Articolo 19 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 gennaio 1870
Art. 19.

E' la Ragioneria generale incaricata della formazione delle situazioni del Tesoro e finanziarie, e di predisporre, sulle proposte e cogli elementi trasmessi dai singoli Ministeri a quello delle Finanze, il progetto dei bilanci da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

E' pure incaricata di preparare al termine di ogni anno finanziario i bilanci consuntivi dell'amministrazione dello Stato.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870