad un quadro settico connesso agli esiti della grave insufficienza renale con stato di uremia terminale, che aveva condizionato la ricorrenza di episodi polmonitici;
che il quadro era principalmente connesso alla grave disfunzionalità d'organo a livello renale ed alle sue dirette complicanze, come comprovato dalla scelta del Reparto di ricovero durante gli ultimi giorni della vita del paziente, ovverossia l'U.O. di Nefrologia del nosocomio fermano.
Il CTU, pertanto, evidenzia che, alla stregua dei parametri di funzionalità respiratoria peri- operatori e della stabilità del quadro tutelato in ambito , è possibile escludere che l'agente CP_1 lesivo di natura tecnopatica abbia giocato un ruolo nel determinismo del decesso;
che, viceversa, la presenza di uno stato uremico terminale connesso ad episodi broncopneumonici recidivanti, in paziente affetto da ulteriori stati morbosi ultronei rispetto alla tecnopatia, ha assunto dignità di causa esclusiva di per sé considerato, assolvendo al criterio di efficienza lesiva qualitativa.
In definitiva, anche il CTU nominato in questo grado di giudizio, in tal senso confermando le conclusioni cui era giunto il primo ctu, ha evidenziato - con argomenti dotati di intrinseca coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi - l'insussistenza del nesso causale tra la malattia professionale da cui era affetto il coniuge dell'appellante e il decesso dello stesso.
Il Collegio, inoltre, non ritiene fondata l'eccezione di nullità della ctu sollevata dalla difesa dell'appellante, dal momento che correttamente l'ausiliario del Giudice, dopo aver acquisito le cartelle cliniche, ha ritenuto superfluo riconvocare le parti, avendo curato, a garanzia del diritto di difesa, la messa a loro disposizione della documentazione acquisita, riportandola in copia in seno alla bozza non definitiva, onde garantirne la visione e con essa la possibilità di fare osservazioni inerenti al relativo contenuto, in una fase dell'iter procedimentale destinata, per l'appunto, a sollecitare qualsiasi revisione, modifica o integrazione del parere medico formulato in via provvisoria, dunque funzionale, per volontà legislativa, all'esercizio della più ampia facoltà di critica delle parti interessate. Tali considerazioni a fortiori si impongono nella specie, non essendo stata sollevata alcuna contestazione circa la conformità della copia agli originali delle cartelle cliniche in questione.
Pertanto, le conclusioni del ctu nominato in primo grado risultano confermate dalla relazione del ctu nominato nel presente grado di giudizio, la quale viene condivisa dal Collegio, perché esaurientemente motivata.
In forza dei suesposti argomenti, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Sussistono le condizioni fissate dall'art. 152 att. cpc per l'esenzione dell'appellante dalle spese di lite del grado
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente