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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7357 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott. Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4364/2017 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.03.2025 all'esito della trattazione orale tra c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monzambano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Lucia Maoli (c.f. ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura estesa in calce all'atto di citazione in appello. Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c. Appellante Email_1
e
, (c.f. ; P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Parma ed elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 288, presso lo studio dell'Avv. Luigi Strano (c.f.
), che la rappresenta e difende come da procura estesa in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello. Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0632651606 all'indirizzo p.e.c.
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DO (c.f. P. VA , in Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'Avv. Guido Foglia (c.f. , che la rappresenta e difende C.F._3
1 disgiuntamente con l'all'avv. Anthony Perotto (c.f. ) come da C.F._4 procura estesa in calce all'atto di citazione in appello. I difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 066790966 all'indirizzo p.e.c. e Email_3
Email_4
[...]
(c.f. , in persona del legale
[...] Controparte_3 P.IVA_6 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura alle liti dagli Avv. Massimo Chioda (c.f. e dall'Avv. Roberto Otti (c.f. C.F._5
) presso il cui studio sito in Roma alla via Ferrari n. 35 elegge C.F._6 domicilio. I difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0392314169 all'indirizzo p.e.c. Email_5
(P.IVA , in persona del suo Controparte_4 P.IVA_7 procuratore ad negotia con sede legale in Bologna, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Matteo Mungari (c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura estesa in C.F._7 calce all'atto di citazione in appello. Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 068845292 all'indirizzo p.e.c.
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(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_8 tempore, con sede legale a Mogliano Veneto, elettivamente domiciliata in Roma, via Guido d'Arezzo n. 32, presso lo studio dell'Avv. Matteo Mungari (c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura estesa in C.F._7 calce all'atto di citazione in appello. Il difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 068845292 all'indirizzo p.e.c.
Appellati Email_6
Controparte_6 Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
- Appellati contumaci–
nonché
(c.f. con sede legale in Milano ed Controparte_11 P.IVA_5 elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'Avv. Guido Foglia (c.f. , che la rappresenta e difende C.F._3
2 disgiuntamente all'avv. Anthony Perotto (c.f. ) come da C.F._4 procura estesa in calce all'atto di citazione in appello. I difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c.
e Email_3 Email_7
Intervenuta
Oggetto: Appalto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva avanti al Tribunale di Roma la Controparte_1 per ottenere quanto spettantele in relazione al lamentato Parte_1 inadempimento della stazione appaltante e alle riserve apposte al contratto di appalto stipulato l'8 gennaio 2007 repertorio 59793 avente ad oggetto “ammodernamento e adeguamento alle norme CNR, soluzione 3+3 corsie per senso di marcia, oltre corsie d'emergenza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, Tronco 1 – Tratto 5° - Lotto 4° dal km 47+800 al km 53+800”.
Si costituiva nel giudizio la rappresentando di aver esattamente Parte_1 adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali, contestando la fondatezza delle riserve apposte dalla controparte e chiedendo e ottenendo di chiamare in causa l'autore del progetto, ossia la in Controparte_12 proprio e quale capogruppo – mandataria dell'ATI con la .rl. e la CP_13 [...]
Controparte_14
La si costituiva Controparte_12 rappresentando di aver correttamente svolto l'incarico progettuale commessole, contestando ogni domanda proposta nei suoi confronti e, comunque, chiedendo e ottenendo di chiamare in causa i propri assicuratori.
Le imprese assicurative chiamate in causa si costituivano formulando le rituali eccezioni in ordine all'operatività, ai limiti e all'efficacia delle polizze azionate e contestando la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_12
[...]
Con la sentenza impugnata n. 6976/2017, il Tribunale di Roma condannava la a pagare in favore della Controparte_12 [...] le spese processuali Controparte_8 Controparte_8 liquidate in euro 20.000,00 oltre oneri previdenziali e tributari;
in parziale accoglimento della domanda attorea e in relazione alle formulate riserve, sulla base delle risultanze delle CCTTUU espletate nel giudizio di primo grado, riconosceva le ragioni del credito per complessivi euro 14.000.000,00, condannando la Parte_1
a pagare in favore dell'attrice la predetta cifra;
poneva le già Controparte_1 liquidate spese di CTU a carico della convenuta on obbligo di rifusione Parte_1 in capo alla condannava a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 le spese processuali liquidate in euro 121.500,00 oltre oneri Controparte_1 previdenziali e tributari;
condannava a pagare in favore dei chiamati in Parte_1 causa , Parte_2 Controparte_5 [...]
HDI – Gerling Industrie Versicherung Insurance PLC le spese Controparte_4 processuali liquidate per ciascuno in euro 45.000,00 oltre oneri previdenziali e tributari.
3 Avverso detta sentenza insorgeva domandando la riforma della Parte_1 sentenza e, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti riconosciuti in euro 14.000.000,00.
In particolare, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
- in via principale accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata dichiarando che nulla è dovuto da alla controparte Pt_1 CP_1 [...] anche in punto di spese di lite come liquidate dal giudice di primo grado;
CP_1
- in via subordinata in caso di non accoglimento dell'appello rideterminare gli importi riconosciuti nella sentenza di primo grado pari ad euro 14.000.000,00 nella misura minore indicata nell'atto di appello.
L'appellante principale chiedeva altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c., istanza che veniva respinta da questa Corte con provvedimento del 9/03/2018.
Si costituiva per resistere la la quale, contestando i motivi Controparte_1 di impugnazione formulati da chiedeva il rigetto dell'appello formulando Parte_1 altresì appello incidentale in ordine al quantum determinato nella sentenza impugnata chiedendo che lo stesso venisse rideterminato in euro 29.760.852,69 ovvero, in via subordinata,che venisse riconosciuto alla società il pagamento di ulteriori euro 2.598.050,77 rispetto a quanto liquidato nella sentenza di primo grado e, comunque, che l'eventuale importo ritenuto dal giudice dell'impugnazione fosse valutato eventualmente anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi fino al soddisfo.
Si sono altresì costituite la , la Parte_2 [...]
, la e la Controparte_15 Controparte_4 Controparte_5
, società chiamate in causa in primo grado a garanzia delle obbligazioni
[...] risarcitorie eventualmente riferibili al progettista Controparte_12
[...]
La in proprio e quale Controparte_12 capogruppo – mandataria dell'ATI con la e la CP_16 Controparte_14 la la Controparte_8 [...]
e la rimanevano contumaci. Controparte_9 Controparte_10
Interveniva inoltre la in qualità di cessionaria Controparte_11 CP_11 dei diritti e degli obblighi relativi alle polizze che facevano capo agli Parte_2
, tra le quali quella oggetto del presente giudizio.
[...]
La causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini all'udienza dell'8 marzo 2023.
Con ordinanza del 12/7/2023 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto la Corte riteneva necessario l'espletamento di una nuova CTU contabile al fine di determinare l'incidenza degli importi di cui alle riserve 5, 7, 8 e 9 oggetto dell'appello atteso che la perizia espletata in primo grado aveva determinato in via equitativa gli importi per un maggior numero di riserve, affidando l'incarico al prof. Persona_1
A seguito del deposito della ctu la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26/3/2025.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L' – con il primo rilievo - impugna la sentenza di primo grado Parte_1 deducendo che il giudice avrebbe omesso di verificare l'insussistenza della responsabilità di in ordine agli eventi che avrebbero rallentato i ritmi produttivi Pt_1 del cantiere nonché il nesso eziologico tra l'anomalo andamento e la ridotta produzione del cantiere stesso.
in particolare, lamenta che il Tribunale abbia acriticamente aderito alle Pt_1 risultanze della ctu (CTU ing. , consulenza tecnico-ingegneristica) che non Per_2 avrebbe verificato le cause e la responsabilità dei rallentamenti produttivi.
Il motivo è infondato per due ordini di ragioni.
Il rilievo, ai limiti dell'ammissibilità, censura del tutto genericamente le risultanze della CTU ingegneristica richiamando i precedenti atti di parte e le critiche già proposte in primo grado e chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica.
Vale poi osservare che il CTU, ing. ebbe già ad esaminare le Per_2 osservazioni dei consulenti tecnici di parte di rispondendo ad esse in maniera Pt_1 totalmente esaustiva (si veda la ctu pagg. 11 e segg.).
Ora, essendosi fatto carico il CTU di esaminare e confutare i rilievi di parte, il Giudice di merito può senz'altro rinviare alle osservazioni del CTU (Cass. 14 maggio 2014, n. 10599) che, nel caso di specie, si distinguono per una dettagliata e approfondita disamina. In effetti, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.” (Cass. 7 luglio 2009, n. 15904).
In questo quadro la mera, e altresì generica, reiterazione di doglianze già ampiamente disattese nelle esaustive risposte alle osservazioni del CTU ingegneristico rende il motivo palesemente infondato.
Con un secondo gruppo di censure contesta la quantificazione del Pt_1 danno operato dalla sentenza di primo grado che, attingendo alla CTU contabile, ha liquidato il danno in una misura mediana tra un minimo ed un massimo indicati dal consulente d'ufficio.
Il motivo di appello principale di va trattato congiuntamente con l'appello Pt_1 incidentale della avente anch'esso ad oggetto la determinazione CP_1 quantitativa del danno.
Va premesso che la consulenza tecnica ingegneristica non ha rilevato carenze quantitative o qualitative delle lavorazioni poste in essere dalla società appaltatrice relativamente alle opere appaltate (Galleria Sant'Angelo, Galleria San Michele, Viadotto Tanagro, Viadotto Molino), circostanza che trova conferma nella condotta di che sotto tali profili non ha lamentato alcuna violazione del programma Pt_1 negoziale e non ha formalizzato alcuna contestazione normalmente propedeutica all'esercizio della potestà risolutiva riconosciuta alle stazioni appaltanti pubbliche.
5 Ciò detto, in relazione alle censure proposte dalle parti in ordine alla determinazione del danno, la Corte ha ritenuto di dover disporre una nuova ctu contabile in sostituzione di quella disposta dal giudice di prime cure.
La suddetta CTU ha accertato che i danni relativi alle riserve iscritte sono stati i seguenti (v. pag. 62 elaborato peritale prof. : Per_1
riserva n. 5 € 13.207.308,59 oltre a € 297.934,11 per indisponibilità siti riserva n. 7 € 18.760,00
riserva n. 8 € 24.977,14
riserva n. 9 € 343.295,24 per un totale complessivo di € 13.892.275,08.
Il CTU ha minuziosamente, con un elaborato puntuale e scevro da vizi logici, affrontato con metodo analitico la tematica della quantificazione delle riserve.
L'elaborato peritale in questione (che peraltro addita un importo delle riserve di poco inferiore a quello stabilito dal Tribunale) appare assolutamente convincente anche perché ha, con precisione e puntualità, risposto alle osservazioni dei consulenti di parte (in proposito si rinvia all'elaborato peritale le cui considerazioni devono qui intendersi integralmente riportate: si vedano pagg. 12 e segg.
“Osservazioni di Parte ). Pt_1
In proposito, poi, dato che il CTU ha esaminato e confutato i rilievi di parte, il Giudice di merito può senz'altro rinviare alle osservazioni del CTU (Cass. 14 maggio 2014, n. 10599). In effetti, come dianzi osservato, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Cass. 7 luglio 2009, n. 15904).
Lo stesso principio giurisprudenziale torna applicabile alle doglianze proposte dalla (si vedano le pagg. 32 e segg. ctu, “Osservazioni di Parte ). CP_1 CP_1
. Con altro motivo di appello lamenta l'errata liquidazione delle spese Pt_1 processuali determinate dal Tribunale in € 121.500,00 di cui € 1.500,00 per esborsi.
Il motivo è infondato.
Come si è visto, la quantificazione delle riserve operata dal Tribunale (14 milioni euro) è pressoché uguale a quella accertata nel presente grado del giudizio (cfr. supra).
In questo quadro, il valore della causa si colloca – per entrambi i gradi del giudizio – nello scaglione compreso tra € 8.000.001 ed € 16.000.000.
Ora, in primo luogo, non è ravvisabile alcuna violazione di legge da parte del Tribunale posto che la liquidazione non supera il compenso massimo (125.071,00).
Poi, sotto il profilo di una valutazione di merito, la liquidazione delle spese in prossimità del massimo è ampiamente giustificata dalla notevole complessità istruttoria della causa che ha richiesto due consulenze tecniche e, altresì, in ragione, oltre che dai molteplici e difficoltosi accertamenti in fatto, delle non semplici valutazioni economiche sottese alla regolamentazione dell'appalto pubblico oggetto di giudizio.
Conclusivamente, quindi, in parziale accoglimento dell'appello principale di e dell'appello incidentale di e quindi in parziale riforma della Pt_1 CP_1 sentenza impugnata, deve essere condannata a pagare alla società Pt_1 CP_1
6 la complessiva somma di € 13.892.275,08 oltre interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata anno per anno sulla scorta degli indici ISTAT FOI, dalla domanda fino alla presente sentenza (Cass. 30 settembre 2016, n. 19604); sulla somma così determinata decorrono interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese del presente grado – nel rapporto processuale - CP_17 seguono l'esito complessivo del giudizio (la somma cui è stata condannata a Pt_1 seguito del presente appello è pressochè identica a quella cui è stata condannata in primo grado) e si liquidano come in dispositivo. La spese vanno compensate in relazione agli altri rapporti processuali non essendo stati svolti, nei confronti delle altre appellate, motivi di doglianza.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello principale proposto da sull'appello Parte_1 incidentale proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Roma n. 6976 dell'anno 2017, così decide in parziale riforma della stessa:
a) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 di € 13.892.275,08 oltre interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT FOI, dalla domanda fino alla presente sentenza;
sulla somma così determinata decorrono interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo effettivo;
b) conferma nel resto;
c) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado che liquida in € 98.000,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, oltre al pagamento delle spese della ctu, compensandole nel resto. Roma, li 12 novembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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