TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 310
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione normativa edilizia e amministrativa

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata in autotutela.

  • Inammissibile
    Illegittimità della nota del parere istruttorio

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impugnata in autotutela.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le censure sono state respinte in quanto l'archiviazione della pratica di condono è dovuta alla mancata presentazione della domanda di condono entro i termini di legge, rendendo l'atto di archiviazione dovuto. Inoltre, l'ordinanza di demolizione non necessita di comunicazione preventiva di avvio del procedimento e non richiede motivazione rafforzata sull'interesse pubblico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità presupposti, violazione normativa e principi

    Le censure sono state respinte in quanto l'archiviazione della pratica di condono è dovuta alla mancata presentazione della domanda di condono entro i termini di legge, rendendo l'atto di archiviazione dovuto. Inoltre, l'ordinanza di demolizione non necessita di comunicazione preventiva di avvio del procedimento e non richiede motivazione rafforzata sull'interesse pubblico.

  • Rigettato
    Violazione garanzie partecipative

    L'archiviazione della domanda di condono è stata adottata per una ragione già evidenziata nella prima ordinanza. L'ordinanza di demolizione non necessita di comunicazione preventiva di avvio del procedimento in quanto atto dovuto e vincolato. Si applica l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione principio di affidamento

    Il provvedimento di ingiunzione di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, anche se interviene tardivamente.

  • Rigettato
    Violazione art. 31 d.P.R. 380/01, eccesso di potere, difetto di istruttoria

    L'atto comunale richiama correttamente le sanzioni acquisitiva e pecuniaria previste dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001. L'individuazione dell'area da acquisire non deve essere contenuta nell'ordinanza di demolizione, potendo essere riportata nel momento in cui si procede all'acquisizione del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 310
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 310
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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