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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 5206/2024 R.G. instaurato da
con l'avv. FRANCESCO PISTOIA Parte_1 C.F._1
contro
) con l'avv. EUGENIA ZANELLA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, come da foglio depositato nelle date del 27 febbraio 2025 (quanto al ricorrente) e 24 febbraio 2025 (quanto alla resistente). Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gussago (BS) in data 11 ottobre 1997
(atto n. 58 parte II serie A dell'anno 1997), sono genitori di (18 febbraio 1998) e sono Per_1
separate in forza di sentenza di questo Tribunale n. 661/2017 pubbl. il 03/03/2017.
Dopo un avvio contenzioso del processo, i coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno presentato conclusioni congiunte.
1 Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/02/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio iscritto al n. 5206/2024 R.G. instaurato da
con l'avv. FRANCESCO PISTOIA Parte_1 C.F._1
contro
) con l'avv. EUGENIA ZANELLA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato le conclusioni in forma congiunta, come da foglio depositato nelle date del 27 febbraio 2025 (quanto al ricorrente) e 24 febbraio 2025 (quanto alla resistente). Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gussago (BS) in data 11 ottobre 1997
(atto n. 58 parte II serie A dell'anno 1997), sono genitori di (18 febbraio 1998) e sono Per_1
separate in forza di sentenza di questo Tribunale n. 661/2017 pubbl. il 03/03/2017.
Dopo un avvio contenzioso del processo, i coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno presentato conclusioni congiunte.
1 Tali conclusioni meritano accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le spese di lite saranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/02/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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