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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1080 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano in via Cagliari n. 190 presso lo studio dell'Avv. CUCCA
SYLVIA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/02/1955, elettivamente domiciliato in Oristano in via Cagliari n. 190 presso lo studio dell'Avv.
MA MA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“a) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'immobile residenza familiare permarrà nell'uso esclusivo del che continuerà a Controparte_1 condurlo in locazione, mentre la sig.ra si trasferirà presso altro immobile messogli a Parte_1 disposizione da alcuni familiari;
c) verserà, entro il 15 di ogni mese, Controparte_1
Pagina 1 in favore della sig.ra e presso le coordinate del c.c. in titolarità alla stessa, a titolo di assegno Pt_1 di mantenimento la somma di Euro 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita;
d) , inoltre, verserà a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento della figlia , sempre presso il c.c. della sig.ra ed entro il Per_1 Pt_1 quindici di ogni mese, la somma mensile di Euro 150,00 soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita;
e) rimarrà inoltre nella disponibilità esclusiva della Sig.ra
l'ammontare dell'assegno unico percepito in favore di , pari a euro 200,00; f) Parte_1 Per_1 ciascun coniuge contribuirà, nella misura del 50% alle documentate spese straordinarie, scolastiche
e sanitarie non coperte dal S.S.N, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia;
g) Per_1
Il ontinuerà a corrispondere le rate del prestito personale contratto dai coniugi in costanza CP_1 di matrimonio e per le esigenze familiari, salvo il di lui diritto alla ripetizione nei confronti della
del 50% delle somme erogate;
h) le parti dichiarano di non avere altri rapporti Parte_1 patrimoniali in essere e dei quali dover disporre;
i) i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta per il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 e Parte_1 Controparte_1 anno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione.
[...]
I coniugi hanno contratto matrimonio in Afragola (NA) il 07.09.1996, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune (atto n. 199, P. 2, Serie A, anno 1996).
Dall'unione coniugale sono nati il 05.10.1997 e il 28.11.2003. Per_2 Per_1
A sostegno della loro richiesta i coniugi hanno dedotto che:
- dopo un periodo di serena convivenza, insanabili contrasti hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale;
- la casa coniugale in Oristano è di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa della
Sardegna (AREA) e viene condotta in locazione dai coniugi dietro corresponsione di un canone mensile di euro 137,00 più spese condominiali pari a euro 50,00;
- la sig.ra è attualmente priva di una occupazione, mentre il sig. ex dipendente Pt_1 CP_1 dell'ATS Sardegna, è in pensione da circa tre anni e risulta titolare di un trattamento pensionistico di circa euro 1.400,00 mensili sul quale grava, oltre al pagamento del canone di locazione dell'immobile, anche una rata pari a euro 236,00 mensili in virtù di un finanziamento contratto per debiti familiari pregressi con scadenza nel 2035;
Pagina 2 - il figlio è economicamente indipendente, mentre la figlia studentessa universitaria Per_2 Per_1
a Pisa, espleta attualmente attività di tirocinante retribuita e svolge lavori saltuari al fine di gravare il meno possibile sull'economia familiare.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis co. 2 c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli e degli stessi coniugi.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Per ciò che concerne la casa coniugale, nulla osta a prendere atto che l'immobile rimarrà in uso esclusivo al tenuto conto che non sussiste alcuna necessità di una formale assegnazione in CP_1 assenza di figli da tutelare. D'altro canto, le parti hanno dato atto che l'immobile, di proprietà di
AREA, viene condotto in locazione e che la coniuge si trasferirà presso un altro immobile messo a sua a disposizione da alcuni parenti.
Per quanto riguarda i figli della coppia, è economicamente indipendente, pertanto alcun Per_2 provvedimento deve essere assunto in reazione al medesimo
Quanto a studentessa universitaria a Pisa, ella non può essere considerata ancora del tutto Per_1 economicamente indipendente anche se attualmente espleta attività di tirocinante retribuita e svolge lavori saltuari al fine di gravare il meno possibile sull'economia familiare.
Per ciò che concerne invece la situazione reddituale dei coniugi, la risulta attualmente priva di Pt_1 una occupazione, mentre il ex dipendente dell'ATS Sardegna, è titolare di un trattamento CP_1 pensionistico di circa euro 1.400,00 mensili, gravato dal canone di locazione della casa familiare e dalla rata di un contratto di finanziamento.
Pienamente condivisibile, alla luce delle suesposte circostanze, è dunque la previsione di un assegno di mantenimento a carico del sia in favore della moglie, nella misura di euro 200,00, sia in CP_1 favore della figlia, nella misura di euro 150,00, fermo restando che ciascun coniuge contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie, scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia Per_1
Pagina 3 I suddetti assegni, così come concordati dalle parti, risultano dunque conformi a soddisfare le esigenze di vita di madre e figlia (anche tenuto conto dell'integrazione che quest'ultima riesce a fornire mediante le proprie prime esperienze professionali) e, allo stato, debbono ritenersi proporzionati alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Peraltro, lo squilibrio economico derivante dallo stato di disoccupazione della considerati Pt_1 anche gli esborsi che il ostiene a cadenza mensile, può ritenersi adeguatamente colmato sia CP_1 dalla misura dell'assegno concordata, sia dalla rinuncia da parte del medesimo alla propria quota di assegno unico universale in favore della moglie.
Nulla osta al recepimento dell'ulteriore condizione stabilita dai coniugi circa la concessione del nulla osta per il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] Parte_1 il 30/05/1974 e nato a [...] il [...], mandando Controparte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 199, P. 2,
Serie A, anno 1996 - Comune di Afragola).
Sull'accordo delle parti:
2. prende atto che l'immobile adibito a residenza familiare permarrà nell'uso esclusivo del
[...]
che continuerà a condurlo in locazione, mentre la sig.ra si Controparte_1 Parte_1 trasferirà presso altro immobile messogli a disposizione da alcuni familiari.
3. dispone che versi, entro il 15 di ogni mese, in favore della sig.ra Controparte_1
e presso le coordinate del c.c. in titolarità alla stessa, a titolo di assegno di mantenimento la Pt_1 somma di Euro 200,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
4. dispone che , inoltre, versi a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 della figlia maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente sempre presso il c.c. Per_1 della sig.ra ed entro il quindici di ogni mese, la somma mensile di Euro 150,00 soggetta a Pt_1 rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
5. prende atto che rimarrà inoltre nella disponibilità esclusiva della Sig.ra l'ammontare Parte_1 dell'assegno unico percepito in favore di pari a euro 200,00. Per_1
Pagina 4 6. dispone che ciascun coniuge contribuisca, nella misura del 50% alle documentate spese straordinarie, scolastiche e sanitarie non coperte dal S.S.N, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia Per_1
7. prende atto che il continuerà a corrispondere le rate del prestito personale contratto dai CP_1 coniugi in costanza di matrimonio e per le esigenze familiari, salvo il di lui diritto alla ripetizione nei confronti della del 50% delle somme erogate. Parte_1
8. prende atto che le parti dichiarano di non avere altri rapporti patrimoniali in essere e dei quali dover disporre.
9. prende atto che i coniugi si concedono sin d'ora il nulla osta per il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4.11.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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