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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9234/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Stefano Polizzotto e ZI NU;
- parte ricorrente -
e ed Controparte_1 [...]
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1
parti rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 10/10/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 settembre 2022 ha chiesto che Parte_1
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e la Controparte_1
vengano condannati alla ricostruzione della sua carriera (ai fini giuridici ed economici) con decorrenza dal 19 marzo 2004 (quindi col riconoscimento del livello C5 dal 19 marzo
2004 al 28 febbraio 2005, al livello C6 dall'1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 e al livello C7
1 dall'1 gennaio 2008 all'introduzione della causa;
ovvero in subordine ai livelli C1, C2 e C3 per i medesimi corrispondenti periodi), al pagamento delle consequenziali differenze retributive (anche ai fini pensionistici) compresi gli oneri accessori (Piano di lavoro -
FAMP), alla regolarizzazione contributiva del rapporto ed al riconoscimento del diritto Part delle differenze retributive conseguenti alla avviata con l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 22, comma 8, del CCRL presso l'Aran il 27 dicembre 2019. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente dell'Amministrazione convenuta dal 2004 (da sempre ed ancora attualmente inquadrato in posizione economica C1), ha dedotto di aver lavorato per il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in forza di un contratto a tempo determinato dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2005 ed in forza di un altro contratto dal 6 febbraio al 31 dicembre 2006, di aver lavorato per l'Agenzia Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in forza di altri due contratti a tempo determinato (il primo dall'1 marzo al 31 dicembre 2007 ed il secondo, prorogato per sedici volte, dal 3 marzo al 9 settembre 2019) e di aver lavorato per la dal 9 settembre 2019 (prendendo Controparte_1 servizio, tuttavia, già ad agosto 2019), lamentando che avrebbe avuto diritto all'inquadramento al livello C5 fin dal primo contratto del 2004 (in forza della riclassificazione del personale approvata dal Decreto Presidenziale n. 9 del 22 giugno
2001) e che l'Amministrazione non gli avrebbe riconosciuto le progressioni economiche maturate nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, negandogli, altresì, il diritto alla partecipazione alla PEO del 2019 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 21 aprile 2023 la Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle pretese avversarie;
in subordine, hanno eccepito la prescrizione quinquennale di tutti i crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno esaminate partitamente le numerose questioni controverse.
Sulla (pacifica) storia lavorativa del ricorrente.
E' pacifico che il ricorrente lavorava in forza di contratti a tempo determinato prima alle dipendenze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in
2 IA (dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2005 e dal 6 febbraio al 31 dicembre 2006), poi alle dipendenze dell' (dall'1 marzo 2007 al 31 luglio Controparte_3
2019) e, infine, alle dipendenze della (dall'1 agosto 2019 Controparte_1 all'introduzione della causa), risultando stabilizzato con contratto a tempo indeterminato del 9 settembre 2019.
Sul diritto all'inquadramento iniziale al livello C5.
Parte ricorrente ha sostenuto che già dal primo contratto del 2004 avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato al livello C5 (cfr. ricorso per l'esame delle relative argomentazioni difensive).
Tale pretesa va negata in continuità rispetto all'autorevole insegnamento della
Corte d'Appello di Palermo opportunamente richiamata dall'Amministrazione convenuta nella sua memoria di costituzione (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 567/2020 del 9 luglio 2020: “con l'Accordo del 28.2.2001 (avente ad oggetto la riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10) il personale già in servizio appartenente ai livelli IV, V e VI, venne riclassificato ed inquadrato nelle nuove categorie professionali (A, B, C e D) in conformità a quanto previsto dalla Tabella A allegata al medesimo accordo. Ad ogni evidenza, dunque, l'eventuale inquadramento, per come preteso dagli odierni appellanti (assunti a tempo determinato con contratto sottoscritto il 23.5.2001 ma avente efficacia dal 2.11.2001), nella categoria C5 presupponeva, tanto, l'appartenenza al VI livello, quanto,
l'esistenza, alla data del 28.2.2001, del rapporto di lavoro. Né contrari argomenti, si osserva, possono trarsi dall'art.11 n.1 del C.C.R.L. 23.5.2001, recepito con il D.P.R.S. 22.6.2001 n. 10, secondo cui “Al personale assunto dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene”. A ben vedere, infatti, per come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale nella memoria depositata in atti “la linea di demarcazione temporale per stabilire chi sia stato assunto prima – e debba perciò essere inquadrato, per esserlo stato nel “vecchio” VI livello, nella nuova categoria C in posizione economica C5 – e chi invece sia stato assunto dopo, e debba perciò essere inquadrato in posizione economica C1, trattamento economico iniziale di tale categoria di lavoratori, è costituita dal 28 febbraio 2001, perché, appunto non essendo più possibile un previo inquadramento nel VI (o in qualsiasi altro) livello da “convertire” nella corrispondente posizione economica all'interno della cat. C, l'unica modalità di inquadramento poteva e doveva essere quella
3 prevista dall'art. 11 cit.”. Si disvela, pertanto, privo di fondamento l'assunto difensivo degli appellanti secondo cui, essendo stati avviati al lavoro a termine prima della pubblicazione del D.P.
Reg. n.9 del 22.6.2001, il dianzi citato art. 11 del D.P.R.S. n.10/2001 non dovrebbe trovare applicazione nei loro confronti”).
La domanda in questione, dunque, va rigettata.
Sulla ricostruzione della carriera.
Parte ricorrente, facendo valere la continuità del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell' ha chiesto che la sua carriera venga Controparte_4
ricostruita valorizzando, ai fini sia economici che giuridici, i periodi di lavoro svolti in forza di contratti a tempo determinato fino dal 2004.
La convenuta ha contrastato tale pretesa sostenendo che con la stabilizzazione del
2019 tra le parti sarebbe sorto un “nuovo, autonomo rapporto”, così come chiarito dal relativo contratto a tempo indeterminato sottoscritto e quindi accettato dall'odierno ricorrente (cfr. pagina 3 della memoria di costituzione).
La tesi della resistente non coglie nel segno perché s'è vero che con la stabilizzazione le parti stipulavano un “nuovo” contratto (questa volta a tempo indeterminato), per giurisprudenza ormai consolidata “in tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della
CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30784 del 2 dicembre 2024; cfr., altresì,
Cass., sez. lav., ordinanza n. 38100 del 29 dicembre 2022 pronunciata in relazione al settore scolastico, ma perfettamente estensibile, nei suoi principi, a tutti i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione: “In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti
4 retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato”).
Affermati i superiori principi di carattere generale, con riguardo alla pretesa concretamente formulata dal vanno svolte due ulteriori precisazioni. Pt_1
Innanzitutto, l'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera va limitato al periodo successivo all'1 marzo 2007, data in cui il ricorrente iniziava a lavorare per l' sia perché quest'ente appartiene Controparte_3 all'amministrazione regionale, sia per la continuità del rapporto.
Il periodo di lavoro intercorso con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in IA (dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2005 e dal 6 febbraio al 31 dicembre 2006), invece, non può essere valorizzato sia per la discontinuità del rapporto, sia, soprattutto, perché il predetto Commissario non rientrava nell'amministrazione regionale, venendo nominato dal Ministero dell'Ambiente (cfr. contratto di cui all'allegato n. 4 del ricorso, nonché, per le medesime conclusioni, Trib. Palermo, sentenza n. 1357/2023 del 20 aprile 2023).
La seconda precisazione riguarda il significato dell'espressione “ricostruzione della carriera” e, quindi, gli effetti dell'odierna pronuncia di accoglimento (parziale).
Il ricorrente ha chiesto in termini generici la condanna dell'Amministrazione al ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici ed in termini corrispondentemente generici tale domanda deve trovare accoglimento: ne consegue che i convenuti dovranno ricostruire la carriera del “come se” avesse iniziato a lavorare Pt_1 fin dall'1 marzo 2007, senza che tale statuizione, a ben guardare, necessariamente prevenga o eviti eventuali successivi contenziosi su specifici istituti estranei all'odierno procedimento.
Chiarito quanto precede, in definitiva, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dall'1 marzo
2007, condannandosi l'Amministrazione convenuta al consequenziale adeguamento.
Sulle progressioni economiche dal livello C1 al livello C3.
Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto all'inquadramento al livello C1 dal 19 marzo 2004 al 28 febbraio 2005, al livello C2 dall'1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 e al
5 livello C3 dall'1 gennaio 2008 all'introduzione della causa (cfr. domanda subordinata di cui al ricorso).
La pretesa è certamente infondata per il periodo antecedente all'1 marzo 2007, in cui, come visto, il ricorrente non era dipendente dell'amministrazione regionale ed attuale datrice di lavoro.
Ciò detto, però, la domanda va integralmente rigettata perché se alla data dell'1 marzo 2005 il ricorrente non era dipendente regionale (rimanendogli conseguentemente preclusa la partecipazione alla progressione orizzontale del CCLR 2002-2005), va notato che l'accordo sindacale dell'1 dicembre 2008 limitava la partecipazione alla relativa PEO soltanto ai dipendenti che all'1 gennaio 2008 avessero maturato almeno tre anni di servizio a qualunque titolo alle dipendenze della , requisito che evidentemente Controparte_1 non avevano, visto che il loro rapporto di lavoro a tempo determinato iniziava l'1 marzo
2007 (cfr. nello stesso senso ancora Trib. Palermo, sentenza n. 1357/2023 del 20 aprile 2023:
“- rilevato che va pure respinta la domanda volta al riconoscimento di n. 2 progressioni economiche orizzontali (c.d. PEO) all'interno della categoria di appartenenza (rispettivamente dal 01-03-2005 e dal 01-01-2008) ai sensi del CCLR 2002-2005 e del CCRL 2008-2009, nonché del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Invero, risulta incontestato che i ricorrenti solo alla data del 01.07.2007 hanno stipulato – ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/2006 – il contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della soppressa Fino a tale Controparte_3 momento, la posizione dei ricorrenti (…) è stata contrattualizzata dal Commissario delegato per
l'emergenza idrica dal 6.4.2004 fino al 31.12.2006, mentre quella dei ricorrenti (…) dal Ministero per le Infrastrutture nell'ambito del progetto AT (sul punto nessuna contestazione è stata sollevata dalle parti ricorrenti;
inoltre, ciò emerge dai contratti di alcuni dipendenti allegati alla memoria di costituzione;
diversamente, le parti ricorrenti, che ne avevano l'onere, non hanno allegato nulla al riguardo). Ne consegue che non potendo qualificare i ricorrenti quali dipendenti regionali alla data del 01.03.2005, gli stessi non hanno diritto alla progressione orizzontale di cui al
CCLR 2002-2005. Inoltre, poiché l'accordo sindacale del 01.12.2008 prevede che dalle progressioni economiche devono essere esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che, alla data del 01.01.2008, non abbiano maturato almeno tre anni di servizio a
6 qualunque titolo alle dipendenze della , è evidente che gli stessi ricorrenti non Controparte_1 possiedono i requisiti prescritti per pretendere la suddetta progressione economica”).
Sul diritto alle differenze retributive e, in particolare, alla quota capitaria del
Piano di Lavoro.
In conseguenza di tutte le considerazioni che precedono il ricorrente ha senz'altro diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera nei termini sopra precisati e nei limiti dell'eccezione di prescrizione, che, infatti, merita di trovare accoglimento in relazione al periodo antecedente al quinquennio decorrente a ritroso dall'atto interruttivo notificato il 5 giugno 2020 (cfr. allegato n. 14 del ricorso).
Con specifico riguardo all'emolumento del Piano di Lavo – FAMP, invece, la pretesa non può trovare accoglimento perché il ricorrente ha prodotto in giudizio esclusivamente gli accordi sindacali relati agli anni 2006 e 2008: ebbene, se nell'anno 2006 il non era dipendente regionale, nel 2008 non aveva l'anzianità minima (3 anni) Pt_1 prevista dalla delibera della Giunta regionale e dal consequenziale accordo sindacale prodotti come allegato n. 17 del ricorso).
In definitiva, dunque, l'Assessorato convenuto (la , infatti, Controparte_1
è notoriamente carente di legittimazione passiva) va condannato al pagamento delle
(eventuali) differenze retributive tra quanto già ricevuto e quanto il ricorrente avrebbe percepito in forza di un contratto a tempo indeterminato dal 5 giugno 2015 all'introduzione della causa (23 settembre 2022), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Sul diritto alla partecipazione alla PEO del 2019.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto alla partecipazione alla PEO del
2019.
I convenuti hanno argomentato circa l'insussistenza di tale diritto, perché nel 2019 il non avrebbe avuto la prevista anzianità di 36 mesi. Pt_1
La difesa dell'Amministrazione non coglie nel segno perché, all'esito dell'accertato diritto alla ricostruzione della carriera con decorrenza dall'1 marzo 2007 il ricorrente nel
2019 aveva evidentemente maturato la richiesta anzianità.
7 Nei termini in cui è stata formulata, dunque, la domanda merita di trovare accoglimento, con la precisazione che l'accertamento del diritto alla partecipazione alla
PEO non implica il distinto diritto alla progressione economica orizzontale, attribuita in modo selettivo secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le considerazioni che precedono il ricorso merita di trovare soltanto parziale accoglimento, cosicché, integrandosi un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca (art. 92
c.p.c.), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dall'1 marzo 2007; condanna l' al Controparte_2
pagamento in favore di al pagamento delle differenze retributive tra Parte_1
quanto già ricevuto e quanto il ricorrente avrebbe percepito in forza di un contratto a tempo indeterminato dal 5 giugno 2015 all'introduzione della causa (23 settembre 2022), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali
Così deciso il 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9234/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Stefano Polizzotto e ZI NU;
- parte ricorrente -
e ed Controparte_1 [...]
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_1
parti rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 10/10/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 settembre 2022 ha chiesto che Parte_1
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e la Controparte_1
vengano condannati alla ricostruzione della sua carriera (ai fini giuridici ed economici) con decorrenza dal 19 marzo 2004 (quindi col riconoscimento del livello C5 dal 19 marzo
2004 al 28 febbraio 2005, al livello C6 dall'1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 e al livello C7
1 dall'1 gennaio 2008 all'introduzione della causa;
ovvero in subordine ai livelli C1, C2 e C3 per i medesimi corrispondenti periodi), al pagamento delle consequenziali differenze retributive (anche ai fini pensionistici) compresi gli oneri accessori (Piano di lavoro -
FAMP), alla regolarizzazione contributiva del rapporto ed al riconoscimento del diritto Part delle differenze retributive conseguenti alla avviata con l'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 22, comma 8, del CCRL presso l'Aran il 27 dicembre 2019. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, dipendente dell'Amministrazione convenuta dal 2004 (da sempre ed ancora attualmente inquadrato in posizione economica C1), ha dedotto di aver lavorato per il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in forza di un contratto a tempo determinato dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2005 ed in forza di un altro contratto dal 6 febbraio al 31 dicembre 2006, di aver lavorato per l'Agenzia Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in forza di altri due contratti a tempo determinato (il primo dall'1 marzo al 31 dicembre 2007 ed il secondo, prorogato per sedici volte, dal 3 marzo al 9 settembre 2019) e di aver lavorato per la dal 9 settembre 2019 (prendendo Controparte_1 servizio, tuttavia, già ad agosto 2019), lamentando che avrebbe avuto diritto all'inquadramento al livello C5 fin dal primo contratto del 2004 (in forza della riclassificazione del personale approvata dal Decreto Presidenziale n. 9 del 22 giugno
2001) e che l'Amministrazione non gli avrebbe riconosciuto le progressioni economiche maturate nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, negandogli, altresì, il diritto alla partecipazione alla PEO del 2019 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 21 aprile 2023 la Controparte_1
e l'
[...] Controparte_2
hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle pretese avversarie;
in subordine, hanno eccepito la prescrizione quinquennale di tutti i crediti eventualmente maturati oltre il quinquennio antecedente alla data di deposito del ricorso (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno esaminate partitamente le numerose questioni controverse.
Sulla (pacifica) storia lavorativa del ricorrente.
E' pacifico che il ricorrente lavorava in forza di contratti a tempo determinato prima alle dipendenze del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in
2 IA (dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2005 e dal 6 febbraio al 31 dicembre 2006), poi alle dipendenze dell' (dall'1 marzo 2007 al 31 luglio Controparte_3
2019) e, infine, alle dipendenze della (dall'1 agosto 2019 Controparte_1 all'introduzione della causa), risultando stabilizzato con contratto a tempo indeterminato del 9 settembre 2019.
Sul diritto all'inquadramento iniziale al livello C5.
Parte ricorrente ha sostenuto che già dal primo contratto del 2004 avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato al livello C5 (cfr. ricorso per l'esame delle relative argomentazioni difensive).
Tale pretesa va negata in continuità rispetto all'autorevole insegnamento della
Corte d'Appello di Palermo opportunamente richiamata dall'Amministrazione convenuta nella sua memoria di costituzione (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 567/2020 del 9 luglio 2020: “con l'Accordo del 28.2.2001 (avente ad oggetto la riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000 n.10) il personale già in servizio appartenente ai livelli IV, V e VI, venne riclassificato ed inquadrato nelle nuove categorie professionali (A, B, C e D) in conformità a quanto previsto dalla Tabella A allegata al medesimo accordo. Ad ogni evidenza, dunque, l'eventuale inquadramento, per come preteso dagli odierni appellanti (assunti a tempo determinato con contratto sottoscritto il 23.5.2001 ma avente efficacia dal 2.11.2001), nella categoria C5 presupponeva, tanto, l'appartenenza al VI livello, quanto,
l'esistenza, alla data del 28.2.2001, del rapporto di lavoro. Né contrari argomenti, si osserva, possono trarsi dall'art.11 n.1 del C.C.R.L. 23.5.2001, recepito con il D.P.R.S. 22.6.2001 n. 10, secondo cui “Al personale assunto dopo la stipulazione del presente C.C.R.L. viene attribuito il trattamento iniziale di cui alla tabella A previsto per la categoria di cui il profilo di assunzione appartiene”. A ben vedere, infatti, per come condivisibilmente osservato dalla difesa erariale nella memoria depositata in atti “la linea di demarcazione temporale per stabilire chi sia stato assunto prima – e debba perciò essere inquadrato, per esserlo stato nel “vecchio” VI livello, nella nuova categoria C in posizione economica C5 – e chi invece sia stato assunto dopo, e debba perciò essere inquadrato in posizione economica C1, trattamento economico iniziale di tale categoria di lavoratori, è costituita dal 28 febbraio 2001, perché, appunto non essendo più possibile un previo inquadramento nel VI (o in qualsiasi altro) livello da “convertire” nella corrispondente posizione economica all'interno della cat. C, l'unica modalità di inquadramento poteva e doveva essere quella
3 prevista dall'art. 11 cit.”. Si disvela, pertanto, privo di fondamento l'assunto difensivo degli appellanti secondo cui, essendo stati avviati al lavoro a termine prima della pubblicazione del D.P.
Reg. n.9 del 22.6.2001, il dianzi citato art. 11 del D.P.R.S. n.10/2001 non dovrebbe trovare applicazione nei loro confronti”).
La domanda in questione, dunque, va rigettata.
Sulla ricostruzione della carriera.
Parte ricorrente, facendo valere la continuità del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell' ha chiesto che la sua carriera venga Controparte_4
ricostruita valorizzando, ai fini sia economici che giuridici, i periodi di lavoro svolti in forza di contratti a tempo determinato fino dal 2004.
La convenuta ha contrastato tale pretesa sostenendo che con la stabilizzazione del
2019 tra le parti sarebbe sorto un “nuovo, autonomo rapporto”, così come chiarito dal relativo contratto a tempo indeterminato sottoscritto e quindi accettato dall'odierno ricorrente (cfr. pagina 3 della memoria di costituzione).
La tesi della resistente non coglie nel segno perché s'è vero che con la stabilizzazione le parti stipulavano un “nuovo” contratto (questa volta a tempo indeterminato), per giurisprudenza ormai consolidata “in tema di lavoratori assunti a tempo determinato dalla P.A. e successivamente stabilizzati, la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 99/70/CE, impone al datore di lavoro di assicurare loro la parità di trattamento con i dipendenti assunti ab origine a tempo indeterminato, anche nel caso di contratti a termine antecedenti l'entrata in vigore della direttiva, sempreché, come precisato dalla giurisprudenza della
CGUE, tali contratti siano fatti valere in relazione ad un diritto maturato successivamente a tale momento” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 30784 del 2 dicembre 2024; cfr., altresì,
Cass., sez. lav., ordinanza n. 38100 del 29 dicembre 2022 pronunciata in relazione al settore scolastico, ma perfettamente estensibile, nei suoi principi, a tutti i rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione: “In applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti
4 retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato”).
Affermati i superiori principi di carattere generale, con riguardo alla pretesa concretamente formulata dal vanno svolte due ulteriori precisazioni. Pt_1
Innanzitutto, l'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera va limitato al periodo successivo all'1 marzo 2007, data in cui il ricorrente iniziava a lavorare per l' sia perché quest'ente appartiene Controparte_3 all'amministrazione regionale, sia per la continuità del rapporto.
Il periodo di lavoro intercorso con il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in IA (dal 19 marzo 2004 al 31 dicembre 2005 e dal 6 febbraio al 31 dicembre 2006), invece, non può essere valorizzato sia per la discontinuità del rapporto, sia, soprattutto, perché il predetto Commissario non rientrava nell'amministrazione regionale, venendo nominato dal Ministero dell'Ambiente (cfr. contratto di cui all'allegato n. 4 del ricorso, nonché, per le medesime conclusioni, Trib. Palermo, sentenza n. 1357/2023 del 20 aprile 2023).
La seconda precisazione riguarda il significato dell'espressione “ricostruzione della carriera” e, quindi, gli effetti dell'odierna pronuncia di accoglimento (parziale).
Il ricorrente ha chiesto in termini generici la condanna dell'Amministrazione al ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici ed in termini corrispondentemente generici tale domanda deve trovare accoglimento: ne consegue che i convenuti dovranno ricostruire la carriera del “come se” avesse iniziato a lavorare Pt_1 fin dall'1 marzo 2007, senza che tale statuizione, a ben guardare, necessariamente prevenga o eviti eventuali successivi contenziosi su specifici istituti estranei all'odierno procedimento.
Chiarito quanto precede, in definitiva, va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dall'1 marzo
2007, condannandosi l'Amministrazione convenuta al consequenziale adeguamento.
Sulle progressioni economiche dal livello C1 al livello C3.
Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto all'inquadramento al livello C1 dal 19 marzo 2004 al 28 febbraio 2005, al livello C2 dall'1 marzo 2005 al 31 dicembre 2007 e al
5 livello C3 dall'1 gennaio 2008 all'introduzione della causa (cfr. domanda subordinata di cui al ricorso).
La pretesa è certamente infondata per il periodo antecedente all'1 marzo 2007, in cui, come visto, il ricorrente non era dipendente dell'amministrazione regionale ed attuale datrice di lavoro.
Ciò detto, però, la domanda va integralmente rigettata perché se alla data dell'1 marzo 2005 il ricorrente non era dipendente regionale (rimanendogli conseguentemente preclusa la partecipazione alla progressione orizzontale del CCLR 2002-2005), va notato che l'accordo sindacale dell'1 dicembre 2008 limitava la partecipazione alla relativa PEO soltanto ai dipendenti che all'1 gennaio 2008 avessero maturato almeno tre anni di servizio a qualunque titolo alle dipendenze della , requisito che evidentemente Controparte_1 non avevano, visto che il loro rapporto di lavoro a tempo determinato iniziava l'1 marzo
2007 (cfr. nello stesso senso ancora Trib. Palermo, sentenza n. 1357/2023 del 20 aprile 2023:
“- rilevato che va pure respinta la domanda volta al riconoscimento di n. 2 progressioni economiche orizzontali (c.d. PEO) all'interno della categoria di appartenenza (rispettivamente dal 01-03-2005 e dal 01-01-2008) ai sensi del CCLR 2002-2005 e del CCRL 2008-2009, nonché del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Invero, risulta incontestato che i ricorrenti solo alla data del 01.07.2007 hanno stipulato – ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 4/2006 – il contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della soppressa Fino a tale Controparte_3 momento, la posizione dei ricorrenti (…) è stata contrattualizzata dal Commissario delegato per
l'emergenza idrica dal 6.4.2004 fino al 31.12.2006, mentre quella dei ricorrenti (…) dal Ministero per le Infrastrutture nell'ambito del progetto AT (sul punto nessuna contestazione è stata sollevata dalle parti ricorrenti;
inoltre, ciò emerge dai contratti di alcuni dipendenti allegati alla memoria di costituzione;
diversamente, le parti ricorrenti, che ne avevano l'onere, non hanno allegato nulla al riguardo). Ne consegue che non potendo qualificare i ricorrenti quali dipendenti regionali alla data del 01.03.2005, gli stessi non hanno diritto alla progressione orizzontale di cui al
CCLR 2002-2005. Inoltre, poiché l'accordo sindacale del 01.12.2008 prevede che dalle progressioni economiche devono essere esclusi i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che, alla data del 01.01.2008, non abbiano maturato almeno tre anni di servizio a
6 qualunque titolo alle dipendenze della , è evidente che gli stessi ricorrenti non Controparte_1 possiedono i requisiti prescritti per pretendere la suddetta progressione economica”).
Sul diritto alle differenze retributive e, in particolare, alla quota capitaria del
Piano di Lavoro.
In conseguenza di tutte le considerazioni che precedono il ricorrente ha senz'altro diritto al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera nei termini sopra precisati e nei limiti dell'eccezione di prescrizione, che, infatti, merita di trovare accoglimento in relazione al periodo antecedente al quinquennio decorrente a ritroso dall'atto interruttivo notificato il 5 giugno 2020 (cfr. allegato n. 14 del ricorso).
Con specifico riguardo all'emolumento del Piano di Lavo – FAMP, invece, la pretesa non può trovare accoglimento perché il ricorrente ha prodotto in giudizio esclusivamente gli accordi sindacali relati agli anni 2006 e 2008: ebbene, se nell'anno 2006 il non era dipendente regionale, nel 2008 non aveva l'anzianità minima (3 anni) Pt_1 prevista dalla delibera della Giunta regionale e dal consequenziale accordo sindacale prodotti come allegato n. 17 del ricorso).
In definitiva, dunque, l'Assessorato convenuto (la , infatti, Controparte_1
è notoriamente carente di legittimazione passiva) va condannato al pagamento delle
(eventuali) differenze retributive tra quanto già ricevuto e quanto il ricorrente avrebbe percepito in forza di un contratto a tempo indeterminato dal 5 giugno 2015 all'introduzione della causa (23 settembre 2022), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
Sul diritto alla partecipazione alla PEO del 2019.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto alla partecipazione alla PEO del
2019.
I convenuti hanno argomentato circa l'insussistenza di tale diritto, perché nel 2019 il non avrebbe avuto la prevista anzianità di 36 mesi. Pt_1
La difesa dell'Amministrazione non coglie nel segno perché, all'esito dell'accertato diritto alla ricostruzione della carriera con decorrenza dall'1 marzo 2007 il ricorrente nel
2019 aveva evidentemente maturato la richiesta anzianità.
7 Nei termini in cui è stata formulata, dunque, la domanda merita di trovare accoglimento, con la precisazione che l'accertamento del diritto alla partecipazione alla
PEO non implica il distinto diritto alla progressione economica orizzontale, attribuita in modo selettivo secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le considerazioni che precedono il ricorso merita di trovare soltanto parziale accoglimento, cosicché, integrandosi un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca (art. 92
c.p.c.), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a vedersi ricostruita la carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dall'1 marzo 2007; condanna l' al Controparte_2
pagamento in favore di al pagamento delle differenze retributive tra Parte_1
quanto già ricevuto e quanto il ricorrente avrebbe percepito in forza di un contratto a tempo indeterminato dal 5 giugno 2015 all'introduzione della causa (23 settembre 2022), oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali
Così deciso il 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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