Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 17/12/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Cons. GI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato in data 19 marzo 2025, iscritto al n. 13716/M del registro di Segreteria, proposto da:
[Omissis] [Omissis] [Omissis], (c.f. [OMISSIS]) nato a [...] il [omissis]
[omissis] [omissis] e residente a [Omissis], via [Omissis] [Omissis], n. [omissis];
[Omissis] [Omissis], (c.f. [OMISSIS]) nato a [Omissis] ([OMISSIS])
il [omissis] [omissis] [omissis] ed ivi residente in via [Omissis], n. [omissis],
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Chiara SS (c.f. [...]) ed EL BI (c.f.
[...]), con domicilio eletto presso il loro studio sito in Arezzo, via Michelangelo, n. 26, ed agli indirizzi p.e.c.
chiara.chessa@pcert.it e avveleonorabarbini@puntopec.it
CONTRO
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),
avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi
(c.f. [...]) e MI OT (c.f. [...])
Sentenza n. 69/M/2025 del foro di Perugia e AN Di TO (c.f. [...]) del foro di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Fantini di Roma in data 22/03/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313, elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1, presso l’ufficio dell’Avvocatura dell’Istituto, ed agli indirizzi p.e.c.
avv.stefania.dicato@postacert.inps.gov.it, avv.mirella.arlotta@postacert.inps.gov.it, avv.roberto.annovazzi@postacert.inps.gov.it.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.sa Marida Amodio Mancino, l’avv. BI per i ricorrenti e l’avv. AN Di TO per l’Inps.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso cumulativo presentato il 19 marzo 2025 i ricorrenti, militari dell’Arma dei Carabinieri collocati in congedo per infermità dal 16 dicembre 2022 [Omissis] [Omissis] [Omissis] e dal 5 novembre 2022
[Omissis] [Omissis], hanno chiesto di accertare il loro diritto all’applicazione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici sin dal 1° gennaio 2023, e non dal 1° gennaio 2024 come operato dall’Inps.
Ciò è avvenuto in quanto nei primi tre mesi dopo il congedo i due Carabinieri hanno ricevuto dall’Amministrazione di appartenenza gli assegni interi spettanti ai pari grado del servizio permanente, al posto dei ratei di pensione, come previsto dall’art. 1877 del codice dell’ordinamento militare-COM approvato con D.lgs. n. 66/2010 e dall’art. 58 del DPR n. 1092/1973.
Secondo i ricorrenti, la condotta dell’Inps non era in linea con l’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e con il decreto ministeriale del 10 novembre 2022, atteso che gli assegni in questione “non hanno natura retributiva, ma sostanzialmente previdenziale e vengono versati in luogo dei trattamenti di quiescenza”. L’assimilazione degli assegni di attività ai ratei pensionistici sarebbe indirettamente dimostrata dalla norma prevista dall’art. 94, comma 4, del DPR n. 1092/1973, che recita: “Per il personale militare al quale è applicabile l’articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso”.
La ratio dell’art. 1877 del COM si spiega, secondo i ricorrenti, col fatto che il legislatore, per evitare che durante il tempo occorrente per la predisposizione degli atti di concessione della pensione, i militari riformati per inidoneità psicofisica si trovino senza più stipendio e senza nuove entrate, ha previsto l’erogazione degli assegni di attività.
Pertanto, la condotta dell’Inps che riconosce ai riformati lo status di pensionati solo tre mesi dopo l’effettiva cessazione dal servizio sembra snaturare la funzione agevolativa degli assegni interi, facendo derivare effetti negativi da una norma nata per tutt’altro scopo. La mancata perequazione della pensione dei signori [Omissis] e [Omissis]
nell’anno 2023 a causa del disallineamento tra decorrenza economica e decorrenza giuridica del relativo trattamento si tradurrebbe in una violazione degli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. Infatti, sembra evidente la disparità di trattamento che si viene a creare tra i militari cessati dal servizio per riforma nel novembre/dicembre 2022 rispetto ai colleghi congedati a domanda o per raggiungimento dei limiti di età nello stesso periodo, in quanto ai primi non viene applicata nessuna perequazione per il 2023, mentre ai secondi l’Inps concede gli incrementi per rivalutazione sin dal gennaio del 2023.
II. L’Inps si è costituito in giudizio mediante memoria difensiva del 5 settembre 2025, con cui ha eccepito/rilevato:
a. in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso presentato dal signor
[Omissis], per decorso del termine di decadenza triennale di cui all’art. 205 del DPR n. 1092/1973 ai fini della presentazione di eventuali domande di modifica/revoca del provvedimento definitivo di pensione;
b. nel merito, l’infondatezza della pretesa avversaria, poiché i provvedimenti di accoglimento delle domande di pensione del [Omissis]
e del [Omissis] avevano decorrenza giuridica ed economica rispettivamente dal 16 marzo 2023 e dal 5 febbraio 2023, ragion per cui essi non godevano in epoca precedente di nessun trattamento pensionistico, bensì fruivano di assegni interi di attività a carico esclusivo del datore di lavoro.
Per contro, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 448/1998 il beneficio della rivalutazione si applica sempre in funzione dell’importo dei trattamenti di pensione percepiti da ogni singolo avente diritto nell’anno precedente, secondo il criterio della “effettività del perceptum”.
III. Successivamente, con nota depositata il 16 settembre 2025 l’Inps rappresentava che da un controllo dell’ufficio di Perugia era emerso che, a causa di un mero errore di calcolo, nel pagare gli arretrati della pensione privilegiata del [Omissis] a marzo scorso è stata utilizzata una pensione annua lorda-PAL inclusiva anche della perequazione dei ratei del 2023, che non spettava. Pertanto, l’Istituto stava per procedere alla notifica del provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico formatosi a causa di quanto erogato in eccedenza. Pertanto, si chiedeva un breve rinvio al fine di aggiornare la posizione del [Omissis].
IV. All’udienza di discussione del 18 settembre 2025 il giudice, nel riepilogare i fatti di causa, rilevava la necessità di acquisire specifici chiarimenti da parte dell’Inps su sette punti, e da parte dei ricorrenti su ulteriori tre aspetti. Pertanto, preannunciava l’emanazione di ordinanza istruttoria, comunicata il 22 settembre successivo (ord. n. 15/M/2025),
e rinviava la discussione al 4 dicembre, fissando al 15 novembre il termine di presentazione delle relazioni integrative, e concedendo la possibilità di produrre eventuali note entro 10 giorni prima dell’udienza.
V. Il 14 novembre 2025 l’Inps depositava una memoria difensiva con 39 allegati, da cui si evince quanto segue.
a. Fascicolo amministrativo di [Omissis] [Omissis] [Omissis].
La Commissione medica di verifica di Perugia effettuava il 15 dicembre 2022 accertamenti sanitari richiesti dallo stesso [Omissis] a seguito del repentino aggravamento di quattro infermità già riconosciute dipendenti da cause di servizio ai fini della erogazione di equo indennizzo. Pertanto, con verbale n. 12290 la predetta Commissione giudicava l’Appuntato scelto [Omissis] “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato-S.M.I. in modo assoluto, da collocare in congedo assoluto”, per le malattie complessivamente ascrivibili nella 2^
categoria della tabella A ai fini di pensione privilegiata.
Il 17 dicembre 2022 il [Omissis] presentava domanda di pensione ordinaria di inabilità alla Direzione provinciale Inps di Chieti
(competente a trattare la definizione e la liquidazione del primo pagamento di pensione per tutti gli ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, come stabilito dalla circolare Inps n. 131/2017).
Il 15 marzo 2023 la Direzione Inps di Chieti con provvedimento n. CH0942023000131 conferiva la pensione di inabilità per infermità, che veniva posta in pagamento dal 16/3/2023 per un importo annuo lordo di € 25.085,10 calcolato col sistema misto (avendo l’interessato maturato anni 9 e mesi 8 di servizio utile fino al 31/12/1995). Nelle note dell’atto veniva specificato: “collocato in congedo per riforma a decorrere dal 16/12/2022 (decorrenza giuridica). Dalla data di cessazione dal servizio l’interessato ha percepito dal Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri tre mensilità di assegni pari a quelli di attività. La decorrenza economica dei pagamenti a cura di questo Istituto sarà quindi a decorrere dal 16/3/2023.”
In effetti, la prima rata di pensione veniva erogata ad aprile 2023.
Parallelamente, lo stesso giorno 17/12/2022 il [Omissis] presentava, oltre alla domanda all’Inps di Chieti, anche una istanza di concessione di pensione privilegiata all’Inps di Perugia, competente sul luogo di residenza. Pertanto, all’esito del procedimento istruttorio, la Direzione provinciale di Perugia con provvedimento n. PG1052023000009 in data 21 marzo 2023 conferiva la pensione di privilegio pari ad € 36.983,74 a decorrere dal 16/3/2023, posta in pagamento con il rateo di giugno 2023. Nelle note l’ufficio evidenziava: “liquidata pensione privilegiata 2^
categoria-tabella A per patologie richieste nell’istanza del 17/12/2022, dipendenti da cause di servizio e giudicate ascrivibili a categoria dalla Commissione Medica di Verifica di Perugia nel verbale modello BL/B n.12290 del 15/12/2022. Pagati interessi (dies a quo 15/4/2023) ed arretrati. Decorrenza giuridica del trattamento 16/12/2022. Decorrenza economica 16/3/2023. Ai sensi art.144 DPR n.1092/1973 recuperato e versato equo indennizzo €
7.577,37.”
Il 12 febbraio 2025 lo studio legale SS-BI-SS di Arezzo, su delega dell’interessato, inviava all’Inps una richiesta di applicazione della perequazione per l’anno 2023, affermando che “essendo pensionato sin dal dicembre 2022…. spetta anche l’incremento perequativo del 2023”, da calcolare “in base alla normativa vigente, nella misura dell’85% dell’indice di perequazione fissato in via definitiva per il 2023 nella misura dell’8,1%”.
Il 5 marzo 2025 l’Inps di Perugia rispondeva via pec che “la sede Inps di Chieti ha messo in pagamento la pensione… a decorrere dal 16/3/2023
(decorrenza giuridica), pertanto la perequazione è stata applicata a decorrere dall’anno 2024…… Pertanto, come comunicato dal Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, la liquidazione della pensione decorre dal 16/3/2023 con applicazione della perequazione dall’anno 2024”.
b. Fascicolo amministrativo di [Omissis] [Omissis].
La Commissione medica di verifica di Perugia in data 4 novembre 2022, a seguito di richiesta del Comando Compagnia Carabinieri di [Omissis]
finalizzata all’accertamento della idoneità al servizio d’istituto dell’Appuntato scelto-qualifica speciale [Omissis] (che aveva fruito di 338 giorni di convalescenza per recidiva di infezione da Covid-19), con verbale n. 12436 giudicava il graduato “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato e al servizio d’istituto nell’Arma dei Carabinieri, da collocare in congedo”, per tre infermità contratte negli ultimi anni e non dipendenti da cause di servizio.
Il 5 novembre 2022 il [Omissis] presentava domanda di pensione di inabilità alla Direzione provinciale Inps di Chieti, che con determinazione n. CH0942023000097 del 27/2/2023 concedeva il trattamento richiesto, posto in pagamento dal 5/2/2023 per una PAL di
€ 20.320,29 calcolata col sistema misto (avendo maturato al 31/12/1995 anni 5 e mesi 7 di servizio utile). Nelle note l’ufficio evidenziava:
“collocato in congedo per riforma a decorrere dal 5/11/2022 (decorrenza giuridica). Dalla data di cessazione dal servizio l’interessato ha percepito dal C.N.A. Carabinieri tre mensilità di assegni pari a quelli di attività. La decorrenza economica dei pagamenti a cura di questo Istituto sarà quindi a decorrere dal 5/2/2023”. La prima rata di pensione veniva erogata nel marzo 2023.
Nel frattempo, l’8 novembre 2022 il [Omissis] inoltrava all’Inps di Perugia domanda di concessione di pensione privilegiata per una infermità contratta in servizio.
La Commissione medica ospedaliera di Roma con verbale del 12 luglio 2024 riconosceva la malattia in questione come ascrivibile nella 8^
categoria della tabella A, ed il Comitato di verifica per le cause di servizio rilasciava parere positivo. Pertanto, la sede Inps di Perugia il 23/12/2024 con provvedimento n. PG1052024000067 concedeva la pensione privilegiata ordinaria-PPO a decorrere dal 5/11/2022 per un importo annuo lordo di € 22.418,31, annotando: “rata pensionistica 03/2025” (n.d.r. pagamento prima rata a marzo 2025) “liquidata pensione privilegiata 8^categoria-tabella A per patologia richiesta nell’istanza dell’8/11/2022…. Decorrenza giuridica 5/11/2022- decorrenza economica 5/2/2023. Pagati interessi (dies a quo 8/3/2023) ed arretrati. Ai sensi art.144 DPR 1092/1973 recuperato e versato equo indennizzo € 1.176,08”.
Il problema della mancata perequazione del trattamento ricevuto come pensione di inabilità nel 2023 è stato sollevato dallo studio SSBI-SS per conto del signor [Omissis] con lettera di diffida inviata all’Inps-Direzione generale di Roma e sede di Perugia in data 7 agosto 2023, rappresentando che “nonostante il collocamento in congedo per riforma sia occorso con decorrenza giuridica il 5/11/2022, non è stata effettuata alcuna perequazione … dal gennaio 2023….peraltro dovuta in misura massima”.
La Direzione provinciale di Perugia rispondeva via pec il 14 febbraio 2024: “Per quel che concerne la perequazione, premesso che opera in automatico, dai cedolini risulta che nell’anno 2023 l’importo lordo ammontava ad € 1.693,36 mentre nel 2024 è pari ad € 1.784,80”. Era, perciò, sottinteso che nel 2022 non era stata corrisposta nessuna pensione, e quindi la rivalutazione dei ratei del 2023 non era stata applicata.
c. Perequazioni automatiche effettuate dall’Inps.
L’Inps di Perugia ha effettuato la rivalutazione della pensione del
[Omissis] dall’1/1/2024, come previsto dalla circolare n.1/2024 (indice di rivalutazione provvisorio) e dalla circolare n. 23/2025 (indice di rivalutazione definitivo=5,4%), aumentando l’importo della PAL anno 2023 di euro 36.983,74:12 nella PAL 2024 perequata di euro 38.042,21.
Per quanto concerne il [Omissis], l’Inps ha rappresentato che nel marzo scorso, in occasione del pagamento degli arretrati della pensione privilegiata concessa il 23/12/2024, è stato commesso un errore di calcolo, in quanto la rivalutazione è stata applicata anche per l’anno 2023, prendendo a base la PAL corrisposta nello stesso anno.
Sostanzialmente, è stata effettuata l’operazione: PAL (figurativa) anno 2022 € 22.418,31:12= mensile lordo € 1.868,19+ € 151,32 per rivalutazione dell’8,1% (indice di rivalutazione definitivo per il 2023 in favore dei pensionati percettori di assegni fino a 4 volte il trattamento minimo)= €
2.019,51x12 mesi= € 24.234,15 PAL 2023 perequata.
Applicando lo stesso metodo per l’anno 2024 è stato calcolato: PAL anno 2023 € 24.234,15:12= € 2.019,51 mensile lordo+ € 109,50 per rivalutazione del 5,4%= € 2.128,56x12= € 25.542,75 PAL 2024 perequata.
Rilevato l’errore commesso per l’anno 2023, l’Inps di Perugia ha riliquidato gli importi esatti di perequazione da riconoscere per il 2024 ed il 2025, pervenendo alla nuova PAL del corrente anno di € 23.817,87, più bassa di quella posta in pagamento pari ad € 25.747,11.
La Direzione di Perugia ha anche approntato il provvedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte al [Omissis] dal marzo scorso in poi. Però, aderendo all’invito formulato dal giudice sub punto g) della ordinanza n. 15/M/2025, ha sospeso la notifica dell’atto al destinatario, in attesa della definizione del presente giudizio.
Pertanto, allo stato attuale la pensione privilegiata del [Omissis] per l’anno 2023 risulta rivalutata dall’Inps in linea di fatto, ma l’Istituto ha manifestato la volontà di disconoscere il diritto preteso dal ricorrente, e di recuperare al più presto le somme pagate in più a questo titolo.
d. Prassi amministrativa adottata dall’Inps per la perequazione delle pensioni concesse a personale militare “riformato”.
L’Ente previdenziale ha depositato copia delle circolari e delle istruzioni operative emanate dalla Direzione generale, contenenti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023, 2024 e 2025. Si tratta di:
(i) circolare n. 135 del 22/12/2022 relativa alla rivalutazione provvisoria delle pensioni dall’1/1/2023 (indice Istat provvisorio +7,3%);
(ii) messaggio n. 4050 del 15/11/2023 concernente la rivalutazione definitiva delle pensioni nell’anno 2023 (indice definitivo +8,1%);
(iii) circolare n. 1 del 2/1/2024 relativa alla rivalutazione provvisoria delle pensioni dall’1/1/2024 (indice provvisorio +5,4%);
(iv) circolare n. 23 del 28/1/2025 concernente la rivalutazione definitiva delle pensioni anno 2024 (confermato l’indice di inflazione del 5,4%,
nessun conguaglio da erogare) e la perequazione provvisoria dei trattamenti dall’1/1/2025 (indice provvisorio +0,8%).
In particolare, nel quadro di queste direttive non sono state diramate dall’Inps istruzioni specifiche sulle modalità da seguire per l’applicazione della perequazione automatica delle pensioni nei confronti dei militari cessati dal servizio per infermità ai sensi dell’art.
1877 del COM. Gli avvocati difensori dell’Istituto hanno precisato che, nella realtà dei fatti, l’ufficio di Chieti e quello di Perugia hanno tenuto conto della circostanza che nel 2022 i due ricorrenti hanno percepito non la pensione, ma gli assegni interi di attività. Infatti, nessuna rata di pensione competeva agli interessati in quanto non cumulabile con i predetti assegni, ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 1092/1973.
In linea generale, tutte le pensioni vengono rivalutate ogni anno in funzione dei trattamenti corrisposti ad ogni beneficiario nell’anno precedente, come prescrive l’art. 34 della legge n. 448/1998.
Questa prassi è in linea con l’indirizzo tracciato dalla Corte di Cassazione - Sezione lavoro con la sentenza n. 9008/2019, secondo cui
“il legislatore del 1998 ha inteso parametrare alle somme effettivamente percepite dal pensionato, e non già a quelle in astratto dovute” il principio da applicare in questa materia. Pertanto, aggiungono i patrocinanti dell’Inps, “il primo anno di percezione del trattamento pensionistico è sempre escluso dal meccanismo perequativo e non sussistono dubbi che per primo debba intendersi quello di effettiva titolarità e percezione del trattamento di pensione”.
VI. Il 12 novembre 2025 i difensori dei ricorrenti depositavano una memoria corredata da due allegati, deducendo quanto segue.
a.La mancata perequazione della pensione del [Omissis] nel 2023 aveva comportato una differenza in meno della rata mensile percepita da marzo a dicembre pari ad € 132,31, ossia € 1.190,79 nel periodo complessivo (132,31x9 mesi=1.190,79).
Nel 2024, la quota di pensione mensile percepita in meno da gennaio a dicembre si poteva quantificare in € 125,69, per cui la perdita annua sarebbe di € 1.500,28 (125,69x12=1.500,28).
Conclusivamente, il danno prodotto dall’Inps nei confronti del [Omissis]
può essere indicativamente valutato pari ad € 2.691,07 nel biennio 2023/2024.
b. Riguardo al [Omissis], l’ammontare del danno prodotto dall’Inps per la mancata perequazione della pensione del 2023 corrisponde esattamente all’importo che a marzo scorso è stato liquidato dalla sede di Perugia per asserito errore di conteggio, ossia € 151,32 al mese, e quindi € 1.361,88 per le 9 rate riscosse nell’anno 2023.
Nel 2024, rispetto alla pensione mensile perequata di € 2.128,56, l’importo inizialmente riscosso dall’interessato è stato di € 1.784,80, con una differenza in meno di € 343,76 al mese, e quindi € 4.125,12 nell’intero anno. Pertanto, il danno ipotizzabile nel biennio 2023/2024 è stato di €
5.487,00 (1.361,88+4.125,88), ferma restando la competenza dell’Inps a liquidare l’esatto importo, in caso di sentenza di accoglimento del ricorso.
A tal riguardo, l’affermazione da parte dell’Inps dell’intenzione di ripristinare i trattamenti erogati prima del marzo scorso induce il
[Omissis] ad insistere nella domanda di riconoscimento del proprio diritto alla perequazione a partire dall’anno 2023, non sussistendo i presupposti per chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
VII. Gli avvocati difensori dei ricorrenti presentavano il 24 novembre una nota di replica, con cui deducevano che:
a. la sentenza della Cassazione n. 9008/2019 riguardava una situazione del tutto diversa dalla fattispecie in esame, per cui la citazione “è del tutto inconferente”;
b. per converso, nel massimario della Suprema Corte viene richiamata la sentenza più recente (n.d.r. rectius, l’ordinanza) n. 23204/2024 della Sezione lavoro, secondo cui “in tema di pensione ai superstiti, alla cessazione del regime di contitolarità tra i beneficiari del trattamento di reversibilità, la pensione del superstite residuo deve essere rideterminata tenendo conto non già di quanto percepito durante il periodo di titolarità comune, bensì operando un conteggio virtuale, a decorrere dalla data della morte del dante causa…”; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Inps, secondo i ricorrenti anche la perequazione può essere applicata “partendo da un conteggio virtuale e non dal credito percepito”.
VIII. All’udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.
In aggiunta, l’avv. Di TO, patrocinante dell’Inps, a seguito di una richiesta di precisazioni del giudice, ha dichiarato di rinunciare all’eccezione mossa in via preliminare nella memoria di costituzione del 5/9/2025 (sub II.a) circa l’inammissibilità del ricorso di [Omissis]
[Omissis] a causa dell’inutile decorso del termine di decadenza della domanda di revoca/modifica del provvedimento definitivo di pensione, ai sensi dell’art. 205 del DPR n. 1092, in quanto per mero errore si riteneva trascorso il termine di tre anni dalla comunicazione della determina all’interessato (avvenuta il 3/3/2023), mentre in effetti il periodo trascorso all’atto della presentazione del ricorso (19/3/2025)
è stato di poco più di due anni.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
1 In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia, che ha per oggetto il ricorso collettivo presentato da due militari dell’Arma dei Carabinieri congedati alla fine del 2022 per infermità ed inidoneità permanente al servizio incondizionato, i quali chiedono il riconoscimento del diritto alla perequazione automatica della pensione sin dalla data di decorrenza giuridica del trattamento di quiescenza, e non da quella di decorrenza economica del pagamento dei ratei pensionistici.
Il ricorso è infondato e va respinto, per le motivazioni di seguito indicate.
2. La fattispecie deve essere inquadrata nella sua peculiarità, in quanto secondo la normativa vigente una cosa è il diritto a pensione, altra cosa è il diritto alla perequazione annuale automatica della pensione.
a. Infatti, hanno ragione i ricorrenti a sostenere il loro diritto ad ottenere la pensione sin dalla data di cessazione dal servizio, avvenuta rispettivamente il 16/12/2022 per [Omissis] [Omissis] [Omissis] ed il 5/11/2022 per [Omissis] [Omissis]. Questo principio si evince chiaramente:
(i) dal testo unico approvato col DPR n. 1092/1973, ed in particolare dagli articoli 1 (“I dipendenti statali, all’atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato…”),
191 (“La pensione diretta e l’assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto”) e 52 (“L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”);
(ii) dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (“Con effetto dal 1°
gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche… cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”);
(iii) dall’art. 8, secondo comma, del decreto del Ministro del Tesoro n.
187/1997 (“La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda… se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro”).
b. Ciò nondimeno, ha ragione la parte resistente nell’osservare che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si applica ogni anno in funzione dei trattamenti corrisposti nell’anno precedente a favore dei singoli aventi diritto. Infatti, occorre tener conto del combinato disposto degli articoli:
(i) 34, primo e secondo comma, della legge n. 448/1998, che recitano:
”1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria….. L’aumento … viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo….
2.Per l’applicazione del comma 1 gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni…
forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati …. l’importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1”;
(ii) 11, primo comma, del D.lgs. n. 503/1992, secondo cui “Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano… sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto “ dal 1° gennaio successivo (ai sensi dell’art. 14 della legge n. 724/1994). “Tali aumenti sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.41”;
(iii) 24, comma 5, della legge n. 41/1986, per cui “Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ogni anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell’indice “di perequazione automatica“e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati”.
Più in particolare, il decreto 10 novembre 2022 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante “Perequazione automatica delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2023”, ha previsto all’articolo 2 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 era determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Pertanto, l’Inps entro la fine del 2022 ha preso in esame tutto l’insieme delle pensioni erogate quell’anno, ossia 21 milioni di prestazioni (cfr.
circolare n. 135/2022 e messaggio n. 4050/2023 precedentemente richiamati); poi, ha effettuato il cumulo di tutte le pensioni di cui ciascun soggetto era titolare, erogate sia dall’Inps che dagli altri Enti presenti nel Casellario centrale delle pensioni, come se si trattasse di un unico rapporto; infine, ha riconosciuto gli aumenti per rivalutazione automatica dell’anno 2023 nelle misure previste dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, che erano differenziate a seconda della consistenza della media dei ratei rispetto al trattamento minimo Inps.
In concreto, l’indice di perequazione del 2023 (+7,3% provvisorio) è stato applicato per fasce di importo dei trattamenti pensionistici, nella misura di:
-100% per quelle fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (€ 525,38),
-85% per quelle fino a 5 volte tale soglia,
-53% fino a 6 volte,
-47% fino a 8 volte,
-37% fino a 10 volte,
-32% oltre 10 volte il trattamento minimo.
In realtà, la variazione percentuale del valore medio dei prezzi al consumo che è stata verificata dall’Istat in via definitiva confrontando il periodo gennaio/dicembre 2021 con quello di gennaio/dicembre 2022 è stata pari a +8,1%, per cui l’Inps nel mese di dicembre 2023 ha erogato i conguagli calcolati per tutte le prestazioni (21 milioni) in base alla differenza tra rivalutazione provvisoria e definitiva (8,1-7,3=+0,8%).
3. L’applicazione delle norme sub 2.b. alle posizioni del [Omissis] e del
[Omissis] nell’anno 2023 ha comportato da parte dell’Inps il non riconoscimento del diritto alla perequazione automatica delle pensioni in godimento, in quanto nei due casi in questione l’importo complessivo dei trattamenti corrisposti nell’anno precedente, memorizzati nel Casellario centrale delle pensioni, era pari a zero, e quindi essi non rientravano nel novero dei titolari di trattamento di quiescenza che potevano beneficiare degli aumenti provvisori e dei conguagli automatici sopra descritti.
Ciò è avvenuto a causa del fatto che i due ricorrenti, essendo cessati dal servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri per infermità ed inidoneità al servizio militare incondizionato, hanno ricevuto per un periodo di tre mesi da parte dell’Arma gli assegni interi di attività spettanti ai pari grado ancora in servizio, ossia sostanzialmente gli stipendi mensili nella misura del 100%, liquidati come se avessero continuato a svolgere la loro attività istituzionale, malgrado il congedo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 929 e 1877 del COM.
Questo ha fatto scattare la regola del divieto di cumulo tra rate di pensione ed assegni di attività ai sensi dell’art. 58 del DPR n. 1092/1973, che recita:”Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado…. non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività”.
Dal tenore letterale di questa norma si evince chiaramente che nei tre mesi successivi al congedo per “riforma” i “trattamenti corrisposti” non sono quelli di pensione, bensì gli assegni interi di attività, atteso che i primi “non competono” affatto, non spettano e non sono cumulabili con i secondi.
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza richiamata dalla parte resistente (Sezione lavoro, n. 9008/2019), il legislatore del 1998 ha disciplinato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni facendo riferimento ai trattamenti corrisposti, ossia alle somme effettivamente percepite per tale causale dai beneficiari nell’anno precedente, non già a quelle in astratto dovute in base alle disposizioni di legge vigenti.
La ratio del principio della “effettività del perceptum” si comprende bene immaginando la mole di lavoro che ogni anno l’Inps deve affrontare per adeguare le pensioni all’aumento del costo della vita, implicante la necessità di effettuare milioni di calcoli di aggiornamento, prima in via provvisoria, poi a conguaglio, nel volgere di poche settimane.
È evidente che 20/21 milioni di prestazioni da cumulare in capo ai singoli beneficiari, da classificare nelle misure previste dalle fasce di raffreddamento dell’indice di perequazione e poi da liquidare riconoscendo gli aumenti ad hoc per ognuna, non si potrebbero gestire in tempi rapidi e con affidabilità di risultati se non con gli strumenti informatici, grazie ai dati del Casellario centrale delle pensioni basati sulle somme erogate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nell’anno precedente, che sono oggettivi ed incontrovertibili.
Pertanto, la condotta dell’Inps nei confronti dei ricorrenti risulta in linea con le norme vigenti, in quanto il [Omissis] ed il [Omissis] nel 2022, pur essendo titolari del diritto al trattamento di quiescenza, non hanno percepito ratei di pensione, e quindi non avevano diritto alla perequazione automatica delle pensioni erogate in loro favore nell’anno 2023.
4. Le controdeduzioni sollevate dai ricorrenti non valgono a scalfire la legittimità dell’operato dell’Istituto previdenziale, tenuto conto che:
a. non è fondato l’assunto secondo cui gli assegni di attività avrebbero natura previdenziale, invece che retributiva; basti osservare che la ratio di questo istituto è collegata al venir meno dei requisiti di idoneità fisiopsico-attitudinali previsti dall’art. 929 del COM e dal capo II del titolo II del regolamento approvato con DPR n. 90/2010 (articoli 578/587), che sono imprescindibili per il personale militare; pertanto, le tre mensilità di stipendio a favore dei militari riformati servono a compensare il disagio per il primo periodo di emergenza della inidoneità a proseguire gli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza;
si tratta di indennità derivanti dal contratto di lavoro, non da norme pensionistiche;
b. l’assimilazione degli assegni interi di attività ai ratei di pensione è frutto di un’operazione ermeneutica suggestiva, ma fuorviante ed inappropriata, in quanto si tratta di istituti del tutto diversi come consistenza (i primi sono pari al 100% dell’ultima retribuzione percepita all’atto del congedo, mentre i secondi non superano mai la soglia dell’80% dell’ultimo stipendio, anche nel caso più favorevole di pensioni calcolate col vechio sistema retributivo “puro”), come normativa di riferimento (COM e normative settoriali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare per i primi;
DPR n. 1092/1973 e leggi di riforma successive, per i secondi) e come sistemi di finanziamento (bilanci delle Amministrazioni militari nel primo caso; sistema previdenziale pubblico nel secondo);
c. la norma prevista dall’art. 94, comma 4, del DPR n. 1092 ai fini della inclusione dei tre mesi di assegni di attività nel calcolo della tredicesima mensilità a favore dei militari riformati non enuncia un principio giuridico di validità generale, ma prevede in realtà una disposizione di favore che si applica soltanto nell’ambito da essa espressamente previsto, secondo l’antico brocardo “ubi lex voluit, dixit”; invece, nessuna norma di legge statuisce un beneficio analogo in materia di pensioni;
d. mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 9008/2019 contiene specifici riferimenti alla interpretazione da dare all’art. 34 della legge n.
488/1998 (capi 10, 11, 12 e 13), l’ordinanza n.23204/2024 richiamata dai ricorrenti non fornisce nessun chiarimento specifico sulla interpretazione di tale norma;
e. la questione della disparità di trattamento tra i miltari riformati nel novembre/dicembre 2022 e quelli cessati dal servizio per altre causali nello stesso periodo, per presunta violazione degli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione, non è fondata né rilevante; infatti, i ricorrenti pongono sullo stesso piano posizioni giuridiche del tutto differenti;
invece, come insegna la Corte Costituzionale (sentenza n. 19/2025), “la perequazione automatica … nacque come meccanismo volto ad adeguare le pensioni ai mutamenti del potere di acquisto della moneta” e si applica “per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti percepiti”; la garanzia della perequazione periodica delle pensioni “non annulla la discrezionalità del legislatore … alla luce delle risorse effettivamente disponibili… atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva”; “il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost., non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione”. Pertanto, sembra inoppugnabile che la perequazione automatica valga solo per le pensioni, e non per gli assegni di attività;
questi ultimi hanno una consistenza più elevata di qualsiasi trattamento pensionistico, per cui i percettori possono essere assoggettati a minori tutele rispetto all’andamento dell’inflazione; in ogni caso, la limitazione è temporanea, essendo circoscritta al primo anno di percezione della pensione (2023), in quanto negli anni successivi è scattata anche a favore del [Omissis] e del [Omissis] la regolare applicazione del meccanismo automatico previsto dall’art. 34 della legge n. 448/1998.
5. In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata, in quanto infondata.
Sussistono giusti motivi, stante la complessità e la novità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.
Nulla è dovuto per le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nell’udienza del 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE
GI AN
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL GIUDICE
GI AN
(f.to digitalmente)
Depositati in Segreteria il 17 dicembre 2025.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EN RI
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EN RI
(f.to digitalmente)