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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/11/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1352/2022
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 350 bis – 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi dagli Avv. VINCENZO GARCEA e CANINO CodiceFiscale_2
LE
APPELLANTI
e c.f. , difeso dall'Avv. GIMIGLIANO Controparte_1 C.F._3
MASSIMO
VA RI, c.f. difeso dall'avv. CodiceFiscale_4
ARMODIO MIGALI
APPELLATI COSTITUITI
c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni: come da udienza di discussione
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1990/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, con cui è stata rigettata l'opposizione da loro proposta avverso il precetto intimato da Controparte_1 creditore del dell'importo complessivo di € 22.978,57, per Controparte_3
1 la somma di € 2.707,05, quale quota imputata ai condomini odierni appellanti, chiamando in garanzia il terzo GI IP, loro dante causa del diritto di proprietà sull'unità immobiliare cui si riferisce la quota del debito, il quale a sua volta, aveva chiamato in causa i propri danti causa, e Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
a) il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che la lista dei condomini morosi sui cui si basa il precetto dell' sarebbe incontestabile in quanto adottata CP_1 con delibera condominiale non impugnata, quando in realtà l'elenco dei morosi è un atto dell'amministratore e la deliberazione del 28.6.2016 aveva ad oggetto il bilancio consuntivo dell'esercizio 2015, ove veniva riportato il debito dell'unità A30; detto elenco, peraltro, non riporta quali debitori gli appellanti, proprio perché l'obbligazione era sorta quando essi non erano proprietari;
b) il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare l'inammissibilità delle eccezioni perché non proponibili in sede di opposizione a precetto;
sul punto, gli appellanti richiamano la giurisprudenza della S.C. per cui “l'esecuzione verso un singolo condomino, sulla base del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Condominio per le obbligazioni contratte dall'Amministratore, può aver luogo notoriamente solo nei limiti della quota millesimale dello stesso, ma in caso di vizi della correlata azione esecutiva, l'esecutato potrà proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., o allegando di non essere condomino o eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella allegata esplicitamente
o implicitamente dal creditore (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, 29 settembre 2017, n. 22856)” (pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
Si è costituito resistendo all'appello e ribadendo che i conteggi sono Controparte_1 frutto della deliberazione assembleare del 28.6.2016, mai impugnata e che la questione dell'imputabilità ad altro soggetto non può essere opposta al terzo creditore.
Si è costituito GI IP, ribadendo che il debito è da imputare a
[...]
Controparte_2
Quest'ultima, regolarmente citata, è rimasta contumace in questo grado di giudizio.
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, va rilevato che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inammissibili in sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. le censure degli odierni appellanti.
È, infatti, pacifico che il condomino destinatario della pretesa del creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale nei confronti del condominio possa formulare
2 tramite opposizione all'esecuzione le proprie contestazioni circa la propria responsabilità per quella specifica obbligazione (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022).
Per quanto concerne l'efficacia della delibera condominiale del giugno 2016, con cui veniva approvato il consuntivo dell'anno 2015, se è vero che senz'altro tale delibera è ormai non più impugnabile, è d'altro canto vero che essa prevedeva soltanto il debito a carico dell'abitazione di cui sono proprietari gli odierni appellanti.
Gli effetti di detta delibera non possono estendersi sino ad attribuire agli appellanti una legittimazione passiva rispetto a obbligazioni che facevano capo ad altri soggetti.
Ciò detto, il legittimato passivo dell'obbligazione in parola, inerente a prestazioni di servizi resi nell'interesse comune, va individuato nel soggetto che era titolare del bene al momento in cui è sorta l'obbligazione (“L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano approvato l'intervento.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21094 del 19/07/2023 (Rv. 668551 - 01), con l'ulteriore precisazione per cui chi non era condomino al momento dell'insorgenza dell'obbligazione non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore (Sez. 2 - , Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022).
Ciò posto, è pacifico tra le parti che l'obbligazione in discorso sia riferibile a periodi precedenti al 2010 e che, pertanto, gli appellanti, divenuti proprietari in epoca successiva, non possono essere tenuti al pagamento nei confronti del terzo creditore, neppure in applicazione dell'art. 63, comma 4, disp. att. c.p.c.
Da ciò deriva che l'opposizione proposta deve trovare accoglimento, con assorbimento delle domande di garanzia proposte nei confronti del precedente dante causa e della domanda di garanzia proposta da IP nei confronti della propria dante causa.
La domanda proposta dall'appellato il quale ha domandato l'accoglimento della CP_1 domanda di manleva formulata da parte appellante e quindi “condannare il sig. IP GI e/o la signora , ognuno per le proprie Controparte_2 competenze, al pagamento di quanto dovuto al sig. ”, che è in realtà Controparte_1 una richiesta di condanna nei confronti di tali soggetti formulata dall'appellato CP_1 non è ammissibile in quanto essa non risulta proposta nella comparsa di costituzione e
3 risposta depositata nel giudizio di primo grado ed è stata, quindi, tardivamente proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato va quindi condannato al pagamento delle spese sostenute sia dagli CP_1 opponenti sia da GI IP, chiamato in causa dagli opponenti (“Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in integrale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione proposta dagli appellati, dichiara l'insussistenza del diritto di a Controparte_1 procedere esecutivamente nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti degli Controparte_1 altri appellati;
c) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dagli appellanti Controparte_1
e da GI IP, liquidate per ciascuna parte (e quindi per parte appellante e per il terzo chiamato) in € 1.701 per il presente grado ed in € 1.200 per il primo grado oltre 15%, iva e cpa se dovuti e come per legge.
Si comunichi
14/11/2025
Il Giudice
CA UL
4 5
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice CA UL, all'esito dell'udienza del 12.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 350 bis – 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
difesi dagli Avv. VINCENZO GARCEA e CANINO CodiceFiscale_2
LE
APPELLANTI
e c.f. , difeso dall'Avv. GIMIGLIANO Controparte_1 C.F._3
MASSIMO
VA RI, c.f. difeso dall'avv. CodiceFiscale_4
ARMODIO MIGALI
APPELLATI COSTITUITI
c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_5
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni: come da udienza di discussione
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
1990/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro, con cui è stata rigettata l'opposizione da loro proposta avverso il precetto intimato da Controparte_1 creditore del dell'importo complessivo di € 22.978,57, per Controparte_3
1 la somma di € 2.707,05, quale quota imputata ai condomini odierni appellanti, chiamando in garanzia il terzo GI IP, loro dante causa del diritto di proprietà sull'unità immobiliare cui si riferisce la quota del debito, il quale a sua volta, aveva chiamato in causa i propri danti causa, e Controparte_2 Controparte_4
.
[...]
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
a) il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che la lista dei condomini morosi sui cui si basa il precetto dell' sarebbe incontestabile in quanto adottata CP_1 con delibera condominiale non impugnata, quando in realtà l'elenco dei morosi è un atto dell'amministratore e la deliberazione del 28.6.2016 aveva ad oggetto il bilancio consuntivo dell'esercizio 2015, ove veniva riportato il debito dell'unità A30; detto elenco, peraltro, non riporta quali debitori gli appellanti, proprio perché l'obbligazione era sorta quando essi non erano proprietari;
b) il giudice di primo grado avrebbe errato nell'affermare l'inammissibilità delle eccezioni perché non proponibili in sede di opposizione a precetto;
sul punto, gli appellanti richiamano la giurisprudenza della S.C. per cui “l'esecuzione verso un singolo condomino, sulla base del titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Condominio per le obbligazioni contratte dall'Amministratore, può aver luogo notoriamente solo nei limiti della quota millesimale dello stesso, ma in caso di vizi della correlata azione esecutiva, l'esecutato potrà proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., o allegando di non essere condomino o eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella allegata esplicitamente
o implicitamente dal creditore (v. ex multis Cass. Civ., Sez. 3, 29 settembre 2017, n. 22856)” (pag. 10 dell'atto di citazione in appello).
Si è costituito resistendo all'appello e ribadendo che i conteggi sono Controparte_1 frutto della deliberazione assembleare del 28.6.2016, mai impugnata e che la questione dell'imputabilità ad altro soggetto non può essere opposta al terzo creditore.
Si è costituito GI IP, ribadendo che il debito è da imputare a
[...]
Controparte_2
Quest'ultima, regolarmente citata, è rimasta contumace in questo grado di giudizio.
L'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
In primo luogo, va rilevato che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere inammissibili in sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. le censure degli odierni appellanti.
È, infatti, pacifico che il condomino destinatario della pretesa del creditore che abbia ottenuto un titolo esecutivo giudiziale nei confronti del condominio possa formulare
2 tramite opposizione all'esecuzione le proprie contestazioni circa la propria responsabilità per quella specifica obbligazione (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022).
Per quanto concerne l'efficacia della delibera condominiale del giugno 2016, con cui veniva approvato il consuntivo dell'anno 2015, se è vero che senz'altro tale delibera è ormai non più impugnabile, è d'altro canto vero che essa prevedeva soltanto il debito a carico dell'abitazione di cui sono proprietari gli odierni appellanti.
Gli effetti di detta delibera non possono estendersi sino ad attribuire agli appellanti una legittimazione passiva rispetto a obbligazioni che facevano capo ad altri soggetti.
Ciò detto, il legittimato passivo dell'obbligazione in parola, inerente a prestazioni di servizi resi nell'interesse comune, va individuato nel soggetto che era titolare del bene al momento in cui è sorta l'obbligazione (“L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell'attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell'approvazione delle delibere che abbiano approvato l'intervento.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21094 del 19/07/2023 (Rv. 668551 - 01), con l'ulteriore precisazione per cui chi non era condomino al momento dell'insorgenza dell'obbligazione non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore (Sez. 2 - , Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022).
Ciò posto, è pacifico tra le parti che l'obbligazione in discorso sia riferibile a periodi precedenti al 2010 e che, pertanto, gli appellanti, divenuti proprietari in epoca successiva, non possono essere tenuti al pagamento nei confronti del terzo creditore, neppure in applicazione dell'art. 63, comma 4, disp. att. c.p.c.
Da ciò deriva che l'opposizione proposta deve trovare accoglimento, con assorbimento delle domande di garanzia proposte nei confronti del precedente dante causa e della domanda di garanzia proposta da IP nei confronti della propria dante causa.
La domanda proposta dall'appellato il quale ha domandato l'accoglimento della CP_1 domanda di manleva formulata da parte appellante e quindi “condannare il sig. IP GI e/o la signora , ognuno per le proprie Controparte_2 competenze, al pagamento di quanto dovuto al sig. ”, che è in realtà Controparte_1 una richiesta di condanna nei confronti di tali soggetti formulata dall'appellato CP_1 non è ammissibile in quanto essa non risulta proposta nella comparsa di costituzione e
3 risposta depositata nel giudizio di primo grado ed è stata, quindi, tardivamente proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato va quindi condannato al pagamento delle spese sostenute sia dagli CP_1 opponenti sia da GI IP, chiamato in causa dagli opponenti (“Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata;
ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi) (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in integrale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione proposta dagli appellati, dichiara l'insussistenza del diritto di a Controparte_1 procedere esecutivamente nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti degli Controparte_1 altri appellati;
c) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dagli appellanti Controparte_1
e da GI IP, liquidate per ciascuna parte (e quindi per parte appellante e per il terzo chiamato) in € 1.701 per il presente grado ed in € 1.200 per il primo grado oltre 15%, iva e cpa se dovuti e come per legge.
Si comunichi
14/11/2025
Il Giudice
CA UL
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