Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00408/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 408 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA NA IR, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
- dell'ordinanza di demolizione n. 492 del 23 novembre 2020 prot. n. 51544 del 23 novembre 2020 del Dirigente dell'area funzionale 4 del Comune di Nardò, notificata in data 16 dicembre 2020;
- ove occorra, della nota prot. 16539/07 del 12 aprile 2007, di comunicazione del parere istruttorio sulla dichiarazione di interesse alla definizione dell'illecito presentata in data 31 gennaio 2004 ed acquisita al protocollo comunale n. 4995 del 9 febbraio 2004 (pratica n. 458/cond 04);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Con i motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2021 :
- dell'ordinanza di demolizione n. 200 del 12 aprile 2021 prot. n. 17844 del 12 aprile 2021 del Dirigente dell'area tecnica funzionale 4 del Comune di Nardò, notificata in data 17 maggio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora IR è proprietaria di un’abitazione a Nardò ubicata in zona tipizzata dal PRG comunale come B/22 turistico residenziale, presso la quale nell’anno 2000 è stato realizzato, in assenza di titolo edilizio, il tamponamento della veranda.
Il dante causa della ricorrente nel 2004 ha presentato al Comune una dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della legge 326/2003 e della L.R. Puglia 28/2003. Il dirigente comunale, con nota prot. n. 16539/2007, ha comunicato il parere istruttorio contrario, perché la dichiarazione di interesse al condono non era stata perfezionata con la presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi.
Il procedimento di condono non si è concluso.
Con ordinanza 492/2020 il Comune di Nardò ha intimato la demolizione dell’abuso in ragione del ritenuto contrasto dell’intervento edilizio con la normativa in materia di condono.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/2001, art. 3 della L.n. n. 241/1990, L.n. 326/2003 e L.R. n. 28/2013. Eccesso e sviamento di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione art. 97 della Costituzione .
II. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione per altra ragione. Erroneità presupposti. Violazione e falsa applicazione L.n. 326/2003, L.R. n. 28/2003, art. 3 L.n. 241/90, P.P.T.R./Puglia, d.lgs. n. 42/2004, art. 59 delle N.T.A. del P.R.G.. Violazione dei principi di irretroattività delle leggi, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento del privato .
III. Violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis L.n. 241/90. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione ed erroneità presupposti per altra ragione. Violazione e falsa applicazione D.L. 269/2003, convertito in L.n. 326/03, L.R. n. 28/2003, art. 3 L.n. 241/90, PPTR/Puglia, d.lgs. n. 42/2004, art. 59 delle N.T.A. del P.R.G., principi di irretroattività delle leggi, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento del privato per altra ragione.
IV. Violazione art. 3 L.n. 241/1990 per altro profilo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia .
In pendenza di giudizio il Comune ha assunto l’ordinanza di demolizione n. 200 del 12 aprile 2021, con la quale:
- ha archiviato la pratica di condono n. 458/04, in ragione dell’assenza della domanda di condono edilizio prescritta dall’art. 32, comma 32 del D.L. n. 269/2003 e della presunta non riconducibilità dell’abuso alle tipologie ammesse dalla L. 326/2003 (4-5-6 allegato 1);
- ha disposto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 492/2020 perché assunta nei confronti dell’originario proprietario che aveva chiesto il condono anziché all’attuale intestataria del bene (l’odierna ricorrente);
- ha ordinato a quest’ultima la rimozione dell’abuso.
Con motivi aggiunti depositati in data 7 luglio 2021 la ricorrente ha impugnato l’intervenuta ordinanza, censurandola per i seguenti motivi:
I. Illegittimità derivata . La deducente ripropone e trascrive i motivi di ricorso già articolati avverso la prima ordinanza, rilevando che gli stessi si riverberano – in ragione del rapporto di consequenzialità – sul nuovo provvedimento comunale;
II. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. Erroneità presupposti. Violazione L.n. 326/2003, L.R. n. 28/2003, art. 3 L.n. 241/90, P.P.T.R./Puglia, d.lgs. n. 42/2004, art. 59 delle N.T.A. del P.R.G. e d.P.R. n. 380/2001. Violazione principi di irretroattività delle leggi, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento privato. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione art. 97 Cost .
La ricorrente deduce l’illegittimità dell’archiviazione della pratica di condono disposta in ragione della mancata presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi ai sensi dell’art. 32, comma 32 del D.L. 69/2003; rileva che la manifestazione di interesse prodotta ai sensi della legge regionale già conteneva tutti gli elementi necessari per istruire la domanda, sicché l’elemento ostativo opposto dal Comune costituisce un evidente illegittimo aggravamento del procedimento. Il provvedimento comunale, inoltre, fa riferimento ad un imprecisato “vincolo paesaggistico”, che non specifica. Né vengono esplicitate le ragioni di contrasto dell’opera con le previsioni urbanistiche. L’abuso risale all’anno 2000, quindi ad epoca anteriore all’entrata in vigore del divieto di sanatoria degli abusi che comportano aumento di volume e superficie utile e del vincolo paesaggistico introdotto dal PTTR.
III. Violazione degli articoli 7, 8 e 10 bis L.n. 241/90. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione ed erroneità presupposti per altra ragione. Violazione e falsa applicazione D.L. 269/2003, convertito in L.n. 326/03, L.R. n. 28/2003, art. 3 L.n. 241/90, PPTR/Puglia, d.lgs. n. 42/2004, art. 59 delle N.T.A. del P.R.G., principi di irretroattività delle leggi, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento del privato per altra ragione .
L’ordinanza non tiene in considerazione gli argomenti formulati nel ricorso introduttivo dell’odierno giudizio avverso il precedente provvedimento impugnato, che costituiscono momento partecipativo del privato al procedimento amministrativo;
IV. Violazione art. 3 L.n. 241/1990 per altro profilo. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto d’istruttoria. Violazione del principio di affidamento nell’esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia .
Il Comune non ha assolto all’obbligo di motivazione rafforzata circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico all’adozione della sanzione demolitoria rispetto ad un intervento edilizio realizzato due decenni prima.
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01 per altro profilo. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria sotto altro profilo .
L’ordinanza impugnata, nella parte in cui impone la demolizione dell’abuso, è altresì illegittima in quanto non reca alcuna indicazione in merito all’area di sedime e a quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che dovrebbero essere acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza.
Il Comune di Nardò, pur destinatario di regolare notifica, non si è costituito in giudizio.
Con memoria conclusiva la ricorrente ha dichiarato che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile in ragione del sopravvenuto annullamento dell’ordinanza impugnata; essendo tale atto in autotutela intervenuto solo dopo la proposizione del giudizio ha insistito peraltro per la condanna del Comune alle spese. Ha poi ribadito le censure articolate nei motivi aggiunti.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026 e ivi trattenuto in decisione.
In via preliminare va dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il provvedimento impugnato è stato annullato in pendenza di giudizio e sostituito dalla successiva ordinanza, pure avversata, sulla quale si è trasferito l’interesse ad agire.
I motivi aggiunti vanno respinti.
Il provvedimento di archiviazione dell’istanza di condono ha natura di atto plurimotivato.
La principale ragione del provvedimento negativo è data dal fatto che la dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi presentata in data 9 febbraio 2004 ai sensi della L.R. 28/2003 dal dante causa della ricorrente non è stata confermata dalla presentazione della vera e propria domanda di condono edilizio prescritta dall’art. 32, comma 32 del D.L. 269/2003, che ne prevedeva espressamente la presentazione “a pena di decadenza” entro il termine del 10 dicembre 2004.
L’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269) così dispone:
“ 1. Fermo restando il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi nella Regione Puglia, i soggetti aventi titolo che intendano avvalersi del beneficio di legge devono presentare al Comune, competente per territorio, una formale dichiarazione di interesse alla sanatoria entro e non oltre il 31 gennaio 2004, con l'indicazione delle relative particelle catastali e ogni altro dato utile per evincere la localizzazione e l'estensione degli immobili da sanare, nonché l'analitica descrizione delle opere realizzate, con allegata idonea documentazione fotografica, asseverata da un tecnico iscritto in un Albo professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni (ora articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
2. La tempestiva presentazione, a pena di decadenza nel termine di cui al comma 1, della suddetta dichiarazione di interesse, con la relativa documentazione fotografica asseverata in ordine alla localizzazione, consistenza e stato delle opere, costituisce condizione di procedibilità della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge .”
Come già evidenziato da precedenti pronunce di questo TAR, “" il provvedimento (di archiviazione della pratica di condono impugnato in quella sede, ndr) ha dato [...] corretta applicazione all'art. 32, co. 32, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, il quale pone in capo all'istante l'onere di presentare al Comune competente la domanda relativa alla definizione dell'illecito entro termini perentori. La norma, invero, prevede esplicitamente che il termine del 10 dicembre 2004 debba essere osservato "a pena di decadenza". Né a tale adempimento può sopperire la presentazione della mera dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi prevista dalla legislazione regionale, attesa la differente natura di tale atto rispetto alla vera e propria domanda di condono.
A fronte del mancato rispetto, nella presentazione della domanda di definizione dell'illecito, del termine perentorio previsto dal d.l. n. 269/2003, l'adozione di un provvedimento di archiviazione era pertanto un atto dovuto” (T.a.r. Lecce, III, 20 settembre 2008, n. 2649).
b) la legge regionale pugliese n. 28 del 23 dicembre 2003, d'altronde, disciplinando all'art. 1 le modalità relative alla presentazione della dichiarazione di interesse al condono, specificamente puntualizzava, da un lato, che "fermo" rimaneva "il termine ultimo previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la presentazione della domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi", e, dall'altro, che "la definizione degli illeciti edilizi" era "comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge", tra i quali, ovviamente e principalmente, v'era la formale domanda di condono.
c) la dichiarazione di interesse al condono, d'altronde, a differenza di quanto pur suggestivamente sostenuto dalla difesa del De., aveva contenuto -oltre che natura- diverso e più 'ridotto' rispetto alla domanda di condono, come chiaramente emerge da un confronto fra le previsioni del citato art. 1 l.r. n. 28 del 2003 e di quelle dell'art. 32, commi 32 e 35, d.l. n. 269 del 2003 (che impongono, tra l'altro, l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori e una dichiarazione del richiedente relativa alle opere di cui si chiede la sanatoria e allo stato dei lavori resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
È dunque da escludere l'ipotesi di una fungibilità tra le due diverse domande, sicuramente non riconducibile al generico richiamo, nella dichiarazione in parola, all'art. 32 l. n. 326 del 2003, solo indicativo della circostanza che il condono per il quale si manifestava l'interesse era appunto da quella previsione disciplinato. ” (T.A.R. Puglia, Lecce sez. III, 17 gennaio 2013, n. 79).
Si tratta di un elemento ostativo che non risulta scalfito dalle censure dedotte nel gravame, che va quindi respinto.
Infatti nel caso di provvedimento plurimotivato “" per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento", sicché "il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze" (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437" (Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 11/2023; in terminis, tra le tante, Consiglio di Stato, sezione VI, 29 maggio 2024) .” (Cons. Stato, Sez. III, 14 novembre 2025, n. 8924).
Va comunque respinta la censura che si appunta sulla violazione delle garanzie partecipative, atteso da un lato che l’archiviazione della domanda di condono è stata adottata per una ragione già evidenziata nella prima ordinanza, annullata dall’amministrazione in autotutela. Per quanto riguarda invece l’ordine di demolizione, per orientamento interpretativo consolidato, richiamato dalla stessa ricorrente, l’ordinanza di demolizione non necessita di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che, trattandosi di atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato, la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso; trova altresì applicazione l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, secondo cui la violazione di norme sul procedimento non comporta conseguenze nel caso in cui, come quello che qui ricorre, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Risultano ugualmente destituite di fondamento le ulteriori censure mosse avverso l’ordine di demolizione.
Anzitutto, con riguardo alla mancata individuazione – da parte del Comune – dell’interesse pubblico alla rimozione dell’opera abusiva, va richiamato il consolidato orientamento interpretativo, ribadito anche da recente pronuncia del giudice d’appello: “ Secondo i principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e/o giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso (Cons. Stato, n. 3001 del 2023; id. n. 755 del 2023; id. n. 9656 del 2023).
Tale principio non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (Cons. Stato, n. 7015 del 2020; id. n. 6023 del 2020; id. n. 4725 del 2020; id n. 6498 del 2020).
Va quindi ribadito quanto sostenuto dal T.A.R., secondo cui: “L’ordinanza di demolizione costituisce, infatti, una misura di carattere reale volta a reprimere un illecito di natura permanente e ciò legittima l’individuazione del proprietario tra i soggetti che simile illecito è onerato a rimuovere (cfr., per il principio, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17.10.2017, n. 9)”.” (Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2026, n. 444).
Con riguardo poi alla mancata specifica individuazione del bene e dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza, va rilevato che l’atto comunale correttamente richiama il suo destinatario in ordine alle sanzioni acquisitiva e pecuniaria previste dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 in caso di inottemperanza. L’elemento necessario per un’ordinanza di ripristino legittima è la descrizione delle opere abusive, in modo tale da permettere al privato da identificarle e eliminarle spontaneamente e l’avvertimento delle sanzioni previste dalla legge; per contro non è necessaria la specifica delimitazione dell’area da acquisire in caso di mancata demolizione.
“ È consolidata, infatti, la giurisprudenza secondo cui l’individuazione dell’area da acquisirsi non deve essere necessariamente contenuta nel provvedimento di ingiunzione di demolizione, potendo essere riportata nel momento in cui si procede all’acquisizione del bene. L’omessa indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’area che viene acquisita di diritto al patrimonio del Comune ai sensi dell’articolo 31, comma 3 del d.p.r. 380 del 2001 in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione non costituisce quindi ragione di illegittimità dell’ordinanza stessa, dato che la posizione del destinatario dell’ingiunzione è tutelata dalla previsione di un successivo distinto procedimento di acquisizione dell’area (cfr. tra le molte, Cons. St., sez. VI, n. 755/2018). ” (Cons. Stato, Sez. I, parere 4 febbraio 2022, n. 221; TRGA Bolzano, 17 dicembre 2024, n. 296; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 13 febbraio 2025, n. 312).
Nulla va disposto per le spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, respinge i motivi aggiunti.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
EN AR, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | NI CA |
IL SEGRETARIO