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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4699/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertrand Simona presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Parte_2 10/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/02/2005 e il 08/03/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
DISPONE che il figlio minore trascorra con il padre le seguenti giornate infrasettimanali: dal Per_2 lunedì pomeriggio sino al martedì mattina, il mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina. A settimane alterne, comunque concordate sulla base delle esigenze dei genitori, dal venerdì pomeriggio sino alle 21 della domenica, salvo diverso accordo che tenga conto delle esigenze del ragazzo e dei genitori;
DISPONE che il figlio minore trascorra con ciascun genitore, 15 giorni durante le vacanze Per_2 estive, da concordarsi, indicativamente e salvo problemi lavorativi, entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno;
una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro) ad anni alterni a partire dalle vacanze 2025-26, alternando indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori la Vigilia di Natale e la festa di Natale;
DISPONE, in relazione alle spese ordinarie, stante la situazione economica dei coniugi e il collocamento prevalente dei figli presso la madre, un assegno di contributo al mantenimento figli in capo al padre sig.
di 300 euro mensili suddiviso in 200 euro per il minore e 100 per la figlia Parte_1 Per_2 Per_1 ormai maggiorenne;
DISPONE che ciascun coniuge contribuisca alle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli (scolastiche, sportive e medico-dentistiche non coperte dal SSN, ricreative), come meglio disciplinate dal noto protocollo del Tribunale di Torino che qui si richiama, nella misura del 50% cadauno, preventivamente concordate e documentate;
DÀ ATTO che i Sig.ri e concordano di provvedere alla richiesta degli Parte_2 Parte_1 assegni familiari al 50%. Entrambi si impegnano a sottoscrivere, a semplice richiesta dell'altro genitore, tutta la necessaria documentazione;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che la Sig.ra continuerà a vivere con i figli nella Parte_2 ex casa coniugale di Vicolo GB. Gay 5 – Volvera (TO), di sua proprietà, e la stessa si accollerà integralmente le spese di manutenzione della casa sia ordinarie che straordinarie, oltre al costo delle utenze;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già provveduto a trasferirsi, reperendo Parte_1 nuova provvisoria abitazione in Volvera (TO) Via Racca 8/b e provvederà entro l'udienza di comparizione coniugi ad effettuare il cambio di residenza, ed eventualmente a comunicare nuovo indirizzo di residenza definitivo nel momento in cui otterrà la casa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di possedere ciascuno la propria autovettura a sé intestata;
DÀ ATTO che i coniugi si accordano, da ora in poi, di sostenere le spese per l'autovettura della figlia al 50%; Per_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essersi già divisi ogni bene ed effetto personale e, in particolare, di aver già provveduto in merito, ai conti correnti, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e ragione, salvo per quanto previsto nelle presenti condizioni;
DÀ ATTO che i coniugi prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei loro passaporti e a quelli dei figli, o a documenti equipollenti;
DÀ ATTO che i genitori per il primario interesse dei figli e la loro crescita serena, in particolare si impegnano a tenere i seguenti comportamenti e modalità comunicative:
• Nel momento in cui uno dei figli è in permanenza con un genitore ma questi è impossibilitato a stare con lo stesso o comunque ad accompagnarlo nelle attività di suo interesse, il genitore impossibilitato deve comunicare all'altro genitore la sua incapacità temporanea e verificare, prima di avvertire gli amici per affidargli la mansione temporanea, la disponibilità dell'altro genitore o del parentado più vicino alla linea matriarcale o patriarcale.
• È necessario e doveroso comunicare primariamente e direttamente con l'altro genitore, per qualsiasi voglia interesse o problematica che riguarda i figli: per cui né altri né tantomeno i figli devono essere utilizzati per comunicare qualsiasi cosa all'altro genitore.
• In generale è necessario e doveroso presentare una buona immagine dell'altro genitore ai figli anche nei momenti in cui vi potrebbe essere una situazione conflittuale genitoriale: in questo caso particolare è necessario e doveroso per garantire il benessere dei figli, provare a capire le ragioni dell'altro genitore di modo da giungere ad una risoluzione del conflitto.
• Gli accordi che sono stati presi tra i genitori vanno garantiti e salvaguardati da entrambi le parti e sono primari rispetto agli interessi particolari di ogni singolo genitore in quanto frutto di riflessione condivisa sui bisogni e necessità dei figli.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4699/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertrand Simona presso il cui studio hanno eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA il Parte_1 Parte_2 10/09/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 24 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/02/2005 e il 08/03/2010. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente presso la madre;
DISPONE che il figlio minore trascorra con il padre le seguenti giornate infrasettimanali: dal Per_2 lunedì pomeriggio sino al martedì mattina, il mercoledì pomeriggio sino al giovedì mattina. A settimane alterne, comunque concordate sulla base delle esigenze dei genitori, dal venerdì pomeriggio sino alle 21 della domenica, salvo diverso accordo che tenga conto delle esigenze del ragazzo e dei genitori;
DISPONE che il figlio minore trascorra con ciascun genitore, 15 giorni durante le vacanze Per_2 estive, da concordarsi, indicativamente e salvo problemi lavorativi, entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno;
una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro) ad anni alterni a partire dalle vacanze 2025-26, alternando indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori la Vigilia di Natale e la festa di Natale;
DISPONE, in relazione alle spese ordinarie, stante la situazione economica dei coniugi e il collocamento prevalente dei figli presso la madre, un assegno di contributo al mantenimento figli in capo al padre sig.
di 300 euro mensili suddiviso in 200 euro per il minore e 100 per la figlia Parte_1 Per_2 Per_1 ormai maggiorenne;
DISPONE che ciascun coniuge contribuisca alle spese straordinarie relative al mantenimento dei figli (scolastiche, sportive e medico-dentistiche non coperte dal SSN, ricreative), come meglio disciplinate dal noto protocollo del Tribunale di Torino che qui si richiama, nella misura del 50% cadauno, preventivamente concordate e documentate;
DÀ ATTO che i Sig.ri e concordano di provvedere alla richiesta degli Parte_2 Parte_1 assegni familiari al 50%. Entrambi si impegnano a sottoscrivere, a semplice richiesta dell'altro genitore, tutta la necessaria documentazione;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che la Sig.ra continuerà a vivere con i figli nella Parte_2 ex casa coniugale di Vicolo GB. Gay 5 – Volvera (TO), di sua proprietà, e la stessa si accollerà integralmente le spese di manutenzione della casa sia ordinarie che straordinarie, oltre al costo delle utenze;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il sig. ha già provveduto a trasferirsi, reperendo Parte_1 nuova provvisoria abitazione in Volvera (TO) Via Racca 8/b e provvederà entro l'udienza di comparizione coniugi ad effettuare il cambio di residenza, ed eventualmente a comunicare nuovo indirizzo di residenza definitivo nel momento in cui otterrà la casa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di possedere ciascuno la propria autovettura a sé intestata;
DÀ ATTO che i coniugi si accordano, da ora in poi, di sostenere le spese per l'autovettura della figlia al 50%; Per_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essersi già divisi ogni bene ed effetto personale e, in particolare, di aver già provveduto in merito, ai conti correnti, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e ragione, salvo per quanto previsto nelle presenti condizioni;
DÀ ATTO che i coniugi prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei loro passaporti e a quelli dei figli, o a documenti equipollenti;
DÀ ATTO che i genitori per il primario interesse dei figli e la loro crescita serena, in particolare si impegnano a tenere i seguenti comportamenti e modalità comunicative:
• Nel momento in cui uno dei figli è in permanenza con un genitore ma questi è impossibilitato a stare con lo stesso o comunque ad accompagnarlo nelle attività di suo interesse, il genitore impossibilitato deve comunicare all'altro genitore la sua incapacità temporanea e verificare, prima di avvertire gli amici per affidargli la mansione temporanea, la disponibilità dell'altro genitore o del parentado più vicino alla linea matriarcale o patriarcale.
• È necessario e doveroso comunicare primariamente e direttamente con l'altro genitore, per qualsiasi voglia interesse o problematica che riguarda i figli: per cui né altri né tantomeno i figli devono essere utilizzati per comunicare qualsiasi cosa all'altro genitore.
• In generale è necessario e doveroso presentare una buona immagine dell'altro genitore ai figli anche nei momenti in cui vi potrebbe essere una situazione conflittuale genitoriale: in questo caso particolare è necessario e doveroso per garantire il benessere dei figli, provare a capire le ragioni dell'altro genitore di modo da giungere ad una risoluzione del conflitto.
• Gli accordi che sono stati presi tra i genitori vanno garantiti e salvaguardati da entrambi le parti e sono primari rispetto agli interessi particolari di ogni singolo genitore in quanto frutto di riflessione condivisa sui bisogni e necessità dei figli.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
DA CU TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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