Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 10775/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 11359/2023
Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio degli avv.ti Oreste
Cardillo e Manuela Malagoli, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 05/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita di medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all' CP_2
riconoscendola invalida al 100% senza indennità di accompagnamento;
di avere formulato
1
prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2
quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “La ricorrente , di anni 86 (al momento della visita), Parte_1 sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “ Controparte_3 [...]
, , , EISTI Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
2 DI INTERVENTO DI ” Tenuto conto delle suddette affezioni, si può Controparte_7
tranquillamente affermare che ci si trova di fronte ad una paziente invalida ultrasessantacinquenne grave. Tuttavia, il quadro patologico esaminato, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 18/80, non determina il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La ricorrente , di anni 86 (al momento Parte_1 della visita), sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetta da: “ , Controparte_3 [...]
, , , EISTI Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
DI INTERVENTO DI ” Nel luglio 2023 la ricorrente è stata Controparte_7
riconosciuta, su visita, dai Sanitari della Commissione Medica invalida ultrasessantacinquenne grave (100%), senza diritto all'indennità di accompagnamento, in virtù del seguente quadro patologico: Artrosi polidistrettuale a medio impegno funzionale in soggetto con ipertensione arteriosa, ipoacusia bilaterale, vasculopatia cerebrale cronica. Pertanto, il target della mia valutazione è stabilire se il quadro patologico, è tale da poterle riconoscere quanto in oggetto. A riguardo la normativa che regola tale diritto (legge n. 18 del 11.02.1980), stabilisce che per tale riconoscimento siano necessari due requisiti: a) la totale inabilità b) l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua per l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Verificata la sussistenza nella sig.ra della totale inabilità, che costituisce il presupposto iniziale dell'indennità di Pt_1
accompagnamento come si evince dalla documentazione medica esibita inerente alle varie patologie di cui è affetta, a questo punto è necessario affrontare il concetto relativo alla seconda essenziale condizione, e cioè l'impossibilità a deambulare senza aiuto continuo oppure l'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In una concezione più recente, ed oggi condivisa, dell'indennità di accompagnamento, si identificano in quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e rendono il minorato che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza. In pratica trattasi di azioni come il vestirsi, il nutrirsi, il provvedere all'igiene personale e dell'ambiente domestico, il dedicarsi anche a semplici passatempi, il provvedere alla propria personale sicurezza in caso di bisogno e nell'uscita autonoma dal proprio domicilio. Talune di queste azioni ne presuppongono altre, talora anche più complesse, come nel caso della nutrizione che è subordinata ad un insieme di attività relazionali quali l'acquisto degli alimenti, la loro scelta, il loro approntamento. Il giudizio su un tal genere di provvidenza non è fondato su criteri e determinazioni di tipo percentualistico, ma tiene conto esclusivamente, pur dopo l'avvenuto riconoscimento della
3 inabilità, della presenza o meno di impedimento alla autonoma deambulazione e/o all'autonoma realizzazione degli atti quotidiani della vita. Nel caso de quo, il quadro patologico consta di patologie presenti in forma cronica, a genesi multifattoriale, che interessano diversi distretti anatomico. Nello specifico, la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale cronica: in letteratura tale patologia è considerata una malattia neurologica abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente un disturbo di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio, la critica e il giudizio. Lo stato di coscienza è vigile. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento nel controllo delle emozioni, nel comportamento sociale o nella motivazione. Tale patologia, di notevole rilevanza clinico-funzionale e medico-legale, trae la sua etiologia in una riduzione (atrofia) della massa cerebrale con assottigliamento della corteccia, non limitata al solo lobo temporale, bensì più grave e diffusa. Confrontando quanto scritto con la documentazione in atti, dalla unica valutazione geriatrica, datata 12.01.23, si descrive un soggetto affetto da decadimento cognitivo con deficit della memoria a breve e lungo termine in paziente con segni di cerebrovasculopatia cronica ed atrofia corticale, con manifestazioni cliniche caratterizzate da compromissione della capacità attentiva, disturbo del linguaggio e del comportamento. Sul versante strumentale l'ultimo referto
TC Encefalo, datato 17.07.23, traccia un quadro radiologico di verosimili esiti ischemici lacunari in sede capsulare esterna e paratrigonale bilaterale, sfumata ipodensità della sostanza bianca da note di sofferenza ipoperfusiva cronica e atrofia corticale per spazi sub-aracnoidei appena ampi.
All'esame obiettivo personalmente condotto, utilizzando la tecnica del colloquio psicodiagnostico si evidenza un soggetto vigile, discretamente curata nella persona e abbigliamento. Conservati i normali rapporti cranio-facciali. La facies è mimica con assenza di patologico rallentamento ideomotorio. La paziente accede al colloquio con atteggiamento collaborante: collabora attivamente al ricostruzione anamnestica dovendo solo in alcuni casi ricorrere all'aiuto della figlia
, autorizzata alla visita, causa lacune mnesiche rivolte prevalentemente alla Persona_2
memoria a breve termine. Difatti, afferma episodi in cui ha difficoltà nel ricordare avvenimento o informazioni accaduti o recidete nel breve periodo. Fa riferimento a TIA avuto nel 2013 (circa), da cui non ha riportato alcuna compromissione organica a carico del SNC e SNP. Non presenta significative alterazioni comportamentali. Attualmente, è in trattamento farmacologico mediante assunzione di Memantina dal 2022 e aspirina a basso dosaggio per prevenzione secondaria di eventi cardio-cerebrovascolari. In ambito osteoarticolare, il quadro clinico, nel suo insieme, depone per una degenerazione artrosica localizzata a diversi distretti anatomici. In atti sono depositati diversi referti radiologico in cui si descrive un quadro di artrosi e spondiloartrosi diffusa
4 con multiple protrusioni discali (lombosacrali), mentre sul versante clinico il certificato ortopedico del 11.05.21 depone per un trattamento chirurgico a carico dell'anca di sinistra per coxartrosi.
All'anamnesi, la ricorrente non riferisce interventi chirurgici, eccetto un trattamento a carico del tunnel carpale di destra, né eventi traumatici recenti degni di nota. Clinicamente, non si evidenzia una alterazione patologica della statica rachidea da riferire a scoliosi deformanti né a significative modificazioni della fisiologica curvatura (lordosi e cifosi), con sostanziale simmetria delle creste iliache. Riferisce dolore alla digitopressione delle apofisi spinose del tratto dorso-lombare. I movimenti del rachide lombare risultato ridotti nella flesso-estensione, mentre, nella norma, per l'età, il tratto cervicale, I movimenti dell'articolazione scapoloomerale sono nella norma.
Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Assenza di patologica limitazione funzionale dell'articolazione coxofemorale, tuttavia, riferisce insorgenza di sintomatologia antalgica ai gradi estremi. Non dolenti alla digitopressione le emirime articolari sia mediali che laterali a livello delle ginocchia, le quali si presentano in atteggiamento allineato in assenza di varismo o valgismo. Assenza di ballottamento rotuleo. Morfologicamente nella norma l'articolazione tibio-tarsica, tarso-metatarsale ed interfalangea bilateralmente. Nella norma, per l'età, il tono e trofismo muscolare ai quattro arti.
Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, l'ultima valutazione presente in atti, risale alla certificazione del 05.11.15 in cui si descrive un compenso cardiorespiratorio con esame obiettivo suggestivo di toni ritmici e lieve soffio eiettivo con ECG nella norma. All'anamnesi, la ricorrente non riferisce recenti episodi di angor e/o cardiopalmo. Clinicamente, non si evidenziano segni di cianosi, edemi declivi né sindrome dispnoica a riposo. All'auscultazione presenza di lieve soffio al mesocardio con toni puri e pause libere. Assenza di bozze precordiali, fremiti e sfregamenti, con aia cardiaca nei limiti della percussione. Itto in sede al quinto spazio intercostale di sinistra. I polsi arteriosi sono normosfigmici nei comuni punti di repere. L'omeostasi pressoria e la frequenza cardiaca sono nella norma mediante terapia farmacologica. In virtù di tutto quanto sopra e rifacendosi alla normativa vigente, essa detta i criteri affinché ad un soggetto possa essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, nello specifico indica nell'impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, uno degli elementi da considerare nell'emettere un giudizio di positività. Confrontando tali considerazioni, di carattere giuridico, al contesto clinico della ricorrente, si può univocamente affermare che il quadro patologico, personalmente verificato, non determina la necessità di assistenza continua al fine del soddisfacimento dei c.d. “atti vitali”, poiché non si evidenziano alterazioni della capacità gestionale, la quale è sufficientemente conservata per l'età. Difatti, la patologia neurologica è da considerarsi in una forma lieve-moderata con allo stato non limita le funzioni di vita quotidiana,
5 ovviamente correlato all'età anagrafica della ricorrente. Durante la visita medico-legale non ha mostrato disturbi delle funzioni cognitive eccetto alcune lacune mnesiche rivolte alla memoria recente. Svolge autonomamente le funzioni di igiene personale (non utilizza ausili per l'assorbenza)
e di vestizione. Tale giudizio non trova riscontro con la certificazione geriatrica, precedentemente citata, in cui si descrive un soggetto totalmente dipendente dal caregiver (ADL 1/6, IADL 2/9 e
MMSE 8/30). Anche per quanto concerne il concetto relativo all'impossibilità nella deambulazione autonoma, intesa in un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di caduta e, quindi, tale da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore, la ricorrente appronta una deambulazione autonoma. A riguardo, giunge a visita non utilizzando alcun presidio ortopedico per la deambulazione: a sostegno di ciò vi è anche l'assenza di certificazioni in merito in cui si descrive una impossibilità nella deambulazione, eccetto la già citata relazione geriatrica in cui si descrive una deambulazione poco armonica per marcata coxartrosi bilaterale. Ugualmente i passaggi posturali avvengono in assenza di aiuto.
Pertanto, dopo un'attenta valutazione sia della normativa vigente che della documentazione sanitaria acquisita, nonché del resoconto fatto durante la visita medica, personalmente eseguita, si può univocamente affermare che non sussistono i requisiti minimi affinché si possa concedere il diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la ricorrente non è impossibilitata a compiere, o meglio a gestire, molteplici e significativi atti quotidiani della vita, né impossibilitata alla deambulazione autonoma”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento delle prestazioni.
La parte, nel ricorso introduttivo, infatti, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, avendo semplicemente elencato le medesime patologie riscontrate dal consulente di fiducia e avendo riconosciuto loro una gravità maggiore che giustificherebbe il
6 riconoscimento dell'invocata prestazione. E, tuttavia, la parte ha mancato di considerare che il consulente nominato ha correttamente valutato l'intero quadro patologico della ricorrente ed è giunto alla conclusione che esso non sia abbastanza critico da determinare una necessità di assistenza continua e globale.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
7 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_2 in € 2.697, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 23.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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