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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6080 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2076/2025 R.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione personale e divorzio
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Parisi ed C.F._1
elettivamente domiciliato nel suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (CF: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rizzo ed elettivamente domiciliata nel suo studio,
giusta procura in atti;
1 RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Posta in decisione in esito all'udienza di comparizione dei coniugi del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, in conformità dell'accordo raggiunto alla stessa udienza in merito alle condizioni della loro separazione, con rinuncia alla ulteriore domanda di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 25.02.2025, ha Parte_1
proposto cumulativamente domanda volta ad ottenere la pronuncia della sua separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16.07.2011 con
, dal quale è nata, in data 23.03.2013, la figlia CP_1 Persona_1
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto che, venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa di insuperabili incompatibilità
caratteriali, dal mese di luglio del 2023 la convivenza si era necessariamente interrotta ed egli era andato a vivere insieme al padre.
Esposta la propria condizione economica e quella della moglie, il ricorrente ha concluso chiedendo cumulativamente pronunciarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha poi chiesto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto-dovere di visita e con l'obbligo, a proprio carico, di concorrere al mantenimento della figlia versando alla moglie un assegno mensile di € 250,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie, con previsione di un ulteriore contributo di € 250,00 per il pagamento del canone relativo alla locazione della casa coniugale.
2 Si è costituita in giudizio , la quale - senza opporsi alle domande di CP_1
separazione e di divorzio - ha contestato quanto rappresentato in ricorso in merito alle condizioni economiche delle parti e ha invece aderito alla richiesta di affidamento condiviso
Per_ della figlia con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del ricorrente un assegno pari ad € 430 mensili per il proprio mantenimento
(essendo ella disoccupata) e per quello della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie e alla corresponsione di € 600,00 per il pagamento del canone di locazione relativo alla casa coniugale.
All'udienza del 26.11.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi, gli stessi, sentiti congiuntamente (ciascuno assistito dal proprio difensore), hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione ed ai rapporti riguardanti la figlia, rinunciando alla ulteriore domanda di pronuncia di divorzio (il relativo verbale d'udienza).
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione,
la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, in base all'accordo - che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di omologare,
in quanto idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti personali ed economici, anche in relazione alla figlia minorenne - le parti hanno stabilito le seguenti condizioni per la
3 separazione:
“1. viene affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la Persona_1
madre nella casa familiare condotta in locazione che, pertanto, viene assegnata alla sig.ra
perché continui ad abitarvi con la figlia. CP_1
2. Salvi diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo i
tempi e il calendario indicato in ricorso, da intendersi qui, per brevità, integralmente
riportato.
(ndr.: A. due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola o post-scuola o grest;
B. - a
settimana alterne - il primo weekend del mese di sua spettanza dal venerdì dall'uscita da
scuola o post-scuola o grest e sino alla domenica sera entro le ore 21:00,
riaccompagnandola a casa della madre o dei nonni materni;
C. nelle settimane in cui la
figlia non trascorrerà il weekend con il padre, questi potrà tenere con sé la figlia il mercoledì
anche per il pernotto, riaccompagnandola a scuola il giorno dopo o presso la casa della
madre o la casa dei nonni materni;
D. durante le festività natalizie Persona_1
trascorrerà con il padre giorno 25/26 dicembre (Natale) - Capodanno 31/12 ad anni alterni,
tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, comprensivi ad anni alterni della
domenica di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Analogo periodo sarà trascorso con la madre
con interruzione dei tempi di incontro ordinari padre/figlia; E. in estate – da intendersi dalla
fine della scuola al suo inizio – trascorrerà con il padre due periodi, anche Persona_1
non consecutivi, di 7 giorni ciascuno;
analogo periodo sarà goduto anche dalla madre, con
interruzione dei tempi di incontro ordinari padre/figlia; F. il compleanno di Per_1
dovrà essere trascorso con entrambi i genitori e, precisamente, ad anni alterni, dalla
[...]
mattina sino alle 16.30 o dalle 16.30 con pernottamento e accompagnamento a scuola;
G.
la ragazzina trascorrerà - in deroga ai tempi di organizzazione ordinaria - insieme ai
4 rispettivi genitori la festa della mamma o del papà, il compleanno della mamma o del papà
e dei nonni).
3. Il signor verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Per_1 CP_1
della figlia e ad integrazione delle spese per la locazione dell'immobile già adibito a casa
familiare la somma mensile di € 1.000,00 (comprensiva, con il consenso della sig.ra , CP_1
dell'intero importo erogato dall'INPS a titolo AUU), oltre al 50 % delle spese straordinarie,
e ciò sino a quando la signora non percepirà l'ADI o reperirà un astabile CP_1
occupazione lavorativa;
da tale momento in poi il signor verserà la somma di € Per_1
500,00 cedendo la sua quota di AUU e consentendo così che alla signora di Per_1
percepirne interamente l'importo a tale titolo erogato dall'INPS integralmente, fermo
restando il rimborso del 50 % delle spese straordinarie”.
L'accordo può dunque essere omologato dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, ed essendo idoneo a garantire alla figlia minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Per_
Anche per quanto riguarda le pattuizioni d'ordine economico concernenti la figlia ritiene il Collegio che esse siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore delle condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo e consapevole governo dei loro diritti.
Quanto alla domanda di divorzio cumulativamente proposta dal ricorrente e non opposta dalla convenuta, che vi anzi aderito, il Tribunale prende atto che all'udienza del
26.11.2025 entrambe le parti vi hanno rinunciato.
5 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa l'accordo di separazione fra e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui in motivazione e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune
[...]
di Catania di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 308, parte 2, serie A, anno 2011).
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
05.12.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott. ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. ssa Sonia Di Gesu
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