TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5998 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(Germania) il 06/07/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diego
Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Domusnovas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_1 tuttavia il Sig. delega sin d'ora la sig.ra ad occuparsi delle CP_1 Pt_1 questioni burocratico/amministrative della minore, potendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apporre firme e rilasciare autorizzazioni individualmente, per quanto concerne i rapporti con la scuola, la richiesta di documenti alle istituzioni e nei rapporti con la sanità pubblica.
La sig.ra è anche sin d'ora autorizzata, per ragioni di eventuale urgenza, Pt_1 ad assumere individualmente decisioni sanitarie per Pt_1
3) La casa coniugale verrà assegnata alla per abitarvi unitamente alla figlia Pt_1 che manterrà la residenza anagrafica presso il domicilio materno.
4) Il padre, previ accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, potrà esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti condizioni, sia in Sardegna che anche presso di lui in Corsica.
Pag. 2 di 3 In Sardegna: liberamente in occasione dei suoi rientri in Sardegna nel corso dell'anno ed in ogni caso per almeno due giorni consecutivi per il Natale e la Pasqua e fino ad un mese durante le ferie estive.
In Corsica: durante le ferie estive e il Natale e la Pasqua, od anche in altri periodi in caso di accordo tra i genitori, potrà trascorrere lunghi periodi Pt_1 in Corsica presso il padre, anche di un mese nell'estate.
In occasione di detti lunghi soggiorni di in Corsica, anche per ragioni Pt_1 legate all'assistenza sanitaria, i coniugi, d'accordo, stabiliscono possa provvisoriamente venire spostata la residenza di presso il padre. Pt_1
5) Il rimarrà gravato in via esclusiva dall'onere del mutuo e della rata CP_1 del prestito per la casa coniugale per complessivi € 500,00, e si obbliga a corrispondere mensilmente alla entro il giorno cinque di ogni mese, un Pt_1 assegno di € 500,00 quale contributo al mantenimento della minore.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Nel mese in cui starà presso il padre, questi non verserà l'assegno per la Pt_1 minore alla Pt_1
L'assegno unico verrà percepito al 50% dalle parti.
6) Spese mediche, straordinarie non coperte dal servizio S.N. ed eventuali extra saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in conformità alle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
7) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5998 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(Germania) il 06/07/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diego
Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Domusnovas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Pt_1 tuttavia il Sig. delega sin d'ora la sig.ra ad occuparsi delle CP_1 Pt_1 questioni burocratico/amministrative della minore, potendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apporre firme e rilasciare autorizzazioni individualmente, per quanto concerne i rapporti con la scuola, la richiesta di documenti alle istituzioni e nei rapporti con la sanità pubblica.
La sig.ra è anche sin d'ora autorizzata, per ragioni di eventuale urgenza, Pt_1 ad assumere individualmente decisioni sanitarie per Pt_1
3) La casa coniugale verrà assegnata alla per abitarvi unitamente alla figlia Pt_1 che manterrà la residenza anagrafica presso il domicilio materno.
4) Il padre, previ accordi con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore, potrà esercitare il diritto di visita, secondo le seguenti condizioni, sia in Sardegna che anche presso di lui in Corsica.
Pag. 2 di 3 In Sardegna: liberamente in occasione dei suoi rientri in Sardegna nel corso dell'anno ed in ogni caso per almeno due giorni consecutivi per il Natale e la Pasqua e fino ad un mese durante le ferie estive.
In Corsica: durante le ferie estive e il Natale e la Pasqua, od anche in altri periodi in caso di accordo tra i genitori, potrà trascorrere lunghi periodi Pt_1 in Corsica presso il padre, anche di un mese nell'estate.
In occasione di detti lunghi soggiorni di in Corsica, anche per ragioni Pt_1 legate all'assistenza sanitaria, i coniugi, d'accordo, stabiliscono possa provvisoriamente venire spostata la residenza di presso il padre. Pt_1
5) Il rimarrà gravato in via esclusiva dall'onere del mutuo e della rata CP_1 del prestito per la casa coniugale per complessivi € 500,00, e si obbliga a corrispondere mensilmente alla entro il giorno cinque di ogni mese, un Pt_1 assegno di € 500,00 quale contributo al mantenimento della minore.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Nel mese in cui starà presso il padre, questi non verserà l'assegno per la Pt_1 minore alla Pt_1
L'assegno unico verrà percepito al 50% dalle parti.
6) Spese mediche, straordinarie non coperte dal servizio S.N. ed eventuali extra saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, in conformità alle linee guida pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
7) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3