Decreto cautelare 16 maggio 2025
Ordinanza cautelare 16 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Napoli, Giorgio Vecchione, Riccardo Vecchione e Giovanni Passero, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento Prot. fasc. 12B7/2023--OMISSIS- del 28 aprile 2025 con il quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano ha adottato l''informativa antimafia interdittiva nei confronti della ricorrente;
- nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Federico -OMISSIS- Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare, la società -OMISSIS-s.r.l. (d’ora in avanti -OMISSIS-o la ricorrente) impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento Prot. fasc. 12B7/2023--OMISSIS- del 28 aprile 2025 con il quale la Prefettura di Milano disponeva nei suoi confronti la misura dell’informativa antimafia interdittiva e negava, parimenti, la concessione della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, comma 4, 89 bis, 91 comma 6 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011. Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione del principio di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). Violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, da intendersi anche come eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio di certezza del diritto e del principio di partecipazione procedimentale e del contraddittorio. Violazione di legge con riferimento all’art. 92, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del principio di certezza del diritto e del principio del contraddittorio per la omessa indicazione della situazione di fatto globale in quanto attività dovuta e per carenza dei requisiti di concretezza ed attualità del presunto condizionamento. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzionalità, illogicità ed inopportunità;
2. Violazione di legge con riferimento all’art. 94 bis del D.Lgs. n°159/2011. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
2. In estrema sintesi, il procedimento culminato nell’adozione del provvedimento impugnato traeva origine dall'inserimento nella Banca dati nazionale antimafia (BDNA) di tre richieste di comunicazione antimafia da parte dei Comuni di-OMISSIS-(entrambe concernenti lavori pubblici e concessione in forza del PNRR) e del -OMISSIS-.
Essendo emersi dalla prima attività istruttoria elementi di sospetto circa la possibile permeabilità dell’impesa da parte della criminalità organizzata, in data 14.11.2024 il Gruppo interforze antimafia decideva di procedere alla notificazione di un preavviso di adozione di interdittiva antimafia, ciò cui la Prefettura provvedeva con nota prot. n. -OMISSIS-del 31.1.2025, a seguito della quale la società presentava in data 6.2.2025 le proprie controdeduzioni, chiedendo anche l’audizione personale, cui si procedeva in data 14.2.2025.
In data 25.2.2025 il G.I.A. si riuniva nuovamente ed esaminava le circostanze emerse in sede di controdeduzioni e audizione, concludendo che “ Alla luce del quadro sopraindicato da cui emergono tutti gli elementi per l’adozione di una interdittiva antimafia nei confronti della Società in esame, il Gruppo si determina per l’adozione di un provvedimento interdittivo ”, ciò cui provvedeva il Prefetto con l’informazione in questa sede impugnata.
3. I profili fattuali su cui si basava il provvedimento gravato, in particolare, vertevano:
(1) sul rapporto tra la -OMISSIS-e la -OMISSIS- s.r.l., quest’ultima colpita da un provvedimento interdittivo del 2021, confermato il 28 settembre 2023; rapporto rappresentato dalla comune gestione familiare ma anche dalla condivisione di dipendenti (23 dipendenti su 38 complessivi della -OMISSIS-erano in precedenza della -OMISSIS-), di mezzi (2 veicoli su 5 in possesso della -OMISSIS-erano della -OMISSIS-), di clienti e commesse, nonché dalla coincidenza della sede legale della-OMISSIS-con una delle due sedi secondarie della -OMISSIS-;
(2) sui rapporti di affinità e coniugio tra soci ed amministratori delle due società, con particolare riguardo alle figure di -OMISSIS-(già dipendente dalla -OMISSIS- e amministratore unico e socio di minoranza della -OMISSIS-); -OMISSIS-(socia al 30% della -OMISSIS-); -OMISSIS-, figlio di -OMISSIS-(socio di maggioranza della -OMISSIS-); -OMISSIS-, cognato di -OMISSIS-e padre di -OMISSIS- (amministratore unico e socio al 70 % della -OMISSIS-);
(3) sul presunto rapporto del -OMISSIS-con i sig.ri -OMISSIS-, imputati di associazione mafiosa di ‘ndrangheta nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” di cui ai procedimenti penali RGNR nn. -OMISSIS-presso il Tribuna di Torino; con i fratelli -OMISSIS-, imputati e condannati per il reato di associazione mafiosa di stampo ‘ndranghetista nell’ambito dell’operazione “ -OMISSIS- ” del 2015 incardinata presso il Tribunale di Asti e quello di Torino;
(4) sul rapporto di discendenza della citata -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, con il defunto padre -OMISSIS-, conosciuto con il nome “-OMISSIS-”, pluripregiudicato per condotte di reato ostative e/o sintomatiche ai fini antimafia, deceduto il 16 ottobre 2021.
4. Resisteva in giudizio l’Amministrazione adita, deducendo l’integrale infondatezza dell’impugnativa.
5. Questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio dell’11.6.2025, con ordinanza n. -OMISSIS-del 2025 accoglieva la domanda di sospensiva per sussistenza del periculum in mora.
6. Nelle more del giudizio il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi in ordine alla connessa interdittiva antimafia della Prefettura di Torino sulla società -OMISSIS- s.r.l., con sentenza n. -OMISSIS-del 2025, in riforma della decisione della TAR Piemonte n. -OMISSIS-, annullava l’interdittiva della Prefettura torinese del 28.9.2023, ravvisando la sussistenza del vizio di difetto di motivazione nonché il vizio di violazione di legge con riferimento ai presupposti per la concessione della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis.
7. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è trattenuta per la decisione.
8. Ciò posto, il ricorso è fondato.
9. Con il primo articolato motivo di censura la società deduce l’illegittimità del provvedimento interdittivo nella misura in cui:
(a) risulterebbe basato su un quadro indiziario e probatorio risalenti nel tempo (2012 e 2014), senza la minima considerazione degli esiti favorevoli al -OMISSIS- nonché al -OMISSIS-in relazione alle vicende penali in cui questi risultavano imputati nell’ambito procedimenti penali originati dall’operazione “-OMISSIS-”;
(b) risulterebbe, peraltro, motivato su ragioni e presupposti non debitamente esposti nella comunicazione di avvio del procedimento, e nello specifico con riferimento ai rapporti commerciali con la società -OMISSIS- negli anni 2022-2024;
(c) si poggerebbe, inoltre, sull’ulteriore circostanza della relazione tra il -OMISSIS- e -OMISSIS-, desumibile dalla sentenza del Tribunale di Asti n. -OMISSIS- in rapporto alla quale il -OMISSIS- veniva coinvolto soltanto nella qualità di teste; circostanza che, però, integrerebbe la violazione del principio del contraddittorio, non avendo a disposizione il -OMISSIS- del contenuto completa della citata sentenza;
(d) valorizzerebbe ancora una volta la figura del suocero, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale, tuttavia, all’atto di adozione del decreto gravato, risultava deceduto già da ben 4 anni;
(e) il provvedimento non avrebbe proceduto alla necessaria ri-attualizzazione del giudizio prognostico prescritto per la perduranza dell’effetto interdittivo, basandosi essenzialmente sui medesimi fatti storici e sui medesimi rapporti familiari secondo un’ottica retrospettivo – stigmatizzante; e non avrebbe, conseguentemente, fatto emergere indizi su “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate ” come previsto dall’art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011.
10. Ebbene, il motivo è meritevole di accoglimento.
10.1. Il Collegio ricorda che, secondo il più convincente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato ( ex multis, Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2025, n. 8954), cui il Collegio intende prestare adesione, il semplice decorso del tempo – e, in particolare, dell’anno di validità secondo quanto prescritto dall’art. 86 del D.lgs. n. 159/2011 - “ non determina, automaticamente, la perdita di rilevanza degli elementi indiziari sulla cui base è stata formulata la prognosi infiltrativa, in coerenza con gli indirizzi che reputano possibile l'adozione dell'interdittiva anche sulla base di elementi fattuali risalenti e che assumono il carattere neutro del semplice decorso del tempo rispetto al giudizio di attualità del pericolo di infiltrazione, onerando tuttavia l'amministrazione di effettuare un motivato aggiornamento delle proprie verifiche (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2021, n. 8309; id., 3 marzo 2021, n. 1838; id., 11 maggio 2020, n. 2962) ”.
Tale impostazione “ ha trovato l'avallo della Corte costituzionale, la quale ha individuato proprio nella natura "ad tempus" dell'informativa interdittiva il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e valori costituzionali implicati, ponendo l'accento sull'onere di accertamento a carico dell'Amministrazione che scatta allo spirare del termine annuale di cui all'articolo 86. In particolare, la Corte ha rimarcato che la valutazione dell'autorità prefettizia è agganciata al rischio (e non già all'infiltrazione) e pertanto non deve rimanere cristallizzata in aeternum, ma deve essere funzionale a prevenire e reindirizzare l'impresa verso schemi pienamente leciti e lealmente concorrenziali, nell'interesse dell'imprenditore a riprendere le redini dell'impresa e di quello, generale, a restituire al mercato una risorsa sana e produttiva (Corte cost., n. 57/2020) ”.
Coerentemente con queste premesse, “ è stato osservato che, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell'evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un'interdittiva rimangono inalterati, fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo. Infatti, ai fini dell'aggiornamento, l'istanza dell'impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l'àmbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell'aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall'impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2018, n. 2720).
Sul medesimo crinale interpretativo, la giurisprudenza di questa sezione ha già avuto modo di precisare che, proprio perché i fatti sui quali si fonda l'interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, per la rimozione della misura ostativa occorre "che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità" (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142; id. 30 maggio 2024, n. 6043) ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8954 del 2025).
10.2. E ancora sulla medesima scia interpretativa è stato osservato che il combinato disposto del sopra citato articolo 86 con l’articolo 91, comma 5, D.lgs. n. 159/2011, secondo cui “ il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ”, “ obbliga evidentemente l’Amministrazione, una volta decorso il periodo di validità dell’interdittiva, a verificare – specie laddove pervenga una documentata richiesta di riesame dell’interessato – se persistano ragioni di sicurezza e di ordine pubblico tali da prevalere sulla libertà di iniziativa economica dell’impresa incisa ed eventualmente aggiornare la documentazione antimafia. Ciò si collega, oltre che alla gravità del pregiudizio che ne deriva per l’impresa colpita - impossibilitata a intrattenere rapporti con la P.A. o, comunque, a svolgere attività in settori cui sia estesa la vigenza della normazione antimafia -, anche alla ratio anticipatoria che ispira l’istituto in discorso, il quale “svolge la sua funzione preventiva rispetto alla penetrazione nell’economia delle organizzazioni di stampo mafioso di tipo “statico”, e cioè sulla base di accertamenti di competenza dell’autorità prefettizia rivolti al passato” (Cons. Stato, Ad. Pl., 13 febbraio 2023, nn. 6-8).
È noto, infatti, come l’informazione antimafia involga contrapposti valori costituzionali, quello della libertà di impresa, da un lato, e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione nonché di concorrenza tra imprese nel mercato, dall’altro (Cons. Stato, Ad. Pl., 6 aprile 2018, n. 3). In quest’ottica, considerata la natura preventiva della misura in questione, che mira a prevenire il rischio infiltrativo da parte della criminalità organizzata attestandosi, quindi, su una soglia assai anticipata di tutela, assume cruciale rilievo la validità temporale della stessa in virtù anche dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la tendenziale ultrattività dell’informativa antimafia interdittiva” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 agosto 2025, n. 6975).
11. Ebbene, calando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie, ad avviso del Collegio, emerge l’illegittimità del decreto prefettizio gravato per violazione delle norme attributive del potere interdittivo.
A fronte, infatti, di consistenti sopravvenienze positive al -OMISSIS- idonee di per sé “ da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1142), quali il decesso del suocero -OMISSIS- -OMISSIS-, l’esclusione della circostanza aggravante della associazione mafiosa nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-(quest’ultimo, peraltro, deceduto), l’assenza di profili penale nei confronti dei familiari del -OMISSIS-, circostanze debitamente rappresentate dalla società in sede di contraddittorio procedimentale, nel decreto gravato l’Amministrazione ha tuttavia omesso di esercitare il doveroso giudizio di attualità del presunto rischio di infiltrazione mafiosa, ancorandosi a un quadro indiziario ancora cristallizzato intorno a circostanze fattuali risalenti al complessivo periodo 2012-2014 e, pertanto, non più attuale.
12. L’assenza del giudizio di attualità del rischio di infiltrazione è stata, peraltro, valorizzata dal medesimo Consiglio di Stato nella recente sentenza n. -OMISSIS-del 16.9.2025, pronunciatasi sull’impugnativa avverso l’interdittiva antimafia della Prefettura di Torino del 28.9.2023 nei confronti della -OMISSIS- s.r.l., il cui quadro indiziario e probatorio è del tutto analogo a quello contenuto nel decreto prefettizio della Prefettura di Milano.
12.1. In tale circostanza, il Supremo Consesso ha ritenuto fondato l’appello proposto dalla -OMISSIS- in relazione ai profili di difetto d’istruttoria e di motivazione tanto con riferimento alla misura interdittiva in sé quanto al diniego della concessione della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011.
Con particolare riguardo alla carenza del giudizio di attualità è stato evidenziato, infatti, che “ assume valenza ulteriore, la fondatezza della censura della carenza, sul piano motivazionale, del giudizio di attualità del presunto rischio di infiltrazione mafiosa in riferimento anche all’elemento indiziante relativo all’esito del procedimento penale nei confronti dei nominati soggetti controindicati, con i quali il signor -OMISSIS-aveva avuto frequentazioni” (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. -OMISSIS-del 16.9.2025, par. 3.15).
12.2. Meritevoli, inoltre, di essere valorizzati ai fini del giudizio di attualità sono gli ulteriori profili fattuali, enucleati anche con riferimento dell’art. 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, quali:
(1) l’inidoneità dei fatti contestati al sig. -OMISSIS-per far ritenere sussistente il rischio d’infiltrazione nell’attività imprenditoriale della -OMISSIS- rilevando come “ sia la socia di maggioranza, sia il di lei marito (signor -OMISSIS-) – oggi amministratore di altra società (-OMISSIS- costruzioni), sia il socio di minoranza (signor -OMISSIS-) non sono stati mai attinti da provvedimento sanzionatorio penale; laddove, l’odierna società appellante è stata, invece, colpita dalla rinnovata interdittiva (recte conferma) sulla base di meri contatti intrattenuti dal signor -OMISSIS- con soggetti controindicati (signori -OMISSIS-) per fatti relativi alle vicende risalenti ad epoca antecedente alla costituzione della -OMISSIS- ed analiticamente riportate nell’atto prefettizio impugnato (recte: con i fratelli -OMISSIS- e relative all’autolavaggio). Dalla stessa relazione dei Carabinieri è poi emerso, a conferma di quanto esposto dalla ricorrente, che da quella data (2015) sono cessati i rapporti tra l’allora direttore tecnico della -OMISSIS- e i soggetti controindicati ”;
(2) non può essere sufficiente il mero rapporto familiare ove non accompagnato da elementi “ oggettivi, univoci e concordanti ”;
(3) la possibilità che il sig. -OMISSIS-potesse, in virtù della mera conoscenza di alcuni soggetti controindicati, condizionare le scelte della società è “ meramente apparente ”;
(4) “ non sono stati introdotti elementi da cui evincere una gestione del Sig. -OMISSIS- nella società in questione né indizi di interferenza dello stesso con le scelte societarie della moglie ”.
12.3. Peraltro, non può giovare a sostenere da solo il giudizio di attualità del rischio la circostanza dei rapporti commerciali tra la -OMISSIS-e la società di-OMISSIS-S.a.s., nel periodo 2022-2023-2024.
Sebbene ancora la posizione del -OMISSIS- fosse sub iudice con riguardo all’aggravante del metodo mafioso, poi del tutto esclusa dalla Cassazione Penale con sentenza n. -OMISSIS- del 30.05.2023, l’impresa -OMISSIS- risultava libera di contrarre accordi commerciali, non essendo stata attinta da alcuna interdittiva o da altri provvedimenti inibitori o sospensivi.
13. Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto prefettizio gravato risulta, pertanto, illegittimo per carenza del necessario giudizio di attualità del rischio di infiltrazione.
Il primo motivo di ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento.
Si può procedere all’assorbimento del secondo motivo di ricorso, essendo pienamente soddisfatto l’interesse della parte ricorrente alla rimozione dell’atto gravato già dall’accoglimento del primo mezzo.
14. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e, per l’effetto, deve essere annullato il gravato decreto prefettizio Prot. fasc. 12B7/2023--OMISSIS- del 28 aprile 2025.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, deve essere annullato il gravato decreto prefettizio Prot. fasc. 12B7/2023--OMISSIS- del 28 aprile 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone fisiche e giuridiche citate nella motivazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente
Luca Iera, Primo Referendario
Federico US Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico US Russo | IO NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.