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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/04/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 2456 /2022 Oggi 28 aprile 2025 alle ore 11,28 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Silvia Nannelli, nota all'Ufficio per la parte attrice e l'Avv. Matteo Ragionieri, noto all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Liuzza, per la parte convenuta. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato
Nannelli insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv.
Ragionieri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,14 alle ore 12,46 per cause R.G. 1056/24 e
1535/24, di nuovo sospesa dalle ore 13,24 alle ore 13,33 per causa R.G. 1776/24 ed infine sospesa dalle ore 13,48 alle ore 14,04 per causa R.G. 1445/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano
1 di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,33).
Alle ore 17,25 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,26
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2456 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Responsabilità professionale
promossa da:
con sede in Poggibonsi (SI), in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Nannelli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Antognoli n. 44, Firenze,, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
2 ATTRICE OPPONENTE
contro
con sede in Controparte_1
Empoli, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Liuzza ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in
Vinci (FI), Via Cairoli 59, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 690/2022 ritualmente notificato in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in Parte_2
giudizio l in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Piaccia al Tribunale di Siena: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 690/2022 del
Tribunale di Siena del 29.7.2022 poiché la nulla deve a Parte_1 Controparte_2
2) in ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali.”.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni altra contraria
istanza ed eccezione disattesa: - rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da in quanto infondata in fatto e diritto. In ogni caso Parte_1
accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, che lo
[...]
, e Parte_3 Parte_4 Pt_5
, è creditore, nei confronti di , della somma di Euro 19.365,34 a
[...] Parte_1
titolo di compensi professionali e pertanto in ragione dell'acconto di Euro 2.639,36
3 (al netto della ritenuta d'acconto 20%) versato da , condannare Parte_1
quest'ultima a pagare a la residua somma di Euro 16.725,98 oltre CP_1
interessi e spese della procedura monitoria RG 2878/2021 e/o quella diversa somma che risulterà in corso di causa, eventualmente anche all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, di cui ci si riserva di chiedere l'ammissione. Con vittoria di spese e
degli onorari del giudizio.”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I.
opposto come motivato all'udienza del 28.02.2024, sono stato concessi termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. come richiesti dalle parti.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento di CTU, all'esito della quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 30 settembre 2024 il giudice assegnatario della causa,
ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 28 aprile
2025, assegnando termine per il deposito di eventuali concesse ai fini della discussione.
A tale udienza la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio,
contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitoria dalla parte convenuta di pagamento della somma di €. 19.365,34 oltre interessi asseritamente dovuta dall'odierna attrice in favore dell'
[...]
Parte_6
4 prestate da quest'ultima in favore della L'odierna opponente, Parte_1
nell'introdurre il giudizio di opposizione, ha contestato il mancato conteggio dell'acconto a suo tempo versato, il mancato raggiungimento di un accordo sul preventivo e sulle opere commissionate, l'ingiustificato recesso operato dalla convenuta ed il mancato espletamento delle opere di cui veniva richiesto il pagamento, riservandosi espressamente di agire in autonomo giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio l' , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ha confermato il mancato scomputo di quanto percepito in acconto, per mero errore, ha poi sostenuto che la risoluzione del contratto era dovuta al recesso azionato dall'odierna opponente e non dalla convenuta, insistendo per la reiezione dell'opposizione e la condanna della Parte_1
al pagamento quantomeno della residua somma di €. 16.725,98 oltre interessi e spese, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Questi in estrema sintesi i fatti di causa.
Sull'onere della prova
Sono circostanze non contestate ed emergenti dalla documentazione versata in atti nonché dalle difese svolte dalle parti che a seguito dell'invio da parte della convenuta all'attrice del preventivo quest'ultima con lettera mail del 21/06/2021 aveva espunto da detto preventivo la parte relativa all'impianto elettrico e chiesto la compilazione del contratto per ottenere gli incentivi. Tale modifica di proposta non risulta che sia mai stata accettata dalla odierna convenuta, la quale, invece, ha dato per accettato il preventivo proposto espungendo le voci relative all'impianto elettrico. Successivamente, però, le parti non si sono trovate d'accordo sulle modalità esecutive e sulle macchine prescelte per l'impianto di climatizzazione, in
5 quanto l'attrice voleva una marca diversa di climatizzatori, mentre il progettista
Geom. a fronte di tale modifica ha manifestato apertamente la volontà di non CP_1
seguire più l'incarico. Questi i fatti non controversi ed emergenti dalla documentazione in atti.
A ciò si aggiunga che nell'introdurre il giudizio la parte attrice ha lamentato che buona parte delle voci richieste, come da fattura posta a fondamento del provvedimento monitorio opposto, non fossero state eseguite e che gli onorari richiesti per ogni singola voce fossero non congrui, ritenendo di aver pagato quanto dovuto per l'attività effettivamente svolta.
A fronte di ciò va evidenziato come l'onere probatorio sull'attività
effettivamente svolta dalla convenuta e la congruità degli importi richiesti gravasse e grava esclusivamente sull' Controparte_1
[...]
Sulla base della documentazione versata in atti e della espletata CTU, però, detto onere probatorio non risulta assolto.
Non può sfuggire, infatti, che quanto calcolato dal CTU come congruo per gli onorari dovuti in relazione all'attività svolta si basi su mere congetture del CTU il quale dà atto che a documentazione versata in atti non risulta sufficiente a comprovare l'attività effettivamente svolta, dalla convenuta facendo una riduzione forfettaria e discrezionale del 30% su ogni voce. Si legge, infatti nella CTU “….Sul
primo valore Qall.01 non si hanno in atti documenti comprovanti l'effettivo
svolgimento di questa prestazione, ma per esperienza personale ritengo che tale
valutazione sia stata effettivamente svolta, almeno in parte in quanto, è ragionevole
supporre che in una fase primaria del rapporto committente-professionista sia
emersa la necessità di conoscere, da parte del committente, l'entità economica
6 dell'intervento e che il professionista abbia dovuta fare le valutazioni del caso con
gli elementi sommari a disposizione. In mancanza comunque di documentazione
ritengo equa, per questa parte una riduzione del 30% su quanto richiesto …….Sul
secondo valore QbIII.01 va detto che anche qui, in atti non risulta esservi né la
relazione generale né quella specialistica, né i calcoli esecutivi, sono presenti
soltanto gli elaborati grafici (n° 4 disegni -2 planimetrie e 2 schemi). Per tale
motivo, attribuendo agli elaborati mancanti il peso del 30% del totale della
prestazione ritengo equa una riduzione di tale entità per questa parte di
notula…..Sul terzo valore QbIII.03 va detto che di tutti gli elaborati citati dalla
legge, è presente solo il computo metrico estimativo e mancano tutti gli altri.
Ritenendo tuttavia che l'elaborato presente è di gran lunga il più significativo rispetto agli altri e che costituisce l'impegno professionale maggiore, si ritiene che
si possa anche in questo caso applicare una riduzione solo del 30%....L'addendo
B1 si riferisce al compenso professionale derivante dai calcoli per i disposti di ex
Legge 10/91 e s.m.i., ovvero quella che comunemente viene definita “Relazione
energetica” la quale richiede un'analisi attenta delle dispersioni termiche e quindi
l'acquisizione delle caratteristiche dei materiale di cui è costituita la struttura in
esame. Qui la norma richiama, come parametro di calcolo, il costo di costruzione dell'immobile e i soggetti convenuti hanno dichiarato nella relazione di
accompagnamento di cui prima ho fatto cenno, di avere utilizzato per questa stima i
parametri suggeriti da un programma automatico che determina il costo di costruzione complessivo. (DEItipografia del Genio Civile)… Non condivido tale
stima perché va detto che la fonte a cui si è fatto riferimento per questa
valutazione è redatta dal Collegio degli Architetti e degli Ingegneri della provincia
di Milano, città in cui i costi risultano da sempre superiori a quelli di altre zone
7 d'Italia. Non avendo riferimenti più attendibili per l'area in cui si colloca il nostro
fabbricato (Comune di Castelfiorentino – FI) ho fatto riferimento alle tabelle
pubblicate per l'anno 2021 dall'Ordine degli Architetti della provincia di Grosseto
per edifici simili per tipologia costruttiva opportunamente maggiorate per il diverso
peso dei costi che si hanno nelle diverse provincie della Toscana. Pur dando una maggiorazione significativa dell'80% che tiene conto sia dei maggiori costi di
Firenze rispetto a Grosseto, sia per il tipo di finitura pregiata dell'immobile si
ottiene (533,00 x 1.8 = ͌) 960 € /m² molto diverso dalla stima proposta di € 1.464,00
€/m² Applicando il valore ridotto si stima il valore dell'edificio in 960 € /m² x 1.532
m²= € 1.470.720,00 Su tale più probabile valore, eseguendo il calcolo delle notula
relativo alla voce QbII21 Progettazione definitiva “Relazione energetica (Ex Legge
10/91 e s.m.i.)” si ottiene per gli impianti A, con grado di complessità 0,85, il
parametro base di 6,4118 % e valore della prestazione 0,03 da cui l'onorario
risulta: = 1.470.720,00 x 0,64118 x 0,85 x 0,03 = € 2.404,65 oltre alle C.F._1
spese in misura del 24,71% pari a € 594,09. Da cui il corrispettivo B1 ricalcolato ammonta a € 2.998,74…..L'addendo C1, che fa riferimento all'aumento percentuale
per prestazione parziale, richiama nella relazione esplicativa in atti, i disposti dell'art. 18 della Legge n. 143 del 02 marzo 1949. Considerazioni:
Sentito anche il parere di membri della Commissione Notule dell'Ordine degli
Ingegneri di Siena a cui appartengo, risulta che tale maggiorazione non è dovuta
a partire dall'entrata in vigore del D.M. 17 Giugno 2016,e D:L.gs 50/2016 ex D.M.
143 del 31 Ottobre 2013……….L'addendo D1 fa riferimento a prestazioni professionali aggiuntive a vacazione per l'effettuazione di “Sopralluoghi di natura
tecnica, effettuati sul posto per la valutazione dell'impianto esistente….omississ”. per un importo di ore 10 a € 81,86 /ora = € 816,60 Considerazioni: Non esiste
8 alcuna documentazione comprovante il lavoro svolto dal professionista in atti
riferito a questa prestazione ma è ragionevole supporre…Nella notula infine dopo
la somma dei quattro addendi, compaiono di nuovo le spese calcolate al 25% dell'onorario, ma tale voce è già stata considerata in precedenza per gli addendi
A1 e B1 e quindi non deve comparire ulteriormente…….In merito al compenso da stimare a parte per agli elaborati riguardanti l'impianto elettrico, (trattasi di n° 8 schemi) su una progettazione, quella dell'impianto elettrico, che è stata revocata dal
committente in un secondo momento, si stima un impegno di un tecnico specializzato
in 16 ore, da cui il valore della prestazione comprensivo delle spese risulta : Ore 16
x € 62,50/h = € 1.000,00 ONERI ACCESSORI 5% € 50,00 IVA 22% € 231,00
TOTALE € 1.281,00…” (v. CTU). Un'attenta lettura della CTU in combinato disposto con l'onere probatorio gravante sulla convenuta porta a concludere che l'effettivo dovuto come compensi ammonta al massimo ad €. 4.279,74, relativo al corrispettivo B1 e quello per gli elaborati riguardanti l'impianto elettrico, di cui €.
3.127,59 già versati dall'attrice in base alla documentazione in atti, con un residuo avere pari ad €. 1.152,15. Le altre voci, infatti, in assenza della prova, che doveva essere fornita dalla convenuta, che siano effettivamente state eseguite con modalità e tempi richiesti NON possono essere riconosciute.
L'opposizione, pertanto, all'esito della compiuta istruttoria si è rivelata parzialmente fondata e merita accoglimento con revoca del D.I. opposto e condanna dell'attrice al pagamento in favore della convenuta della residua somma di €. 1.152,15 ad oggi ancora dovuta.
Sulle spese di lite
9 Passando alla disamina delle spese di lite a fronte della reciproca soccombenza appaiono sussistenti i presupposti per una integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite ivi comprese quelle della fase monitoria.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste in capo a ciascuna parte in misura del 50% cadauna e liquidate come in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il D.I.
690/22 a suo tempo emesso accertando e dichiarando che in virtù del rapporto intercorso, detratto quanto già versato dall'opponente, residua un credito della convenuta pari ad €. 1.152,15, con condanna di parte attrice al pagamento di detta somma in favore della convenuta;
- visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite ivi comprese quelle di CTU poste definitivamente a carico di ciascuna parte in misura del 50% cadauna e liquidate come in corso di causa;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 28 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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