Ordinanza collegiale 3 dicembre 2025
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 15/04/2026, n. 6822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6822 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10947 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del visto di ingresso emesso dall’Ambasciata d’Italia a Tunisi in data 28 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. IO PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
(i) secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato e dalla relazione depositata dall’Amministrazione resistente, l’istanza di visto è stata respinta in ragione della “mancata ricezione della conferma all’assunzione da parte del datore di lavoro”;
(ii) ai sensi dell’art. 22, comma 5 quinquies del d.lgs. 286/1998 (come riformato dal d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024), la mancata conferma del datore di lavoro determina la revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato;
(iii) come anche evidenziato nella relazione sui fatti di causa redatta dalla Sede diplomatica, la mancata conferma del datore di lavoro (e la conseguente revoca del nulla osta) vincola l’esito negativo della richiesta di visto di ingresso nel territorio dello Stato;
Ritenuto che:
(i) le doglianze proposte dal ricorrente nel primo motivo di ricorso (attinenti all’inapplicabilità ratione temporis della normativa sopra citata al procedimento in questione) non possano prescindere dall’impugnazione della revoca del nulla osta, da proporre nei confronti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Ravenna, trattandosi di procedimento di competenza di tale ultima Amministrazione (il che, si rileva incidentalmente, può incidere anche sull’individuazione del TAR territorialmente competente, secondo la più recente giurisprudenza amministrativa: cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. III, sentenza n. 512/2026; Tar Lazio, Sez. I ter, ordinanza 3104/2026; Tar Veneto, sez. III, ordinanza n. 1574/2025);
(ii) il secondo motivo di ricorso, concernente l’asserita violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, debba essere respinto, considerato che l’Amministrazione non era tenuta a tale adempimento, in seguito alle innovazioni normative introdotte con d.l. 145/2024 (conv. con mod. in l. 187/2024) ed attesa la natura vincolata della decisione, alla luce di quanto sopra esposto;
(iii) la peculiarità della fattispecie giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IO PE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PE | RA RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.