Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 24/02/2026, n. 617
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccessiva durata dell'attività di verifica e accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli accessi dei verificatori siano durati un solo giorno, ben entro i limiti di legge. Inoltre, l'avviso di accertamento è stato notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata traduzione in lingua inglese

    La Corte ha ritenuto che non sia stata fornita prova dell'incapacità del legale rappresentante di comprendere la lingua italiana. Inoltre, non esiste una norma che imponga la traduzione degli atti amministrativi in lingua straniera, salvo specifiche eccezioni. La costituzione in giudizio della società ha sanato eventuali vizi. Infine, il Regolamento UE n. 1393/07 non si applica alla materia fiscale.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha chiarito che l'accertamento induttivo puro è legittimo ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. g) L. n. 190/14 in caso di mancato collegamento al totalizzatore nazionale e mancata adesione alla procedura di regolarizzazione. I documenti prodotti sono stati ritenuti inidonei o irrilevanti ai fini del calcolo analitico. La perizia giurata non ha affrontato profili contabili o fiscali.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accertamento induttivo puro

    La Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo puro ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. g) L. n. 190/14, in quanto l'operatore non era collegato al totalizzatore nazionale né aveva aderito alla procedura di regolarizzazione. L'esclusione dell'art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11 rende irrilevanti i documenti prodotti per un calcolo analitico.

  • Rigettato
    Mancata applicazione delle aliquote analitiche

    La legittimità dell'accertamento induttivo puro esclude l'applicazione di aliquote analitiche. Inoltre, il comma 644 lett. g) prevede l'aliquota massima.

  • Rigettato
    Invalidità della notifica dell'atto impositivo

    La Corte ha escluso l'applicabilità degli artt. 26 d.p.r. n. 602/73 e 60 d.p.r. n. 600/73. La notifica è avvenuta tramite raccomandata a.r. ai sensi dell'art. 14 L. n. 890/82. La mancata indicazione del responsabile del procedimento è una mera irregolarità. L'istituto del reclamo non è applicabile per l'entità del tributo.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del contraddittorio, imparzialità e buon andamento

    La Corte ha ritenuto che non esista una norma che imponga la separazione tra attività istruttoria e decisoria. Il contraddittorio è stato garantito successivamente alla notifica del PVC. L'intervento della Guardia di Finanza è solo eventuale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2729 c.c. e difetto di istruttoria

    La Corte ha ribadito la legittimità dell'accertamento induttivo puro ai sensi dell'art. 1 comma 644 lett. g) L. n. 190/14 e ha spiegato le modalità di calcolo dell'imponibile. La motivazione è adeguata.

  • Rigettato
    Mancata valutazione dei documenti prodotti

    La Corte ha ribadito la legittimità dell'accertamento induttivo puro e l'irrilevanza dei documenti ai fini di un calcolo analitico, in virtù dell'esclusione dell'art. 24 comma 10 d.l. n. 98/11.

  • Rigettato
    Mancato collegamento al totalizzatore nazionale e conseguente esclusione della valutazione dei documenti

    La Corte ha chiarito che il soggetto passivo è chiunque gestisce scommesse per conto terzi, anche senza concessione. Il CTD è soggetto passivo dell'I.U.S. e deve rispettare le disposizioni normative, incluso il totalizzatore nazionale. Il mancato rispetto di tali norme legittima l'accertamento induttivo puro.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto territoriale per la Ricorrente_2 Ltd.

    La Corte ha affermato che il fatto imponibile è la prestazione di servizi svolta in Italia (organizzazione del gioco e raccolta delle scommesse), non il luogo di conclusione del contratto. L'art. 1 comma 643 L. n. 190/14 stabilisce che il contratto si perfeziona in Italia se la raccolta avviene in assenza di collegamento al totalizzatore nazionale. Il divieto di doppia imposizione non si applica all'I.U.S.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto soggettivo per il Ricorrente_1

    La Cassazione ha stabilito che l'assenza di rischio d'impresa per il titolare del CTD è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta, in quanto egli svolge un'attività gestionale che costituisce presupposto impositivo. L'art. 1 comma 66 L. n. 220/10 assoggetta all'imposta chiunque gestisce scommesse per conto terzi.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento tra CTD di allibratori esteri non autorizzati e ricevitorie di allibratori autorizzati

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'applicazione retroattiva dell'imposta ai CTD per anni precedenti al 2011. Tuttavia, per l'anno 2015, l'applicazione dell'I.U.S. al Ricorrente_1 è legittima. La CGUE ha confermato la compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto oggettivo per il Ricorrente_1

    La Cassazione ha stabilito che il titolare della ricevitoria (CTD) svolge attività gestionale che costituisce presupposto impositivo, anche se non partecipa direttamente al rischio.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'obbligazione tributaria per contrasto con l'art. 25 Cost.

    La Corte ha ritenuto che l'intento sanzionatorio sia una mera congettura. L'applicazione dell'imposta è legittima.

  • Rigettato
    Assenza di reato o illecito amministrativo per il Ricorrente_1

    La Corte ha rilevato che l'eventuale responsabilità penale del Ricorrente_1 non è entrata nel merito dell'avviso di accertamento. L'effetto scriminante della regolarizzazione richiede un provvedimento formale. La posizione del CTD non è equiparabile a quella di una ricevitoria autorizzata.

  • Rigettato
    Illegittimità del trattamento sanzionatorio per obiettiva incertezza normativa

    La Cassazione ha stabilito che l'obiettiva incertezza normativa sussiste solo fino all'entrata in vigore della L. n. 220/10. Poiché l'anno d'imposta è il 2015, tale esimente non è applicabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 24/02/2026, n. 617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 617
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo