Sentenza 8 maggio 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente di sezione penale del Tribunale, che abbia deciso ed accolto la dichiarazione di astensione di un giudice monocratico, provvedendo, altresì, ad assegnare la causa ad altro giudice, non rientrando detto provvedimento nel novero degli atti impugnabili in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2002, n. 23355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23355 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 08/05/2002
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 1351
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 16409/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da CO VI contro il decreto 21 marzo 2001 del Presidente della sezione penale del Tribunale di Ariano Irpino. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. CO VI ricorre contro il provvedimento in epigrafe con cui il Presidente della sezione penale del Tribunale di Ariano Irpino, a seguito della dichiarazione di astensione del dott. Federico IO, giudice monocratico, ha disposto l'assegnazione della causa al dott. Lucio Romano.
Deduce che sulla dichiarazione di astensione non può decidere un presidente di sezione ma il presidente del Tribunale e che comunque l'accoglimento di tale dichiarazione deve essere sorretto da adeguata motivazione.
2. Il ricorso è inammassibile.
Va intanto rilevato che il provvedimento in esame, a volerlo esaminare nel merito, appare adottato da organo abilitato ad emanarlo, anche su delega verbale, ai sensi dell'art. 47 quater dell'ordinamento giudiziario e che la sua motivazione è implicita, essendo redatto in calce al verbale di udienza in cui sono riportate le ragioni per cui il dott. IO ha ritenuto di doversi astenere.
3. Ma ciò che rileva è che il decreto in parola non è annoverato tra gli atti impugnabili con ricorso in Cassazione e che suoi eventuali vizi non influirebbero sulla validità dell'assegnazione e quindi sul processo ai sensi dell'art. 33 c.p.p.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in cinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2002