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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1946 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. PIACENTINO GRAZIA, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. , giusta delega Controparte_1 Controparte_2
in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 29.06.2002 in Susa (TO), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Susa al numero 9, parte II, serie A, anno 2002, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Susa, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé a proprio piacimento, concordando settimanalmente tra padre, madre e figlio, il periodo di permanenza presso la casa paterna, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi;
in caso di disaccordo tra i genitori si conviene che potrà trascorrere con il padre, presso la di lui abitazione, due giorni Per_1
infrasettimanali compreso il pernottamento e un fine settimana da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alterne in modo da consentire ad entrambi i genitori di tenere con sé
due weekend ogni mese;
Per_1
2) potrà trascorrere, fatte salve le sue volontà o eventuali esigenze scolastiche / sportive, Per_1
metà delle vacanze estive presso l'abitazione del padre (ovvero in altra di villeggiatura) così come per metà delle vacanze natalizie e pasquali, il tutto ad anni alterni, intendendosi un anno il periodo di Natale (dal 24/12 al 30/2) e quello successivo il periodo di Capodanno (dal 30/12 al 6/1), previo accordo tra i genitori entro un mese prima dell'inizio delle rispettive vacanze;
3) La casa familiare sita in Alassio, Via Virgilio 83, di proprietà della signora , Controparte_1
rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, anche in considerazione del suo diritto di abitazione;
4) il signor verserà alla signora , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento di , la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel verbale siglato presso il Tribunale di Savona in data
15.1.2024;
5) i signori e si impegnano a versare direttamente, entro Parte_1 Controparte_1
il giorno 5 di ogni mese, alla figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, la somma di € 300,00 ciascuno comprensiva delle spese di canone di locazione e per le utenze relative all'immobile condotto in locazione dalla figlia in Genova, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat oltre al 50% spese straordinarie così come disciplinate nel verbale siglato presso il Tribunale di Savona in data 15 gennaio 2024;
6) disporre la perdita del cognome per la signora Pt_1 CP_1
7) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile avendo anche separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio e dare atto che i coniugi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilancio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità,
passaporto, ecc....).
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo