Art. 77. Gli articoli 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 e 209 del codice civile sono abrogati.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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1. Corte Cost., sentenza 19/01/1987, n. 6
Provvedimento: […] Se la separazione personale è infatti pronunziata dal giudice senza addebito, viene a cadere sia la tassatività dell'ipotesi di cui al comma primo, ultima parte, dell'art. 202 del codice civile, abrogato ex art. 77 della legge n. 151 del 1975 e conservato in vigore ex art. 227 della stessa legge: separazione della dote disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito;