Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2002
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso bonario e assenza contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che l'avviso bonario non sia necessario in caso di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/1973, quando l'omesso versamento viene rilevato senza che il controllo modifichi il risultato della dichiarazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 25 DPR 602/73 e decadenza azione riscossione

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata notificata nei termini di legge, escludendo la decadenza.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella esattoriale, emessa a seguito di controllo automatizzato, sia sufficientemente motivata in quanto basata sui dati dichiarati dal contribuente stesso e conforme ai requisiti minimi previsti dall'art. 25 del DPR 602/73. Non è stata svolta alcuna contestazione sul merito della pretesa.

  • Rigettato
    Validità notifica atto prodromico e cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la produzione su supporto analogico della ricevuta di consegna PEC, in assenza di espresso disconoscimento della conformità, sia prova idonea dell'avvenuta notifica. Ha inoltre precisato che l'Agenzia delle Entrate ha fornito piena prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di avviso bonario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2002
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2002
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo