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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4949 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ROTELLA ASSUNTA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'art 3, comma 3 della L. 104/92, presentava domanda amministrativa, non accolta dall' . Avverso il predetto provvedimento, ai CP_2 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, che sortiva esito negativo.
L'istanza è stata riproposta nel presente giudizio, nel quale l' si è costituito CP_1 chiedendo ancora una volta il rigetto.
§§§
Rilevato che non ricorrono cause di inammissibilità, decadenza e improponibilità della domanda, nel merito il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle argomentazioni del CTU, il quale ha concluso che: “..Il ricorrente è stato già riconosciuto invalido totale al 100% dalla Commissione Medica a partire dalla data di presentazione della domanda (06/09/2022). A parere del sottoscritto, per le patologie riscontrate, il Sig. necessità Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ed applicazione della Legge 104/92 in situazione di gravità (articolo 3, comma 3) a partire sempre dalla data del riconoscimento dell'invalidità totale (06/09/2022)”.
Non ricorrono motivi ostativi per il riconoscimento della prestazione, ricorrendone tutti i presupposti, documentati in atti di parte.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Riconosce in capo al ricorrente la situazione di gravità di cui al comma 3 dell'art 3 L. 104/92;
- condanna l' – in Controparte_3 persona del suo l.r.p.t., al pagamento della prestazione richiesta, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, con interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € CP_1
900,00, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. ROTELLA ASSUNTA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento e dell'art 3, comma 3 della L. 104/92, presentava domanda amministrativa, non accolta dall' . Avverso il predetto provvedimento, ai CP_2 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, che sortiva esito negativo.
L'istanza è stata riproposta nel presente giudizio, nel quale l' si è costituito CP_1 chiedendo ancora una volta il rigetto.
§§§
Rilevato che non ricorrono cause di inammissibilità, decadenza e improponibilità della domanda, nel merito il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle argomentazioni del CTU, il quale ha concluso che: “..Il ricorrente è stato già riconosciuto invalido totale al 100% dalla Commissione Medica a partire dalla data di presentazione della domanda (06/09/2022). A parere del sottoscritto, per le patologie riscontrate, il Sig. necessità Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ed applicazione della Legge 104/92 in situazione di gravità (articolo 3, comma 3) a partire sempre dalla data del riconoscimento dell'invalidità totale (06/09/2022)”.
Non ricorrono motivi ostativi per il riconoscimento della prestazione, ricorrendone tutti i presupposti, documentati in atti di parte.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Riconosce in capo al ricorrente la situazione di gravità di cui al comma 3 dell'art 3 L. 104/92;
- condanna l' – in Controparte_3 persona del suo l.r.p.t., al pagamento della prestazione richiesta, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, con interessi e rivalutazione come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € CP_1
900,00, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 22/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO