CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2002/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3834/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172123591 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 Ricorrente_1 S.R.L. Società_1 in persona del lgale rappresentante, Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti ricorre contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione, nonche' contro l'Agenzia delle Entrate D.P.I Napoli– Ufficio Territoriale di Napoli 1 – avverso la cartella di pagamento n. 07120240172123591, notificata in data 29/01/2025, relativa al controllo del modello unico 2022, anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 32.084,86.
Parte ricorrente afferma che solo attraverso la notifica della predetta cartella di pagamento, è venuta a conoscenza dell'atto prodromico n. 28199402216 che ha generato il ruolo ordinario n. 2024/252032, afferente l'imposta Ires 2021 ed il recupero del credito d'imposta per memorizzazione e trasmissione dei dati, spese formazione personale 2021, oltre interessi e sanzioni.
Eccepisce la ricorrente: 1) l'omessa notifica dell'avviso bonario e l'assenza di contraddittorio, 2) la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 e la decadenza dell'azione di riscossione, 3) la carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, si costituisce in giudizio e contesta il ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nelle memorie illustrative, depositate in data 24.06.2025, parte ricorrente eccepisce che l'A. F. non ha depositato nessun documento probatorio, che possa corroborare la regolare notifica dell'atto prodromico, avendo versato in atti unicamente le ricevute a mezzo p.e.c. in formato .pdf rispetto alle quali si contesta la mancata attestazione della notifica. Infatti con ordinanza n. 16173 del 19.06.2018, la Corte ha statuito l'importante principio secondo il quale incombe sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare di aver proceduto alla notifica della cartella “in forma di documento informatico”. Ritiene, pertanto, parte ricorrente che, alla luce di quanto eccepito ed appurato, la cartella di pagamento n.: 071/2024/01721235/91 è affetta da nullità e/o inesistenza giuridica ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinto il primo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Ricorrente, diversamente da quanto statuito per la interposizione del ricorso telematico, la giurisprudenza non ritiene necessario che l'A.F. produca i file informatici originali, con estensione .eml o .msg, comprensivi della ricevuta di accettazione, di consegna, del messaggio certificato e dei relativi certificati di firma per dimostrare validamente la notificazione degli atti tributari. Come chiarito recentemente dalla Cassazione, nel processo tributario, la produzione su supporto analogico (cartaceo) della ricevuta di consegna PEC, non espressamente disconosciuta dalla controparte, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica.
In tal senso Cass. decisione n. 23213/2024: “La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005).” La Corte, in parte motiva, ha espressamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità tout court al processo tributario delle formalità richieste nel processo civile per la notifica a mezzo PEC ex lege n. 53/1994.
Orbene, nel caso di specie parte Ricorrente non ha espressamente disconosciuto la prova della notifica in formato .pdf prodotta dall'Agenzia delle Entrate, limitandosi a ritenere non conforme alla disciplina normativa la notifica inviata, senza eccepire di non averla ricevuta, né contestando che la stessa fosse difforme all'originale, chiarendo precipuamente in che parte e per quali ragioni. Orbene, con riferimento al disconoscimento alla notifica di un atto, il Collegio ritiene di dover dare seguito al consolidato principio giurisprudenziale per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica o analogica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dell'atto prodotto, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass.
n. 14416/13).
L' A.F. ha dunque fornito piena prova dell'avvenuta ricezione da parte della Ricorrente, in data 18/04/2024, dell'avvenuta consegna all'indirizzo pec Email_4., della previa comunicazione di avviso bonario, tramite deposito agli atti del fascicolo telematico del file pdf. attestante la consegna della pec.
Peraltro, come ribadito innumerevoli volte dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso bonario non è necessario qualora, come nel caso in scrutinio, l'omesso versamento venga rilevato tramite il controllo automatizzato posto in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/1973, che non modifichi il risultato della dichiarazione. Invero, se il controllo automatico della dichiarazione non fa emergere un risultato diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma solo l'omesso o tardivo versamento delle imposte, non è necessario l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità perché il controllo non investe incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. ex plurimis, Cass. Ordinanza numero 29309 del 14 novembre 2018 e, più recentemente S.C. n°28311/2021).
Né può trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta decadenza.
A norma dell'art. 25 del DPR n. 602/73, il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.
Pertanto, la cartella di pagamento risulta essere stata notificata nei termini di legge.
Infine, non può trovare accoglimento la lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato.
La cartella esattoriale impugnata è stata emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione mod. unico 2011: trattasi, pertanto, di intervento esclusivamente liquidatorio in ordine alle somme che il contribuente stesso ha dichiarato.
Ciò premesso, va rilevato che il contenuto della cartella di pagamento è fissato per legge e, conseguentemente, il concessionario non ha il potere di derogare alle disposizioni che regolano la materia.
In particolare, come da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, deve ritenersi che la ratio dell'obbligo sia da intendersi strettamente collegata alla realizzazione delle esigenze difensive. Dette esigenze di motivazione, evidentemente ampie nelle ipotesi di emissione di avviso di accertamento, si presentano ben più limitate nel caso di cartella esattoriale emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente (ex plurimis, Cass. 16.9.2005, n. 18385, prodotta in giudizio dalla ricorrente).
Del resto, l'art. 25 del DPR 602/73 indica specificamente il contenuto obbligatorio minimo della cartella esattoriale, nella fattispecie pienamente riportato, con la conseguenza che, qualora il contribuente sia stato adeguatamente reso edotto delle ragioni della pretesa tributaria, come avvenuto nel caso in esame e desumibile dall'articolato ricorso interposto, non c'è ragione di caricare l'Amministrazione di oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente predeterminati dalla legge (in tal senso Cass. 10.1.2004, n. 181).
Alcuna contestazione sul merito della pretesa viene svolta, peraltro, dalla ricorrente.
Per i motivi illustrati il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3500,00 per compensi , oltre 15 % a titolo di rimborso spese generali nonchè accessori di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3834/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via A. Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240172123591 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 144/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 Ricorrente_1 S.R.L. Società_1 in persona del lgale rappresentante, Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti ricorre contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione, nonche' contro l'Agenzia delle Entrate D.P.I Napoli– Ufficio Territoriale di Napoli 1 – avverso la cartella di pagamento n. 07120240172123591, notificata in data 29/01/2025, relativa al controllo del modello unico 2022, anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di € 32.084,86.
Parte ricorrente afferma che solo attraverso la notifica della predetta cartella di pagamento, è venuta a conoscenza dell'atto prodromico n. 28199402216 che ha generato il ruolo ordinario n. 2024/252032, afferente l'imposta Ires 2021 ed il recupero del credito d'imposta per memorizzazione e trasmissione dei dati, spese formazione personale 2021, oltre interessi e sanzioni.
Eccepisce la ricorrente: 1) l'omessa notifica dell'avviso bonario e l'assenza di contraddittorio, 2) la violazione dell'art. 25 del DPR 602/73 e la decadenza dell'azione di riscossione, 3) la carenza di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, si costituisce in giudizio e contesta il ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Nelle memorie illustrative, depositate in data 24.06.2025, parte ricorrente eccepisce che l'A. F. non ha depositato nessun documento probatorio, che possa corroborare la regolare notifica dell'atto prodromico, avendo versato in atti unicamente le ricevute a mezzo p.e.c. in formato .pdf rispetto alle quali si contesta la mancata attestazione della notifica. Infatti con ordinanza n. 16173 del 19.06.2018, la Corte ha statuito l'importante principio secondo il quale incombe sull'agente della riscossione l'onere di dimostrare di aver proceduto alla notifica della cartella “in forma di documento informatico”. Ritiene, pertanto, parte ricorrente che, alla luce di quanto eccepito ed appurato, la cartella di pagamento n.: 071/2024/01721235/91 è affetta da nullità e/o inesistenza giuridica ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere respinto il primo motivo di ricorso.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Ricorrente, diversamente da quanto statuito per la interposizione del ricorso telematico, la giurisprudenza non ritiene necessario che l'A.F. produca i file informatici originali, con estensione .eml o .msg, comprensivi della ricevuta di accettazione, di consegna, del messaggio certificato e dei relativi certificati di firma per dimostrare validamente la notificazione degli atti tributari. Come chiarito recentemente dalla Cassazione, nel processo tributario, la produzione su supporto analogico (cartaceo) della ricevuta di consegna PEC, non espressamente disconosciuta dalla controparte, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica.
In tal senso Cass. decisione n. 23213/2024: “La produzione della ricevuta di consegna di una notifica via PEC, in copia analogica, costituisce prova idonea della notifica della cartella di pagamento, in assenza di espresso disconoscimento della conformità ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CAD (d.lgs. 82/2005).” La Corte, in parte motiva, ha espressamente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude l'applicabilità tout court al processo tributario delle formalità richieste nel processo civile per la notifica a mezzo PEC ex lege n. 53/1994.
Orbene, nel caso di specie parte Ricorrente non ha espressamente disconosciuto la prova della notifica in formato .pdf prodotta dall'Agenzia delle Entrate, limitandosi a ritenere non conforme alla disciplina normativa la notifica inviata, senza eccepire di non averla ricevuta, né contestando che la stessa fosse difforme all'originale, chiarendo precipuamente in che parte e per quali ragioni. Orbene, con riferimento al disconoscimento alla notifica di un atto, il Collegio ritiene di dover dare seguito al consolidato principio giurisprudenziale per il quale, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica o analogica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dell'atto prodotto, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass.
n. 14416/13).
L' A.F. ha dunque fornito piena prova dell'avvenuta ricezione da parte della Ricorrente, in data 18/04/2024, dell'avvenuta consegna all'indirizzo pec Email_4., della previa comunicazione di avviso bonario, tramite deposito agli atti del fascicolo telematico del file pdf. attestante la consegna della pec.
Peraltro, come ribadito innumerevoli volte dalla giurisprudenza di legittimità, l'avviso bonario non è necessario qualora, come nel caso in scrutinio, l'omesso versamento venga rilevato tramite il controllo automatizzato posto in essere dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 36 bis del dpr 600/1973, che non modifichi il risultato della dichiarazione. Invero, se il controllo automatico della dichiarazione non fa emergere un risultato diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma solo l'omesso o tardivo versamento delle imposte, non è necessario l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità perché il controllo non investe incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (cfr. ex plurimis, Cass. Ordinanza numero 29309 del 14 novembre 2018 e, più recentemente S.C. n°28311/2021).
Né può trovare accoglimento l'eccezione di intervenuta decadenza.
A norma dell'art. 25 del DPR n. 602/73, il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.
Pertanto, la cartella di pagamento risulta essere stata notificata nei termini di legge.
Infine, non può trovare accoglimento la lamentata carenza di motivazione dell'atto impugnato.
La cartella esattoriale impugnata è stata emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione mod. unico 2011: trattasi, pertanto, di intervento esclusivamente liquidatorio in ordine alle somme che il contribuente stesso ha dichiarato.
Ciò premesso, va rilevato che il contenuto della cartella di pagamento è fissato per legge e, conseguentemente, il concessionario non ha il potere di derogare alle disposizioni che regolano la materia.
In particolare, come da costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, deve ritenersi che la ratio dell'obbligo sia da intendersi strettamente collegata alla realizzazione delle esigenze difensive. Dette esigenze di motivazione, evidentemente ampie nelle ipotesi di emissione di avviso di accertamento, si presentano ben più limitate nel caso di cartella esattoriale emessa sulla base di un'iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo dei dati forniti dallo stesso contribuente (ex plurimis, Cass. 16.9.2005, n. 18385, prodotta in giudizio dalla ricorrente).
Del resto, l'art. 25 del DPR 602/73 indica specificamente il contenuto obbligatorio minimo della cartella esattoriale, nella fattispecie pienamente riportato, con la conseguenza che, qualora il contribuente sia stato adeguatamente reso edotto delle ragioni della pretesa tributaria, come avvenuto nel caso in esame e desumibile dall'articolato ricorso interposto, non c'è ragione di caricare l'Amministrazione di oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente predeterminati dalla legge (in tal senso Cass. 10.1.2004, n. 181).
Alcuna contestazione sul merito della pretesa viene svolta, peraltro, dalla ricorrente.
Per i motivi illustrati il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3500,00 per compensi , oltre 15 % a titolo di rimborso spese generali nonchè accessori di legge se dovuti.