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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 78/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Antonella TRENTINI e Parte_1 Samantha ZEBRI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI Controparte_1 appellata
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 17.11.2023 dopo aver premesso di essere stata Controparte_1 assunta a tempo determinato dal nel periodo dal 2003 al 2019, Parte_1 con mansioni di educatrice e maestra d'infanzia, allega l'illegittimità della decurtazione della retribuzione dalla resistente, in ragione del fatto che la riduzione prevista dal D.P.C.M. 20/12/1999 sarebbe applicabile solo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata l'illegittimità della riduzione sulla retribuzione operata dal in applicazione dell'art. Parte_1
1, commi 3 e 4 del D.P.C.M. 20/12/1999, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato dalla ricorrente presso l'Ente, con condanna del al Parte_1 pagamento della somma corrispondente alle ritenute. Si è costituito il Pt_1
pag. 1 di 5 resistente, ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. delle richieste formulate dalla ricorrente per la prima volta con il ricorso depositato il 17/11/2023 relativamente alle retribuzioni corrisposte per i periodi dal 2003 fino al 17/11/2018 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e delle domande in quanto infondate.”. All'esito di istruttoria documentale il Giudice di prime cure, dopo aver accolto l'eccezione di parziale prescrizione (quinquennale) di parte resistente circa il diritto di credito fatto valere dalla ricorrente per il periodo dal 2003 al 2018, ed effettuato dettagliato excursus storico dell'evoluzione normativa di settore, ha nel merito ritenuto le restanti domande fondate e, quindi, accolto il ricorso: a) dando sostanzialmente rilievo a quanto portato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 11663/2023 – richiamata nell'atto introduttivo dalla ricorrente - lì dove, relativamente alla disciplina speciale prevista per gli assunti a tempo determinato, ha statuito che “(…) In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, agli assunti a tempo determinato non si applica la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, prevista dall'art. 1 del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, stante la specialità della disciplina dettata per tali rapporti, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 citato, per i quali il successivo comma 9, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dovendosi, peraltro, escludere che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato”; b) escludendo la rilevanza del richiamo operato dal resistente Ente all'art. 452 D.Lgs. n. 165/2001, stante l'interpretazione costante di esso da parte della Suprema Corte nel senso che, pur vietando trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, al tempo stesso non assurge a parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, “dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi normativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali”.
2. Ha proposto appello il censurando la sentenza di prime Parte_1 cure per n. 2 motivi: 1) “ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.P.C.M. 20/12/1999, DELL'ACCORDO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE Controparte_2
RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI DEL 29/7/1999 E DELL'ART. 26, COMMA 19 DELLA LEGGE N. 448/1998 -VIOLAZIONE DI LEGGE.”- il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta di un'errata interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, senza tenere conto del disposto normativo dal quale emerge inequivocabilmente che “la regola della riduzione della retribuzione in misura pari al contributo soppresso si applica a tutti i dipendenti in regime di TFR, (assunti a decorrere dall'emanazione del D.P.C.M. 20/12/1999) a tempo indeterminato o determinato, senza alcuna distinzione”; privo di rilievo sarebbe il richiamo, effettuato dalla ricorrente in primo grado e recepito in sentenza dal Giudicante, all'ord. Cass. n. 11663/2023: essa rappresenterebbe un unicum pag. 2 di 5 giurisprudenziale che, peraltro, avrebbe “omesso di considerare (…) che l'art. 1 comma 9 del D.P.C.M. richiama la disciplina dell'art. 2120 c.c. ma con le modalità previste dall'Accordo Quadro, che prevede la riduzione della retribuzione in misura pari al contributo soppresso per tutti gli assunti dopo l'emanazione del D.P.C.M. stesso - automaticamente in regime di TFR – in conformità alla superiore disciplina di cui all'art. 26, comma 19 della l. n. 448/1998, che prevede l'invarianza della retribuzione.”); 2) “MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED APPARENTE” - il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione tutte le difese espletate, nel corso del giudizio, dall'odierno appellante, cui avrebbe anzi ricondotto il richiamo all'art. 452 D.Lgs. n. 165/2001, in realtà da questi mai in atti effettuato. Ha quindi concluso, in accoglimento dell'appello e riforma della impugnata sentenza, come da memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata che, CP_1 dopo aver sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per aver il Pt_1 sostanzialmente riproposto le difese già svolte - e disattese – in prime cure senza addurre motivi nuovi a supporto della richiesta riforma della impugnata sentenza, ne ha contestato la fondatezza sulla base dei seguenti assunti: 1) permane la centralità della Cass. n. 11663/2023 nel caso di specie;
2) non v'è obbligatorietà in sede motivazionale per il giudice di prendere posizione su ogni difesa svolta dalle parti, purché – come nel caso de quo – dalla sentenza emerga l'iter logico-giuridico da questi seguito;
3) il precedente giurisprudenziale offerto da questa Corte con la sent. n. 316/2025, secondo il quale la richiamata ordinanza della Suprema Corte sia isolato precedente nella materia, va disatteso stante successiva pronuncia di Cassazione (Ord. N. 19697/2023) con la quale questa, dichiarando di aderire al proprio precedente, ha sostanzialmente consolidato un orientamento sul punto. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è infondato e deve essere respinto.
6. In effetti, diversamente da quanto ritenuto da questa Corte nella recente decisione citata dal appellante, la questione è stata già oggetto di un Pt_1 consolidamento interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità.
7. Cassazione sez. 6^ 19697/2023 ha espressamente affermato, infatti, di voler dare continuità alla precedente pronuncia della Suprema Corte, affermando, a fronte del ricorso proposto dalla PA (in quel caso un Ministero), che “il motivo risulta infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 11663/2023) cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale la definizione delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato per le quali la L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato secondo le procedure delineate dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, implica che ai periodi in questione di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo pag. 3 di 5 dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo;
- che a questa stregua la sentenza impugnata resiste alle censure mosse perché, da un lato, correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato d.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dall'altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato”
8. E' alla funzione nomofilattica del Supremo Collegio che si deve prestare dunque attenzione, laddove ribadisce una specifica lettura della norma, escludendo espressamente che si possa ravvisare quel profilo di ingiustificata disparità di trattamento che questa Corte aveva inizialmente adombrato quale criterio guida della diversa e contraria interpretazione1.
9. Afferma infatti Cassazione sez. 6^ 19697/2023 che “non può essere invocato la Cost., art. 3 lì dove, come nella fattispecie, la diversità di trattamento riguardi categorie non totalmente assimilabili in ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro che intercorrono con l'amministrazione pubblica”.
10. L'appello deve dunque essere respinto.
11. Pare peraltro di giustizia disporre compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio, in ragione della presenza di solo recenti (e solo in parte massimate) indicazioni di segno contrario rispetto a quanto qui ritenuto da questa stessa Corte territoriale. 1 si era ritenuto (sentenza CA Bologna n. 316/2025 ) che “Non si ravvisa qui alcun elemento che consenta di differenziare il trattamento retributivo del dipendente a tempo determinato, poiché – per contro – proprio il comma 4 dell'art. 1 DPCM cit. prevede che dalla sua entrata in vigore si applichi la disciplina dei precedenti due commi “per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni”. L'art. 492 appena citato fa riferimento, a sua volta, alla necessità che le amministrazioni pubbliche garantiscano “ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi” e quivi sono previsti
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa [che con la L. 230/62, prima, e con il d.lgs. 368/2001, poi, hanno dettato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, già contenuta nell'art. 2097 c.c.], in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto”, il che include i rapporti di lavoro a tempo determinato. Si ammette per certo la possibilità che il Legislatore accordi al dipendente pubblico a tempo determinato un trattamento retributivo più favorevole rispetto a quello previsto per il dipendente a tempo indeterminato, ma questo non può essere il corollario per così dire casuale di una norma funzionale ad altro scopo (la disciplina del trattamento di fine rapporto o di fine servizio). Né l'accordo collettivo permette di reperire l'esercizio di quella “autonomia” che il legislatore lascia “alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali” (sent. Cass. 11663/23 cit., con richiamo, ivi, fra le tante di Cass. n. 6090/2021 e Cass. 2718/2020 che a loro volta rinviano a precedenti conformi)”
pag. 4 di 5 12. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1587/2024 del Tribunale Parte_1 di Bologna pubblicata il giorno 09/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 78/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Antonella TRENTINI e Parte_1 Samantha ZEBRI appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Luca FAGGIOLI Controparte_1 appellata
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 17.11.2023 dopo aver premesso di essere stata Controparte_1 assunta a tempo determinato dal nel periodo dal 2003 al 2019, Parte_1 con mansioni di educatrice e maestra d'infanzia, allega l'illegittimità della decurtazione della retribuzione dalla resistente, in ragione del fatto che la riduzione prevista dal D.P.C.M. 20/12/1999 sarebbe applicabile solo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato. Ha chiesto, quindi, che fosse dichiarata l'illegittimità della riduzione sulla retribuzione operata dal in applicazione dell'art. Parte_1
1, commi 3 e 4 del D.P.C.M. 20/12/1999, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato dalla ricorrente presso l'Ente, con condanna del al Parte_1 pagamento della somma corrispondente alle ritenute. Si è costituito il Pt_1
pag. 1 di 5 resistente, ha eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. delle richieste formulate dalla ricorrente per la prima volta con il ricorso depositato il 17/11/2023 relativamente alle retribuzioni corrisposte per i periodi dal 2003 fino al 17/11/2018 e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e delle domande in quanto infondate.”. All'esito di istruttoria documentale il Giudice di prime cure, dopo aver accolto l'eccezione di parziale prescrizione (quinquennale) di parte resistente circa il diritto di credito fatto valere dalla ricorrente per il periodo dal 2003 al 2018, ed effettuato dettagliato excursus storico dell'evoluzione normativa di settore, ha nel merito ritenuto le restanti domande fondate e, quindi, accolto il ricorso: a) dando sostanzialmente rilievo a quanto portato nell'ordinanza della Suprema Corte n. 11663/2023 – richiamata nell'atto introduttivo dalla ricorrente - lì dove, relativamente alla disciplina speciale prevista per gli assunti a tempo determinato, ha statuito che “(…) In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, agli assunti a tempo determinato non si applica la trattenuta del 2,5% sulla retribuzione, prevista dall'art. 1 del d.P.C.M. 20 dicembre 1999, stante la specialità della disciplina dettata per tali rapporti, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 citato, per i quali il successivo comma 9, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dovendosi, peraltro, escludere che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato”; b) escludendo la rilevanza del richiamo operato dal resistente Ente all'art. 452 D.Lgs. n. 165/2001, stante l'interpretazione costante di esso da parte della Suprema Corte nel senso che, pur vietando trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, al tempo stesso non assurge a parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, “dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi normativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali”.
2. Ha proposto appello il censurando la sentenza di prime Parte_1 cure per n. 2 motivi: 1) “ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.P.C.M. 20/12/1999, DELL'ACCORDO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE Controparte_2
RAPPORTO E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI DEL 29/7/1999 E DELL'ART. 26, COMMA 19 DELLA LEGGE N. 448/1998 -VIOLAZIONE DI LEGGE.”- il Tribunale avrebbe deciso sulla scorta di un'errata interpretazione della normativa applicabile al caso di specie, senza tenere conto del disposto normativo dal quale emerge inequivocabilmente che “la regola della riduzione della retribuzione in misura pari al contributo soppresso si applica a tutti i dipendenti in regime di TFR, (assunti a decorrere dall'emanazione del D.P.C.M. 20/12/1999) a tempo indeterminato o determinato, senza alcuna distinzione”; privo di rilievo sarebbe il richiamo, effettuato dalla ricorrente in primo grado e recepito in sentenza dal Giudicante, all'ord. Cass. n. 11663/2023: essa rappresenterebbe un unicum pag. 2 di 5 giurisprudenziale che, peraltro, avrebbe “omesso di considerare (…) che l'art. 1 comma 9 del D.P.C.M. richiama la disciplina dell'art. 2120 c.c. ma con le modalità previste dall'Accordo Quadro, che prevede la riduzione della retribuzione in misura pari al contributo soppresso per tutti gli assunti dopo l'emanazione del D.P.C.M. stesso - automaticamente in regime di TFR – in conformità alla superiore disciplina di cui all'art. 26, comma 19 della l. n. 448/1998, che prevede l'invarianza della retribuzione.”); 2) “MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE ED APPARENTE” - il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione tutte le difese espletate, nel corso del giudizio, dall'odierno appellante, cui avrebbe anzi ricondotto il richiamo all'art. 452 D.Lgs. n. 165/2001, in realtà da questi mai in atti effettuato. Ha quindi concluso, in accoglimento dell'appello e riforma della impugnata sentenza, come da memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata che, CP_1 dopo aver sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per aver il Pt_1 sostanzialmente riproposto le difese già svolte - e disattese – in prime cure senza addurre motivi nuovi a supporto della richiesta riforma della impugnata sentenza, ne ha contestato la fondatezza sulla base dei seguenti assunti: 1) permane la centralità della Cass. n. 11663/2023 nel caso di specie;
2) non v'è obbligatorietà in sede motivazionale per il giudice di prendere posizione su ogni difesa svolta dalle parti, purché – come nel caso de quo – dalla sentenza emerga l'iter logico-giuridico da questi seguito;
3) il precedente giurisprudenziale offerto da questa Corte con la sent. n. 316/2025, secondo il quale la richiamata ordinanza della Suprema Corte sia isolato precedente nella materia, va disatteso stante successiva pronuncia di Cassazione (Ord. N. 19697/2023) con la quale questa, dichiarando di aderire al proprio precedente, ha sostanzialmente consolidato un orientamento sul punto. Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è infondato e deve essere respinto.
6. In effetti, diversamente da quanto ritenuto da questa Corte nella recente decisione citata dal appellante, la questione è stata già oggetto di un Pt_1 consolidamento interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità.
7. Cassazione sez. 6^ 19697/2023 ha espressamente affermato, infatti, di voler dare continuità alla precedente pronuncia della Suprema Corte, affermando, a fronte del ricorso proposto dalla PA (in quel caso un Ministero), che “il motivo risulta infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 11663/2023) cui il Collegio intende dare continuità, in base al quale la definizione delle modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato per le quali la L. n. 448 del 1998, art. 26, comma 19, ha poi rinviato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato secondo le procedure delineate dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 6 e 7, implica che ai periodi in questione di lavoro prestato a tempo determinato si applica, a far tempo pag. 3 di 5 dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. 2, comma 1, la disciplina del TFR prevista per i settori privati, in conformità al disposto legislativo;
- che a questa stregua la sentenza impugnata resiste alle censure mosse perché, da un lato, correttamente la Corte distrettuale ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato d.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3, dall'altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato”
8. E' alla funzione nomofilattica del Supremo Collegio che si deve prestare dunque attenzione, laddove ribadisce una specifica lettura della norma, escludendo espressamente che si possa ravvisare quel profilo di ingiustificata disparità di trattamento che questa Corte aveva inizialmente adombrato quale criterio guida della diversa e contraria interpretazione1.
9. Afferma infatti Cassazione sez. 6^ 19697/2023 che “non può essere invocato la Cost., art. 3 lì dove, come nella fattispecie, la diversità di trattamento riguardi categorie non totalmente assimilabili in ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro che intercorrono con l'amministrazione pubblica”.
10. L'appello deve dunque essere respinto.
11. Pare peraltro di giustizia disporre compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio, in ragione della presenza di solo recenti (e solo in parte massimate) indicazioni di segno contrario rispetto a quanto qui ritenuto da questa stessa Corte territoriale. 1 si era ritenuto (sentenza CA Bologna n. 316/2025 ) che “Non si ravvisa qui alcun elemento che consenta di differenziare il trattamento retributivo del dipendente a tempo determinato, poiché – per contro – proprio il comma 4 dell'art. 1 DPCM cit. prevede che dalla sua entrata in vigore si applichi la disciplina dei precedenti due commi “per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni”. L'art. 492 appena citato fa riferimento, a sua volta, alla necessità che le amministrazioni pubbliche garantiscano “ai propri dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi” e quivi sono previsti
“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa [che con la L. 230/62, prima, e con il d.lgs. 368/2001, poi, hanno dettato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, già contenuta nell'art. 2097 c.c.], in quanto compatibili con la specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei termini definiti dal presente decreto”, il che include i rapporti di lavoro a tempo determinato. Si ammette per certo la possibilità che il Legislatore accordi al dipendente pubblico a tempo determinato un trattamento retributivo più favorevole rispetto a quello previsto per il dipendente a tempo indeterminato, ma questo non può essere il corollario per così dire casuale di una norma funzionale ad altro scopo (la disciplina del trattamento di fine rapporto o di fine servizio). Né l'accordo collettivo permette di reperire l'esercizio di quella “autonomia” che il legislatore lascia “alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali” (sent. Cass. 11663/23 cit., con richiamo, ivi, fra le tante di Cass. n. 6090/2021 e Cass. 2718/2020 che a loro volta rinviano a precedenti conformi)”
pag. 4 di 5 12. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1587/2024 del Tribunale Parte_1 di Bologna pubblicata il giorno 09/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 5 di 5