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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4819/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
San Prisco, 44, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Della Valle e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Davide Catalano ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
21.07.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 02.08.2021, alla sede di competenza domanda per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario CP_1
d'invalidità. Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per le citate prestazioni. Esaurita la prima fase del procedimento di
ATPO con perizia negativa, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito, la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 17.02.2025, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – ed Persona_1
indicati dettagliatamente nella perizia in atti (consistenti in “Cardiopatia sclerotico ipertensiva,
II stadio OMS, I classe NYHA, in soggetto con sindrome bradiaritmica di grado avanzato, già trattata mediante impianto di PMK. Bronchite asmatica cronica. Spondilo disco artrosi, con sofferenza radicolare neurogena dei metameri lombari, e coxartrosi bilaterale, in soggetto con obesità di medio grado (BMI>35)”, cfr. pagine 7 e 9 della relazione medico-legale), da intendersi qui integralmente trascritti. Essi comportano una compromissione dell'attività lavorativa e, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini personali e, dunque, determinano una invalidità nella misura superiore a due terzi, con decorrenza dal 01.10.2024 e, cioè, dall'epoca in cui la ricorrente veniva sottoposta a visita da parte del CTU.
Invero, il CTU afferma che “considerate le patologie riscontrate e l'incidenza delle stesse sia sulla capacità lavorativa generica sia su quella in occupazioni confacenti alle sue attitudini (che prevedono
MMC, posture incongrue, movimenti ripetuti per gran parte del turno lavorativo con sollecitazione degli arti superiori, contatto con il pubblico, uso di videoterminali, effettua, infatti, effettua stoccaggio
e dispensa cartoni ricette ASL, si occupa di approvvigionamenti e commissioni con auto aziendale, utilizza videoterminali e tastiere in ufficio, si occupa del front office e dei rapporti con gli associati), considerata altresì l'età della paziente (62 anni), ella può considerarsi affetta da un'invalidità che attualmente riduce a meno di 1/3 la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della Legge n° 222 del 12 giugno 1984” (cfr. pagina 12 della perizia).
Circa la decorrenza, il CTU, specificamente, osserva che “Lo stato invalidante riscontrato NON era del tutto documentato all'epoca della domanda amministrativa/revisione/revoca, e NON è deducibile dalla documentazione esaminata, in atti;
pertanto, riteniamo debba intendersi, per la decorrenza dei benefici di legge derivanti dal suddetto stato di invalidità, l'epoca dell'accertamento sanitario di cui alla presente consulenza tecnica, in mancanza di altra idonea documentazione in atti, utile a diversa valutazione medico legale (ottobre 2024)” (cfr. pagina 12).
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato della ricorrente di riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le sue attitudini a decorrere dal 01.10.2024;
2) compensa integralmente le spese.
Così deciso in S. M. C.V., 06.06.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico