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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRASSO PATRIZIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 550 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 13/10/2021 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, presenta alla Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di I grado) di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.550 emesso il 31/10/2020 dal comune di Ceppaloni
e notificato al contribuente il 17/3/2021, relativo alla TASI dovuta al suddetto comune per l'anno di imposta
2015, chiedendone l'annullamento. Sostiene il ricorrente che l' avviso impugnato è illegittimo per l'insussistenza della pretesa tributaria, la mancata allegazione degli atti, l'assenza di sottoscrizione, la violazione di legge e la carenza di motivazione, la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Il comune di Ceppaloni, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, si è costituito tempestivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di aver agito correttamente e tempestivamente, in quanto l'atto
è sufficientemente motivato e conforme a legge.
All'udienza del 27/2/2025 il giudizio veniva interrotto a seguito dell' avvenuta morte del dott. Nominativo_1, procuratore del resistente, ai sensi dell'art.301 c.p.c.; si provvedeva a notificare tale ordinanza alle parti costituite.
Decorsi i termini di legge, il giudizio non veniva riassunto, per cui veniva fissata per la trattazione l'udienza del 29/1/2026.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'ente impositore, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, preliminarmente, prima di entrare nel merito della controversia, va detto che il presente giudizio è stato interrotto a seguito dell'avvenuta morte del procuratore del resistente, ai sensi dell'art.301
c.p.c., con ordinanza di questa A.G. del 27/2/2025, che è stata notificata al resistente medesimo.
L'interruzione del processo si realizza in maniera automatica ed immediata;
dal momento della morte del procuratore, ciascuna parte, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione o notificazione dell'evento, ha solo il potere di riassumere o proseguire il processo.
Ciò detto, ai sensi dell'art.305 c.p.c., come modificato dalla L. n.69/09, in caso di interruzione, “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Orbene, questa Corte ritiene che nel caso di specie ricorre una causa di estinzione del giudizio;
ed invero, alla data odierna sono decorsi i suddetti termini di legge senza che nessuna parte abbia riassunto il giudizio stesso. L'estinzione del giudizio può essere rilevata anche d'ufficio.
Alla luce di tale considerazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c..
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della natura della decisione e della condotta tenuta dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento. estinto e compensa le spese
P.Q.M.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRASSO PATRIZIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 710/2021 depositato il 13/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ceppaloni - Piazza Carmine Rossi 1 82014 Ceppaloni BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 550 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 13/10/2021 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, presenta alla Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di I grado) di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.550 emesso il 31/10/2020 dal comune di Ceppaloni
e notificato al contribuente il 17/3/2021, relativo alla TASI dovuta al suddetto comune per l'anno di imposta
2015, chiedendone l'annullamento. Sostiene il ricorrente che l' avviso impugnato è illegittimo per l'insussistenza della pretesa tributaria, la mancata allegazione degli atti, l'assenza di sottoscrizione, la violazione di legge e la carenza di motivazione, la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Il comune di Ceppaloni, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, si è costituito tempestivamente e ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo di aver agito correttamente e tempestivamente, in quanto l'atto
è sufficientemente motivato e conforme a legge.
All'udienza del 27/2/2025 il giudizio veniva interrotto a seguito dell' avvenuta morte del dott. Nominativo_1, procuratore del resistente, ai sensi dell'art.301 c.p.c.; si provvedeva a notificare tale ordinanza alle parti costituite.
Decorsi i termini di legge, il giudizio non veniva riassunto, per cui veniva fissata per la trattazione l'udienza del 29/1/2026.
All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti depositati, letta la costituzione dell'ente impositore, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, preliminarmente, prima di entrare nel merito della controversia, va detto che il presente giudizio è stato interrotto a seguito dell'avvenuta morte del procuratore del resistente, ai sensi dell'art.301
c.p.c., con ordinanza di questa A.G. del 27/2/2025, che è stata notificata al resistente medesimo.
L'interruzione del processo si realizza in maniera automatica ed immediata;
dal momento della morte del procuratore, ciascuna parte, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione o notificazione dell'evento, ha solo il potere di riassumere o proseguire il processo.
Ciò detto, ai sensi dell'art.305 c.p.c., come modificato dalla L. n.69/09, in caso di interruzione, “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Orbene, questa Corte ritiene che nel caso di specie ricorre una causa di estinzione del giudizio;
ed invero, alla data odierna sono decorsi i suddetti termini di legge senza che nessuna parte abbia riassunto il giudizio stesso. L'estinzione del giudizio può essere rilevata anche d'ufficio.
Alla luce di tale considerazione, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c..
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della natura della decisione e della condotta tenuta dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento. estinto e compensa le spese
P.Q.M.