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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 678/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, EL
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001481535000 IRPEF-ALIQUOTE 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001481535000 IVA-ALIQUOTE 1996 contro
Ag.entrate - SS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040000550920000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040068396036000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5044/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 10 settembre 2025; per l'Agenzia delle Entrate – SS, conformi a quelle della memoria depositata il 21 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER) e sette giorni dopo all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 4 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90014815 35000, notificatale il 17 aprile di quello stesso anno, limitatamente a due soltanto delle cartelle di pagamento ad essa sottese. A detrimento di queste ultime l'odierno ricorrente ha eccepito la loro pregressa mancata notificazione: con conseguente decadenza dalla potestà impositiva ed altresì con prescrizione dei crediti da esse recati.
Perciò, in parte qua, la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con memoria depositata il 21 luglio 2025 si è costituita l'AdER, evidenziando che quelle due cartelle di pagamento erano state entrambe notificate nel 2005 e che ad esse avevano fatto sèguito plurimi atti interruttivi, non impugnati dalla Ricorrente_1.
3. Con deduzioni depositate il 10 settembre 2025 si è costituita anche l'Agenzia, confermando quanto già evidenziato dall'AdER.
4. Dopo che con memoria prodotta il 2 ottobre 2025 la Ricorrente_1 aveva ribadito le proprie argomentazioni, all'udienza del 13 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato che le due cartelle di pagamento a cui è riferito l'odierno ricorso sono la n° 100 2004 00005509 20000 e la n° 100 2004 00683960 36000, in materia rispettivamente di IVA e di contributo al servizio sanitario nazionale, entrambe per l'annualità 1996.
Orbene l'AdER ha dimostrato che ambo quelle cartelle sono confluite, tra l'altro, nell'intimazione di pagamento n° 100 2023 90049269 20000: la quale è stata notificata personalmente alla Ricorrente_1 il 30 agosto 2023, senza che consti la sua impugnazione. Perciò da tale data è palese come non sia compiutamente maturato alcun termine di prescrizione.
6. Il conseguente rigetto del ricorso trae con sé la condanna della Ricorrente_1 a pagare le spese di lite: le quali, ammontando a quasi cinquantamila euro le due cartelle di pagamento a cui era riferito il ricorso stesso, vanno liquidate in 1.500 euro in favore sia dell'AdER, oltre al rimborso delle spese generali in misura del
15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; sia dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate – SS le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 1.500 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(UG EC) (ST AN)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, EL
GRASSO GAETANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3541/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001481535000 IRPEF-ALIQUOTE 1996
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001481535000 IVA-ALIQUOTE 1996 contro
Ag.entrate - SS - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040000550920000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020040068396036000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5044/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 10 settembre 2025; per l'Agenzia delle Entrate – SS, conformi a quelle della memoria depositata il 21 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER) e sette giorni dopo all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 4 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90014815 35000, notificatale il 17 aprile di quello stesso anno, limitatamente a due soltanto delle cartelle di pagamento ad essa sottese. A detrimento di queste ultime l'odierno ricorrente ha eccepito la loro pregressa mancata notificazione: con conseguente decadenza dalla potestà impositiva ed altresì con prescrizione dei crediti da esse recati.
Perciò, in parte qua, la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con memoria depositata il 21 luglio 2025 si è costituita l'AdER, evidenziando che quelle due cartelle di pagamento erano state entrambe notificate nel 2005 e che ad esse avevano fatto sèguito plurimi atti interruttivi, non impugnati dalla Ricorrente_1.
3. Con deduzioni depositate il 10 settembre 2025 si è costituita anche l'Agenzia, confermando quanto già evidenziato dall'AdER.
4. Dopo che con memoria prodotta il 2 ottobre 2025 la Ricorrente_1 aveva ribadito le proprie argomentazioni, all'udienza del 13 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va osservato che le due cartelle di pagamento a cui è riferito l'odierno ricorso sono la n° 100 2004 00005509 20000 e la n° 100 2004 00683960 36000, in materia rispettivamente di IVA e di contributo al servizio sanitario nazionale, entrambe per l'annualità 1996.
Orbene l'AdER ha dimostrato che ambo quelle cartelle sono confluite, tra l'altro, nell'intimazione di pagamento n° 100 2023 90049269 20000: la quale è stata notificata personalmente alla Ricorrente_1 il 30 agosto 2023, senza che consti la sua impugnazione. Perciò da tale data è palese come non sia compiutamente maturato alcun termine di prescrizione.
6. Il conseguente rigetto del ricorso trae con sé la condanna della Ricorrente_1 a pagare le spese di lite: le quali, ammontando a quasi cinquantamila euro le due cartelle di pagamento a cui era riferito il ricorso stesso, vanno liquidate in 1.500 euro in favore sia dell'AdER, oltre al rimborso delle spese generali in misura del
15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA; sia dell'Agenzia.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate – SS le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- condanna la Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 1.500 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 13 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(UG EC) (ST AN)