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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2414/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA ORDONA Parte_1
LAVELLO 77 FOGGIA, presso lo studio dell'avv. MENICHELLA CLARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.26 la parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di pensione di reversibilità del genitore Persona_1
nata a San Bartolomeo in [...] e deceduta in Lucera (FG) in
[...] data 25.08.2024, ma che tale prestazione non gli era stata riconosciuta.
Parte resistente si è costituita eccependo l'infondatezza del ricorso.
1 Ciò premesso, va innanzi tutto esaminato l'art.13 del R.D.L. 04.04.1939 n.636, che testualmente dispone “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art.9 n.2 lettera a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni, o per gli assicurati appratenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione stabilita è nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma del primo comma dlel'art.12:a) il 50 per cento al coniuge;
b) il 10 per cento per ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a
21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
…
La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà né superiore all'intero ammontare della pensione…Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art.10”.
Nel caso di specie, sussiste in capo al ricorrente il diritto al beneficio in quanto, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta, scevra da vizi e mai oggetto di specifiche contestazioni, totalmente inabile al momento del decesso del genitore poiché affetta “schizofrenia cronica residuale”.
Quanto alla vivenza a carico dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha vissuto con il de cuius (v. certificato famiglia).
2 Sul punto si osserva altresì che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
“vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile. Occorre, quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.
Pertanto è da ritenersi sussistente la condizione della “vivenza a carico” del genitore deceduto, da parte del figlio, in caso di mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione, da cui ha dedotto, in via presuntiva, che il genitore provvedeva al mantenimento del figlio (v. Cass. sez. VI, 17 dicembre 2014, n. 26642).
La Cassazione con l'ordinanza n. 23058/2020 ha chiarito per quanto riguarda il diritto alla pensione ai superstiti che “il requisito della vivenza a carico è stato interpretato dalla Corte di legittimità nel senso che "il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e comunque, prevalente al sostentamento del discendente…..la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto." Affinché vi sia vivenza a carico occorre quindi l'assenza di mezzi di sussistenza autonomi e il mantenimento del soggetto da parte del de cuius. In relazione al primo dei due requisiti
(insussistenza di mezzi sufficienti), dalla giurisprudenza si desume che “ragioni
3 di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili”, sicché devono
“considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.
Tanto premesso il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di reversibilità della madre
[...]
in quanto maggiorenne totalmente inabile al lavoro, con Persona_1
condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi dalla maturazione CP_1
al saldo.
Per il principio della soccombenza, l' dev'essere condannato al pagamento CP_1
delle spese di lite liquidate in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio , definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di reversibilità del genitore Persona_1
in quanto maggiorenne totalmente inabile al lavoro a far data dalla domanda con condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi dalla CP_1
maturazione al saldo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi €. 2695,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa _ con distrazione, rimanendo definitivamente asuo carico le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 20/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
4 5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2414/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA ORDONA Parte_1
LAVELLO 77 FOGGIA, presso lo studio dell'avv. MENICHELLA CLARA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.26 la parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda di pensione di reversibilità del genitore Persona_1
nata a San Bartolomeo in [...] e deceduta in Lucera (FG) in
[...] data 25.08.2024, ma che tale prestazione non gli era stata riconosciuta.
Parte resistente si è costituita eccependo l'infondatezza del ricorso.
1 Ciò premesso, va innanzi tutto esaminato l'art.13 del R.D.L. 04.04.1939 n.636, che testualmente dispone “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art.9 n.2 lettera a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni, o per gli assicurati appratenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione stabilita è nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma del primo comma dlel'art.12:a) il 50 per cento al coniuge;
b) il 10 per cento per ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a
21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
…
La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà né superiore all'intero ammontare della pensione…Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art.10”.
Nel caso di specie, sussiste in capo al ricorrente il diritto al beneficio in quanto, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta, scevra da vizi e mai oggetto di specifiche contestazioni, totalmente inabile al momento del decesso del genitore poiché affetta “schizofrenia cronica residuale”.
Quanto alla vivenza a carico dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha vissuto con il de cuius (v. certificato famiglia).
2 Sul punto si osserva altresì che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
“vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile. Occorre, quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.
Pertanto è da ritenersi sussistente la condizione della “vivenza a carico” del genitore deceduto, da parte del figlio, in caso di mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione, da cui ha dedotto, in via presuntiva, che il genitore provvedeva al mantenimento del figlio (v. Cass. sez. VI, 17 dicembre 2014, n. 26642).
La Cassazione con l'ordinanza n. 23058/2020 ha chiarito per quanto riguarda il diritto alla pensione ai superstiti che “il requisito della vivenza a carico è stato interpretato dalla Corte di legittimità nel senso che "il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e comunque, prevalente al sostentamento del discendente…..la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto." Affinché vi sia vivenza a carico occorre quindi l'assenza di mezzi di sussistenza autonomi e il mantenimento del soggetto da parte del de cuius. In relazione al primo dei due requisiti
(insussistenza di mezzi sufficienti), dalla giurisprudenza si desume che “ragioni
3 di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili”, sicché devono
“considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.
Tanto premesso il ricorso dev'essere accolto e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di reversibilità della madre
[...]
in quanto maggiorenne totalmente inabile al lavoro, con Persona_1
condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi dalla maturazione CP_1
al saldo.
Per il principio della soccombenza, l' dev'essere condannato al pagamento CP_1
delle spese di lite liquidate in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio , definitivamente pronunziando così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare della pensione di reversibilità del genitore Persona_1
in quanto maggiorenne totalmente inabile al lavoro a far data dalla domanda con condanna dell' al pagamento degli arretrati, oltre interessi dalla CP_1
maturazione al saldo;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi €. 2695,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa _ con distrazione, rimanendo definitivamente asuo carico le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 20/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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