Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Giacomo Millefiori, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C. A. Mannarino n. 11/A;
nei confronti
Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- della determina del Settore 4 del Comune di Squinzano n. -OMISSIS- dell’11.3.2025 con cui è stata annullata in autotutela la determina n. -OMISSIS- del 21.4.2020 avente ad oggetto l’accoglimento della istanza di sanatoria ex art. 20 L.R. n.10/2014 del rapporto locativo di alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Squinzano in via -OMISSIS- occupato dalla ricorrente;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, non meglio conosciuta, con cui Arca Sud Salento invitava e diffidava il Comune di Squinzano ad esercitare lo ius poenitendi in ordine alla determina n. --OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, nonché del Comune di Squinzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2026 il dott. PA SA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 18.3.2025, -OMISSIS- espone:
- di aver avanzato al Comune di Squinzano in data 2.4.2020 richiesta ex art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014 per l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio di edilizia residenziale popolare situato in via -OMISSIS-, occupato dalla richiedente sin dal 5.10.2007 e di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (d’ora in avanti, anche solo “Arca Sud Salento”);
- che il Comune di Squinzano accoglieva l’istanza in questione con determinazione n. -OMISSIS- del 21.4.2020;
- che, con nota prot. n. -OMISSIS-del 11.3.2021, Arca Sud Salento invitava l’Ente territoriale ad adottare i provvedimenti necessari per l’annullamento della disposta assegnazione in sanatoria;
- che, con successivo provvedimento n. -OMISSIS- dell’11.3.2025, il Comune annullava in autotutela la propria pregressa determinazione n. -OMISSIS-, concedendo all’odierna ricorrente un termine di 60 giorni per il rilascio dell’immobile.
Con il presente giudizio -OMISSIS- chiede al Tribunale di annullare tale seconda determinazione, nonché la nota prot. n. -OMISSIS-del 11.3.2021 adottata da Arca Sud Salento.
A fondamento delle proprie richieste, la parte prospetta un unico ordine di censure (“ Violazione di legge: violazione degli artt.3, 7, 8, 10 L.241/1990 – erronea interpretazione dell’art.21 octies e nonies L.241/1990 - violazione del giusto e corretto procedimento – erronea presupposizione di fatto e di diritto - carenza di motivazione. Eccesso di potere: difetto di istruttoria – contraddittorietà ed illogicità manifeste - violazione del principio di legittimo affidamento ”), con cui lamenta, in sintesi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado, il difetto di motivazione della determina n. -OMISSIS-, la violazione da parte dell’Amministrazione del termine di 12 mesi per l’esercizio del potere di autotutela ex art. 21- nonies della L. n. 241/1990, nonché l’erronea ovvero la falsa interpretazione della disciplina normativa posta dalla L.R. Puglia n. 10/2014 ad opera del Comune.
2. Si è costituita nel presente giudizio Arca Sud Salento in data 3.4.2025, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in riferimento al contenzioso in questione, nonché il proprio difetto di legittimazione, contestando nel merito la fondatezza delle argomentazioni di parte attrice.
3. Si è altresì costituito in giudizio in data 17.4.2025 il Comune di Squinzano, contestando ciascuna delle censure attoree con successiva memoria depositata il 24.4.2025.
4. Con ordinanza n. 158 del 29.4.2025, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente, disponendo la sospensione della determina comunale n. -OMISSIS-.
5. I contendenti hanno infine depositato ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica del 23.2.2026, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione sollevata da Arca Sud con riguardo al presunto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all’oggetto del contendere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2015).
6.1. L’eccezione è infondata.
Si osserva infatti che, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di regolarizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e più precisamente in tema di legittimità del procedimento di assegnazione in sanatoria, vengono in rilievo posizioni di interesse legittimo correlate all’esercizio di un potere discrezionale ad opera della Pubblica Amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (in senso similare, si veda Cons. Stato, V, n. 4711/2024).
Ne discende che, anche nel caso di specie, nel quale viene contestato un provvedimento di secondo grado caducante la precedente determina comunale di regolarizzazione di un’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare occupato sine titulo dalla ricorrente, non può che ravvisarsi la giurisdizione del medesimo giudicante, posto che, se per l’assegnazione in sanatoria viene in rilievo un interesse legittimo dell’istante, anche il riesame operato dall’Amministrazione con riguardo all’esercizio di tale primo potere non può che mutuare la medesima natura della posizione giuridica del privato, con conseguenti precipitati anche in punto di identità di giurisdizione.
A tale conclusione giunge, del resto, anche un condivisibile orientamento espresso in tempi recenti dai giudici amministrativi, secondo cui “ appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto la legittimità di atti che si inscrivono nel procedimento di ‘riesame’ dell’ammissibilità di un’assegnazione in sanatoria, avviato all’esito di verifiche sul possesso dei requisiti ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, V- ter , n. 17241/24).
7. Merita invece accoglimento, sempre in via preliminare, l’eccezione sollevata da Arca Sud Salento con riguardo al proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che l’unico provvedimento gravato in questa sede in grado di incidere negativamente sulla sfera giuridica della ricorrente è rappresentato dalla determina di annullamento n. -OMISSIS-, rispetto alla quale la nota di Arca Sud Salento prot. n. -OMISSIS-non può qualificarsi come atto endoprocedimentale, essendo quest’ultima volta essenzialmente a segnalare all’Ente territoriale la ritenuta inesistenza, per la situazione della -OMISSIS-, dei presupposti indicati dall’art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014.
8. Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, ritenendo il Collegio che assumano rilievo assorbente le censure attoree riguardanti la falsa applicazione della L.R. Puglia n. 10/2014, nonché l’elusione del termine di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241/1990.
9. Quanto al primo profilo, va rammentato che l’art. 20 della L.R. n. 10/2014, rubricato “ Occupazione e cessioni illegali degli alloggi ”, stabilisce, per quanto di maggiore interesse, che:
- “ L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante nell’assegnazione, che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato ” (comma 1);
- “ In deroga a quanto disposto dal comma 1, i comuni possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 ” (comma 2);
- “ Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l’alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge; b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessita; c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale; d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato; e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, cosi come disciplinati dal codice penale ” (comma 3).
9.1. Ora, come si evince dalla motivazione indicata nella determina n. -OMISSIS- dell’11.3.2025 (cfr. doc. 2, fascicolo di parte ricorrente), la ragione fondamentale che ha portato il Comune di Squinzano ad annullare l’assegnazione in sanatoria riconosciuta in favore della -OMISSIS-, già disposta con precedente provvedimento n. -OMISSIS- del 21.4.2020, sarebbe da riscontrare nel fatto che nel caso di specie, secondo l’Ente, “ non può essere ravvisata un’occupazione abusiva (che è, appunto, presupposto per la sanatoria), avendo la richiedente iniziato ad occupare regolarmente l’alloggio in quanto componente del nucleo familiare del soggetto che era stato individuato come assegnatario [ossia -OMISSIS-; n.d.r.]”.
Seguendo la tesi del Comune, in sostanza, difetterebbe nella vicenda oggetto di vaglio un’originaria occupazione abusiva dell’alloggio da parte della -OMISSIS-, essendo la stessa componente del nucleo familiare dell’originario legittimo assegnatario, con conseguente impedimento in radice dell’applicabilità della fattispecie “sanante” di cui all’art. 20 della L.R. n. 10/2014.
9.2. Una simile ricostruzione non può essere condivisa.
Come si evince infatti dallo stesso contenuto del provvedimento gravato, -OMISSIS-, pur legittimo assegnatario dell’immobile di cui si discute, era di fatto decaduto da tale assegnazione a seguito del suo abbandono dell’alloggio per trasferimento in Germania, avvenuto in data 8.1.2008 (cfr. pp. 2 e 3 della determina n. -OMISSIS-); fatto, questo, che ha evidentemente comportato, a dispetto di quanto eccepito dalla resistente, il venir meno dell’esistenza di un valido titolo di occupazione dell’alloggio anche per i componenti del nucleo familiare del -OMISSIS-, i quali, a partire da tale momento, potevano quindi considerarsi come occupanti sine titulo dell’immobile (cfr. Cons. Stato, IV, n. 4961/2024, richiamata anche dalla stessa Amministrazione nei propri scritti difensivi), con conseguente possibile operatività della disciplina sanante posta dall’art. 20, commi 2 e 3, della L.R. Puglia n. 10/2014.
Si osserva, del resto, che l’opposta tesi restrittiva accolta dal Comune porterebbe a una conclusione del tutto irragionevole, accordando a soggetti in posizione “deteriore”, ossia agli occupanti di un alloggio ab origine privi di titolo, una maggior tutela rispetto ad altri soggetti che, pur avendo iniziato ad occupare legittimamente analogo immobile di edilizia popolare, abbiano poi perso, a partire da un momento successivo, tale titolo legittimante per vicende sopravvenute.
9.3. Va dunque accolta in parte qua la censura azionata dalla ricorrente, dovendosi ravvisare un’erronea applicazione della citata disciplina di cui all’art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014 ad opera dell’Amministrazione comunale.
10. Parimenti condivisibile, alla luce di quanto appena esposto, risulta anche la doglianza di parte attrice con riguardo al prospettato illegittimo superamento, ad opera del medesimo Comune, del termine individuato dall’art. 21- nonies L. n. 241/1990.
10.1. Si rammenta invero che tale disposizione, nel testo in vigore dal 31.5.2021 al 18.12.2025 - applicabile, quindi, ratione temporis alla vicenda in esame - stabiliva, al comma 1, che “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”.
Ai fini del legittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio, la norma in esame prevede dunque, da un lato, sul piano oggettivo, l’esistenza di un provvedimento illegittimo (perché “ adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza ”), e, dall’altro, sotto il profilo temporale, un preciso sbarramento di dodici mesi per la caducazione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, ovvero un limite generale, da individuarsi in un termine qualificato come “ ragionevole ”, per tutte le altre tipologie di provvedimenti.
10.2. Ora, le osservazioni più sopra svolte in punto di possibile operatività nel caso di specie dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 10/2014 (cfr. punto 9 della motivazione) portano, anzitutto, a dubitare della reale illegittimità ai sensi dell’art. 21- octies , comma 1, L. n. 241/1990 della pregressa determina n. -OMISSIS- del 21.4.2020 adottata dal Comune di Squinzano, facendo dunque venir meno un presupposto essenziale per l’annullamento d’ufficio di detto provvedimento.
10.3. In ogni caso, anche a voler superare tale argomento - e pur a voler escludere la riconducibilità della determina n. -OMISSIS- a un provvedimento attributivo di vantaggi economici in favore dell’odierna ricorrente, con conseguente operatività del termine rigido di dodici mesi per l’esercizio del potere di secondo grado - resta il fatto che l’annullamento disposto dal Comune di Squinzano con provvedimento n. -OMISSIS- dell’11.3.2025 è avvenuto a distanza di quasi cinque anni dall’adozione del precedente provvedimento di segno favorevole per la richiedente, con evidente superamento, quindi, anche del “ termine ragionevole ” previsto dall’art. 21- nonies della L. n. 241/1990.
10.4. I diversi argomenti portati dall’Amministrazione per sostenere l’inapplicabilità del termine in questione con riguardo all’odierna fattispecie di causa non sono condivisibili.
10.4.1. In primo luogo, non risulta pertinente il richiamo operato dalla resistente nelle proprie difese a taluna giurisprudenza di merito (T.A.R. Lazio, Roma, V- ter , nn. 6435/2024, 4252/2024, 267/2024 e 17317/2023), tali pronunce riguardando invero fattispecie diverse rispetto a quella per cui si procede, nelle quali, alla base delle illegittime assegnazioni degli alloggi di edilizia pubblica in favore dei soggetti richiedenti, vi erano state delle condotte di questi, integranti reati accertati in via definitiva, con conseguente inoperatività dello sbarramento temporale per l’esercizio del potere di autotutela, secondo quanto testualmente previsto dallo stesso art. 21- nonies , comma 2- bis , L. n. 241/1990 (“ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”).
Nel caso che qui rileva, per converso, è pacifico che l’assegnazione in sanatoria di cui alla determina n. -OMISSIS- del 21.4.2020 non è dipesa da alcuna illegittima condotta riferibile alla -OMISSIS-, non essendo mai stata indicata, all’interno della motivazione della determina n. -OMISSIS- dell’11.3.2025, alcuna omissione dichiarativa o di altro genere realizzata dall’istante ed essendo l’annullamento operato dal Comune intervenuto, invece, unicamente in ragione di una ritenuta carenza originaria dei presupposti della fattispecie delineata dalla L.R. Puglia n. 10/2014.
Di tal che resta fermo il vincolo temporale di cui si discute (sul punto si veda, di recente, Cons. Stato, VI, n. 9771/2024).
10.4.2. In secondo luogo, anche l’argomento facente leva sull’assimilabilità dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale popolare a un rapporto “di durata” a carattere concessorio non appare di per sé risolutivo, tenuto conto che la possibilità per l’Amministrazione di caducare sine die un provvedimento favorevole per il privato, per soli motivi di legittimità e prescindendo da qualsivoglia valutazione circa il consolidamento incolpevole della posizione del privato in virtù del progressivo decorso del tempo, contrasterebbe comunque con il principio fondamentale di matrice europea del legittimo affidamento, costituente altresì un principio generale dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990, senza dubbio riscontrabile nel caso de quo in virtù degli argomenti appena esposti.
10.4.3. Analoghe considerazioni valgono, altresì, con riferimento alla tesi dell’Ente comunale secondo cui la L.R. n. 10/2014 sarebbe da reputare speciale e derogatoria rispetto all’art. 21- nonies citato, riguardando una materia afferente alla competenza legislativa esclusiva della Regione e non prevedendo l’art. 16, rubricato appunto “ Annullamento dell’assegnazione ”, alcun vincolo di termine per l’esercizio del potere annullatorio.
In proposito si osserva invero che, anche a voler ritenere corretta la ricostruzione sistematica offerta dal Comune di Squinzano, una disposizione normativa così rigorosamente intesa, per analoghe ragioni sopra svolte, sarebbe passibile di disapplicazione ad opera del giudicante per evidente contrasto con la disciplina eurounitaria, sotto il profilo dell’attrito con l’affidamento incolpevole della richiedente.
In disparte ciò, la ricostruzione sostenuta dall’Amministrazione comunale non appare in ogni caso meritevole di condivisione, considerato che la stessa giurisprudenza capitolina invocata dal Comune a conferma dell’inesistenza di un termine per il potere di annullamento esercitato non pone mai in dubbio la riconducibilità di tale potere alla generale fattispecie dell’art. 21- nonies della L. n. 241, disposizione questa, peraltro citata espressamente più volte anche dal medesimo Ente all’interno della determina caducatoria in contestazione n. -OMISSIS- (cfr. pp. 4 e 5 del provvedimento).
11. Alla luce di tutto quanto precede, fermo dunque il riscontrato difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, il ricorso azionato da parte attrice va accolto sulla base delle censure sopra analizzate, con conseguente annullamento della sola determina n. -OMISSIS- dell’11.3.2025 in gravame, assorbite le restanti doglianze di ricorso, non residuando alcun ulteriore interesse della parte a un esame nel merito delle medesime ovvero alla caducazione dell’ulteriore atto impugnato.
12. Si ravvisano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutti i contendenti, tenuto conto della peculiarità delle questioni sottese all’odierna vicenda di causa.
13. Va infine confermata l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria con decreto della competente Commissione istituita presso questo Tribunale n. -OMISSIS-, pubblicato il 10.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare;
b) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina n. -OMISSIS- dell’11.3.2025 adottata dal Comune di Squinzano;
c) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
d) conferma l’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
e) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO DE EI, Presidente FF
PA SA, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SA | NO DE EI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.