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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 61151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(già in persona del procuratore speciale Parte_1 Parte_2
dott. in forza dei poteri ad esso conferiti con delibera del Consiglio di Parte_3
Amministrazione del 22.07.2016 repertoriata dal notaio l n. 17469 del 25.01.2017 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv.
Marco Ciaralli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice
E
1 in persona dell'Avv. Amedeo Gagliardi, giusta procura Controparte_1
rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 27.02.2020, per atti Notaio , Persona_2
Rep. N. 16314
elettivamente domiciliata in Roma Via Cerveteri 21 presso lo studio dell'Avvocato Luca Giusti che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. e depositata in atti convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051e 2043 c.c.
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 4.12.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito il Tribunale Parte_1
Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 c.c. o 2051
c.c. della nella qualità di gestore del tratto autostradale in cui si Controparte_1
verificava il sinistro, per non aver posto in essere accorgimenti atti a rimuovere insidie e pericoli per gli utilizzatori dell'autostrada e per l'effetto dichiarare che all'attrice Parte_4
spetta il diritto di rivalsa nei confronti della società convenuta, condannandola, anche in via concorsuale, alla restituzione di quanto già corrisposto o da corrispondere in futuro dalla
[...]
ai vari soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel sinistro per cui è causa, Parte_4
per euro 2.500.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa. Con vittoria dei compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge.
La a esposto quanto segue. Parte_1
2 In data 09.02.2017, alle ore 18:30 circa, sulla Autostrada A1, carreggiata sud della Barriera di
Milano, nel Territorio del Comune di Melegnano, si verificava un sinistro stradale con esito mortale.
Il sig. alla guida dell'autovettura BMW targata FH500YM, di proprietà Parte_5
della (assicurata con la oggi Controparte_2 Controparte_3
percorreva l'A/1 Autostrada del Sole con direzione di marcia Bologna – Parte_4
Milano. Giunto all'altezza del KM 9+100 nord, nel territorio del Comune di Melegnano (MI), impegnava la corsia più a sinistra riservata ai possessori di Telepass, quando verosimilmente a causa di un colpo di sonno deviava gradatamente verso il lato sinistro della carreggiata, salendo con lo pneumatico anteriore sinistro sul new-jersey centrale in cemento.
In quel tratto di autostrada, dopo il new-jersey in cemento, erano presenti degli elementi mobili in plastica che venivano abbattuti dall'autovettura, tanto che essa finiva nell'opposta corsia di marcia, andando a collidere contro una VW Golf targata CT127YC, condotta dal sig. CP_4
e di proprietà del sig. .
[...] Parte_6
L'urto si verificava quindi sulla corsia Telepass più a sinistra della carreggiata sud che da Milano porta a Bologna.
Viaggiavano in qualità di trasportati altri occupanti nei rispettivi veicoli e nello specifico anche il sig. - passeggero posteriore nel veicolo VW Golf - che a causa delle lesioni riportate Persona_3
decedeva.
Interveniva sul posto la Polizia Stradale di Lodi che provvedeva a effettuare gli opportuni rilievi tecnici e fotografici.
A seguito della richiesta di risarcimento dei danni da parte degli eredi del defunto sig. Per_3
, la liquidava il sinistro mortale con euro 2.015.000,00, successivamente
[...] Controparte_5
addebitati da quest'ultima compagnia alla Parte_4
Per il sinistro mortale dovevano peraltro essere ancora liquidati i figli adottanti del defunto
, nonché le spese legali al patrocinatore. Persona_4
Del pari, la compagnia attrice liquidava con euro 2.500,00 le lesioni riportate dalla sig.ra trasportata sul sedile anteriore dell'autovettura BMW targata FH500YM. Persona_5
Veniva liquidato il danno al sig. conducente dell'autovettura VW Golf con CP_6
versamento di euro 58.820,00 corrisposti alla moglie di quest'ultimo, sig.ra in forza di Per_6
3 procura in favore della medesima, oltre euro 5.000,00 oltre IVA per spese legali distratti direttamente al legale intervenuto.
Al sig. passeggero anteriore nel predetto veicolo e alla C.F.G Rettifiche S.r.l., Parte_6
datore di lavoro del suddetto danneggiato, venivano, invece, liquidati euro 5.591,68.
Il tutto per euro 2.086.911,68, somme che la pretendeva, anche Parte_4
parzialmente, dalla società in rivalsa, giacché con il Controparte_1
posizionamento dei new-jersey mobili in plastica (che consentivano all'autovettura BMW di invadere l'opposta carreggiata di marcia), di fatto si rendeva responsabile della verificazione del sinistro mortale.
In data 07.06.2018 la comunicava alla che Parte_4 Controparte_1
avrebbe provveduto a tacitare le richieste di risarcimento dei danni avanzate dagli eredi del sig.
, nonché del sig. Persona_3 CP_4
In pari data la provvedeva, altresì, a rigettare la richiesta di risarcimento dei Parte_4
danni avanzata da al fine di ottenere il recupero delle spese e i danni per Controparte_1
il ripristino della circolazione nel tratto autostradale interessato. La medesima richiesta di rivalsa veniva ulteriormente avanzata senza esito alcuno, con lettera del 20.07.2018.
In punto di diritto, esponeva la che l'evento dannoso che aveva causato il decesso del sig. Pt_4
, trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura VW Golf targata CT127YC, Persona_3
poteva essere evitato se non vi fosse stata la presenza di elementi in plastica a delimitazione delle due carreggiate di marcia. Nello specifico, i new-jersey mobili, non avevano alcuna funzione di contenimento, bensì quello di delimitare un varco esistente nella barriera spartitraffico e per tale motivo potevano solo inibire un eventuale transito volontario di qualche avventato automobilista, ma non contenere un veicolo in rotta di collisione contro gli stessi, a seguito della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Invero, se la barriera spartitraffico fosse stata in cemento o amovibile, ma in ogni caso in grado di garantire il contenimento dei veicoli, la BMW X1 avrebbe dissipato parte della propria energia cinetica contro di essa e non avrebbe invaso la corsia di marcia della VW Golf, poiché sarebbe probabilmente carambolata nella propria corsia di pertinenza.
--------------
4 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, di rigettare la Controparte_1
domanda attorea perché infondata e non provata, con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario ed oneri accessori;
in subordine e salvo gravame, accertare e liquidare i singoli importi soggetti a rivalsa a carico della convenuta, nella misura del danno effettivamente provato ed in quota del tutto marginale, tenuto conto dello specifico apporto concausale delle condotte illecite produttive dei danni in accertamento;
in tal caso con compensazione delle spese di lite.
La società convenuta, nella ricostruzione del sinistro, riteneva fosse ignota l'esatta traiettoria mantenuta dal Sig. così come non si comprendevano le ragioni effettive dello Pt_5
sbandamento laterale, né la velocità mantenuta dal medesimo al momento dell'impatto contro la struttura new-jersey, né, soprattutto, l'angolo di incidenza al momento di tale impatto della
BMW sul manufatto, prima dell'invasione dell'opposta carreggiata.
Considerando l'energia cinetica dissipata negli urti, la posizione di quiete assunta dalla vettura
BMW ed il fatto stesso che la vettura BMW si fosse semi-capovolta sul fianco destro dopo aver urtato con la ruota anteriore sinistra contro la parte terminale dell'ultimo elemento in cemento del New Jersey, posizionato prima degli elementi in plastica delimitanti il varco destinato al transito dei mezzi di soccorso e/o di Polizia, si poteva ritenere che la vettura BMW viaggiasse ad una velocità piuttosto elevata e di gran lunga superiore al limite di 30 km/h ivi insistente, nonché che avesse attinto la struttura con un marcato angolo di incidenza. Inoltre, al veicolo targato FH500YM condotto dal Sig. non risultava associato alcun contratto Telepass, Pt_5
sicché si doveva escludere che questi fosse regolarmente instradato verso le piste Telepass, sulla sinistra della carreggiata, allorquando iniziava a perdere il controllo del mezzo.
Agendo la in regresso nei confronti della convenuta , ritenuta Parte_1 CP_1
corresponsabile dell'illecito ex art. 2055 c.c., risultava necessario accertare le responsabilità di ciascun coautore del danno.
A tal riguardo occorreva considerare la condotta del primo soggetto protagonista della Pt_5
vicenda, nonché quella dello (passeggero deceduto), che non aveva indossato la CP_7
cintura di sicurezza.
Per altro verso, se riteneva sussistente la responsabilità esclusiva dell'odierna convenuta, Pt_4
avrebbe dovuto respingere ogni richiesta risarcitoria e non già risarcire tutti i danni a vario titolo
5 reclamati dai vari soggetti coinvolti, per poi agire in regresso nei confronti di un preteso responsabile esclusivo estraneo al fenomeno della circolazione dei veicoli.
La compagnia attrice non aveva spiegato in cosa consisterebbe la situazione di insidia per l'utente, né risultava un pericolo occulto, essendo la delimitazione del varco con barriere in plastica ben visibile e percepibile. La responsabilità per custodia andava poi esclusa in ragione della condotta abnorme dell'utente che integrava il fortuito esimente.
Mancava nell'atto di citazione anche l'allegazione, prima ancora che la prova, di specifici difetti o violazioni delle regole di progettazione o di realizzazione del varco presente nel new-jersey, ovvero, più in generale, dei canoni di comune prudenza in relazione ai rischi concreti inerenti la res.
Infatti, il varco presente nel new jersey era situato a circa 15 metri dagli impianti di accesso/uscita della barriera autostradale Milano Sud della autostrada A/1, e la sua funzione era proprio quella di implementare la sicurezza generale degli utenti, per consentire il passaggio da una carreggiata all'altra dei mezzi di soccorso eventualmente chiamati ad intervenire in caso di incidente.
Nessuna normativa tecnica imponeva al proprietario delle strade o al gestore del demanio autostradale l'adozione di barriere di contenimento nei tratti dove sia previsto un limite di velocità di 30km/h. Ciò nonostante, l'area in questione era stata dotata di new-jersey in cemento, posto a separazione delle carreggiate, per tutto il tratto di decelerazione in approccio alla barriera, fino al posizionamento di un unico varco, appositamente contraddistinto da elementi in plastica di colore giallo, amovibili in caso di necessità da parte degli operatori istituzionali preposti ai soccorsi, proprio laddove la velocità è limitata a 30 km/h ed i veicoli sono ormai a ridosso degli impianti fissi di stazione.
In conclusione, non risultava violata dalla convenuta alcuna regola tecnica specifica, né integrata alcuna condotta lesiva dei generali principi del neminem laedere, essendo il varco in parola ben percepibile e rispondente ad esigenze di sicurezza generale della circolazione, sicché non poteva attribuirsi alla alcuna negligenza nell'aver ivi posizionato Parte_7
il varco stesso, delimitandolo con elementi amovibili in plastica e di colorazione ben visibile.
La domanda risultava deficitaria anche in ordine alla prova del nesso causale tra la condizione della res ed il danno complessivamente considerato.
6 In primo luogo, parte attrice non considerava che la prima condotta illecita foriera di danno certo era stata quella del proprio assicurato, responsabile della totale perdita di controllo dell'auto BMW, di talché l'eventuale corresponsabilità della convenuta riguarderebbe solo l'incremento del danno che sarebbe stato in ogni caso provocato da costui.
Conseguenze altrettanto gravi rispetto a quelle occorse, si sarebbero verosimilmente verificate anche nel caso in cui il veicolo fosse stato effettivamente re-indirizzato sul proprio percorso, visto che la vettura BMW, essendo totalmente fuori controllo, da lì a pochi metri, si sarebbe inevitabilmente schiantata contro le cuspidi che delimitano le singole piste di accesso regolate da Telepass, ovvero avrebbe terminato la propria corsa travolgendo qualche altro malcapitato impegnato nel pagamento del pedaggio, con potenziale esito mortale a carico dei due occupanti della stessa vettura BMW e/o a carico di terzi.
Il danno complessivo conseguito era il frutto non solo di una dinamica imprevedibile e del tutto eccezionale, ma rappresentava una conseguenza assolutamente possibile rispetto all'elevatissimo potenziale lesivo, nei riguardi dell'incolumità di cose e persone, posseduta da un'auto fuori controllo lanciata contro delle strutture fisse, di talché non appariva dimostrato che l'eventuale re-indirizzamento della vettura fuori controllo avrebbe prodotto delle conseguenze dannose minori rispetto a quelle di fatto verificatesi, con ogni conseguenza di rigetto della domanda.
In secondo luogo, parte attrice ometteva di considerare anche l'apporto, rilevante ex art. 1227, I comma, c.c., di un'ulteriore condotta che concorreva alla produzione di buona parte del danno patrimoniale e cioè il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del Sig. . Persona_7
Nella ipotesi di attribuzione alla convenuta di una quota parte di corresponsabilità per l'evento mortale, alla stessa doveva attribuirsi una quota minima e del tutto marginale/residuale, ossia al netto delle preponderanti condotte colpose del Sig. in primis, e della stessa vittima, Pt_5
in secundis.
In via subordinata andava contestato anche il quantum oggetto della domanda di rivalsa svolta da nei confronti della convenuta. infatti, quantificava nelle Parte_4 Parte_1
conclusioni della propria citazione, in € 2.500.000,00 la somma già corrisposta o da corrispondere in futuro che la doveva restituire in ragione della quota di Parte_7
corresponsabilità eventualmente ascrittale dal Tribunale, senza provare né gli esborsi né la loro congruità.
7 Tutte le “poste creditorie” oggetto di rivalsa venivano pertanto radicalmente contestate, per difetto assoluto di prova.
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La causa veniva istruita con l'acquisizione documentale offerta dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing. Persona_8
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024 con concessione di termini abbreviati.
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La domanda attorea deve essere disattesa, in quanto infondata, per le ragioni esposte a seguire.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie deve essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Invero, in linea generale deve osservarsi che, come statuito da Cass. n. 5031/98 e ribadito, da ultimo, da Cass. SS.UU. Ord. n. 20943/2022, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi anziché su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Ancora, il fortuito può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in
8 effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso.
Per quanto, poi, attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'esistenza del rapporto di custodia, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato
- che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità
(cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
Nel caso di specie, la parte attrice ha allegato che il 09 febbraio 2017, alle ore 18:30 circa, il Sig.
alla guida dell'autovettura BMW targata FH 500YM di proprietà della Parte_5
(assicurata con la , oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
) percorreva l'A/1, Autostrada del Sole, con direzione di marcia Bologna – Parte_1
Milano. All'altezza del Km 9+100 nord, nel territorio del Comune di Melegnano (MI), impegnava la corsia più a sinistra, riservata ai possessori di Telepass e deviava gradatamente verso il lato sinistro della carreggiata, salendo con il penumatico anteriore sinistro sul new jersey centrale in cemento. Dopo il new jersey erano presenti degli elementi in plastica che venivano abbattuti dall'autovettura, che finiva nell'opposta corsia di marcia, andando a collidere contro una VW
Golf targata CT 127YC, condotta dal Sig. e di proprietà del Sig. . Il CP_4 Parte_6
Sig. , passeggero posteriore del veicolo VW Golf, a causa delle lesioni riportate Persona_3
nell'urto, decedeva.
L'allegazione attorea in merito al fatto non risulta sostanzialmente contestata e trova conferma nella documentazione in atti nonché nella consulenza tecnica cinematica eseguita in fase istruttoria.
Il verbale d'incidente redatto dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Guardamiglio, all'esito dei rilievi eseguiti sul posto e delle dichiarazioni assunte da alcune delle persone coinvolte nel sinistro, ha ricostruito la dinamica dell'evento nel senso che il alla guida della BMW Pt_5
con direzione di marcia Bologna – Milano, mentre impegnava la corsia più a sinistra riservata ai possessori di telepass, molto verosimilmente a causa di un colpo di sonno (come dal
9 medesimo dichiarato) perdeva il controllo del veicolo, che deviava gradualmente verso il lato sinistro della carreggiata, salendo con lo pneumatico anteriore sinistro sul new jersey centrale.
Sicché, dopo aver abbattuto gli elementi mobili in plastica ivi esistenti e posti per permettere gli eventuali attraversamenti da parte dei mezzi di soccorso, invadeva la corsia opposta in fase di semi-ribaltamento, collidendo con la parte anteriore contro la fiancata lato sinistro della Golf condotta dal CP_4
Tale dinamica trova conferma nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. di cui Per_8
si riassumono qui di seguito gli esiti.
Il 09 luglio 2017, la carreggiata in direzione Nord, ovvero quella proveniente da Bologna con direzione Milano, era separata dalla carreggiata Sud, ovvero quella in direzione Bologna, da uno spartitraffico costituito da elementi pesanti in cemento armato rimovibili, denominati “new jersey”. Nondimeno la fila di new jersey non era continua per tutta la separazione delle due carreggiate. Infatti, a circa 53,38 metri dalla cuspide in lamiera ondulata, la fila di new jersey s'interrompeva dopo 10 metri dalla palina del km 9+000 e lasciava un varco libero lungo 23,80 metri. La fila di new jersey pesanti ricominciava al chilometro 8+966,2, per proseguire fino alla parte curva della barriera in lamiera ondulata. Alle estremità del varco, la fila di new jersey aveva i capitesta di altezza variabile (becco di flauto) partendo da zero fino all'altezza che poi rimaneva costante di circa 1,03 metri. Il varco conteneva una fila di tronconi in plastica di sezione simile ai new jersey uniti da una corda e intervallati da spazi vuoti. Per quello che si può ricavare dalle foto della Polizia Stradale gli elementi in plastica presenti nel varco erano dieci, di cui uno semidistrutto situato prima della BMW in quiete e un altro finito davanti alla nello stato di quiete. Gli altri, anche se rovesciati, erano rimasti allineati all'interno del varco.
ha allegato che la presenza di questi elementi in plastica si giustifica in Controparte_1
quanto consente di spostare rapidamente i mezzi di soccorso da una carreggiata all'altra in caso di necessità (sinistri stradali ecc.).
Dunque, secondo la ricostruzione operata dal CTU, il 09 luglio 2017, alle ore 18,20 circa, la
BMW, modello X1, targata FH 500YM, condotta dal Sig. provenendo da Parte_5
Sud, si stava avvicinando al casello autostradale per pagare il pedaggio occupando la corsia più
a sinistra tra quelle adibite al pagamento con Telepass, cioè la corsia accanto alla fila di new jersey in cemento che separava le due carreggiate. Improvvisamente, e forse a causa di un colpo di sonno, l'autovettura BMW accelerava e sorpassava altre autovetture che erano nella
10 stessa direzione in avvicinamento al casello per pagare con il Telepass. Avendo la
[...]
accertato che l'autovettura BMW targata FH 500YM, non era munita di contratto Parte_7
Telepass, è stato ipotizzato che già dal ponte in cemento sopra l'autostrada l'autovettura si trovasse sulla corsia sbagliata.
Durante la fase di accelerazione e di sorpasso delle altre autovetture vicine, la BMW andava quindi a strusciare sul new jersey di cemento posto alla sua sinistra e con la ruota anteriore sinistra saliva sul piede del new jersey, lasciando la traccia dello pneumatico e andando ad urtare gli elementi in plastica di separazione tra le due carreggiate situati all'interno del varco privo di new jersey in cemento.
In base alla sua energia cinetica, la BMW, dopo aver abbattuto gli elementi in plastica, invadeva la carreggiata opposta (più precisamente la corsia più vicina alla fila degli elementi di separazione) e urtava violentemente l'autovettura Golf che proveniva da Milano e andava in direzione Sud.
L'urto avveniva tra la parte laterale sinistra della e la parte laterale sinistra della Golf.
Quest'ultima vettura percorreva un ulteriore spazio in direzione di Milano e si fermava nella terza corsia con la parte anteriore rivolta verso Sud.
Risulta che il passeggero sul sedile posteriore destro della Golf, il Sig. , non Persona_3
indossava la cintura di sicurezza. A causa del violento urto, costui urtava con la testa contro la parte alta dello sportello posteriore destro, riportando una grave frattura al cranio che ne causava poco dopo il decesso.
Il limite di velocità presente nel tratto di strada interessato dal sinistro e vigente su tutte le corsie verso il casello è di 30 km/h.
Sul filmato della telecamera di sorveglianza è stata individuata la posizione della quando passa sotto al ponte distante dalla cuspide 319,50 metri e il corrispondente secondo (tempo cronologico) segnato lateralmente al filmato in 3,31 minuti.
Sulla base di tali dati, il consulente tecnico ha potuto ricavare la velocità della BMW al momento dell'impatto con il jersey e la fuoriuscita dalla propria corsia di marcia, pari a circa
73-74 km/h.
Il consulente precisa, inoltre, che se al posto degli elementi in plastica ci fossero stati i new jersey in cemento, il salto della BMW non si sarebbe verificato, mentre un probabile incidente,
11 ma con effetti sicuramente minori, avrebbe avuto luogo sulla carreggiata verso Milano, tra autovetture aventi la stessa direzione di marcia della BMW.
Infine, la relazione peritale individua i soggetti responsabili nella causazione del sinistro: il conducente dell'autovettura BMW che a causa del colpo di sonno si è avvicinato al casello a una velocità elevata per quella zona;
il passeggero posteriore all'autovettura Golf che non ha indossato la cintura di sicurezza del sedile posteriore;
infine la che ha Parte_7
creato un varco delimitato da elementi leggeri in plastica non in grado di contenere la spinta esercitata dalla BMW.
Dall'analisi della dinamica dell'incidente, il consulente ha pertanto concluso che l'incidente è avvenuto per tre fattori: eccessiva velocità della , non controllata dal suo conducente;
scarsa capacità di contenimento e di resistenza all'urto da parte degli elementi in plastica che erano posti a chiusura del varco sullo spartitraffico tra i new jersey in cemento;
mancato uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero posteriore della Golf.
Ha in particolare osservato il consulente che l'eccesiva velocità della ha impresso all'autovettura un'elevata energia cinetica che è stata dissipata nel salto della carreggiata, nello scarrocciamento a terra, nell'urto contro la Golf e nel proseguimento per altri 10 metri sull'asfalto. Se la velocità della fosse stata contenuta entro il limite di velocità di 30 km/h, la sua energia cinetica sarebbe stata 6,5 volte più bassa e i danni provocati alle persone e alle cose sarebbero stati sicuramente minori.
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Fin qui, dunque, gli esiti della ricostruzione della dinamica del sinistro – come già precisato non contestata dalle parti – come emergono concordemente sia dalla relazione di incidente stradale della Polstrada che dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Resta da aggiungere che la CTU – peraltro al di fuori del perimetro segnato dai quesiti sottoposti dal giudice – si è spinta a valutare i profili di concorsualità nella produzione del danno – individuando nel mancato posizionamento da parte di , nel tratto interessato, di new CP_1
jersey in cemento o in altro materiale pesante, un elemento che ha concorso al determinismo del sinistro nella misura del 30% (insieme alla condotta del del passeggero deceduto Pt_5
per non aver indossato la cintura di sicurezza).
12 Occorre a questo punto rammentare che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015; n. 23919/2013). Si è anche precisato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di esser della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obbiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n. 2660/2013).
Ebbene, il comportamento del conducente della BMW, la cui gravissima negligenza ha condotto al salto di corsia e alla collisione con altra vettura transitante nell'opposto senso di marcia, integra per l'appunto gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Va detto al riguardo che, come noto, in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la
P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (cfr. ad es. Cass, Ord. n. 10916/2017). Nondimeno, nel caso di specie non ravvisa il Tribunale
l'esistenza di elementi di colpa generica (quella specifica non è stata nemmeno addotta dalla compagnia attrice) a carico di per non aver apposto anche nel tratto in CP_1 CP_1
questione barriere di cemento o similia, in grado di reggere ad urti da collisione con veicoli procedenti a velocità elevata. Infatti, come è emerso dalla consulenza tecnica e dal materiale fotografico in atti, il tratto stradale teatro del sinistro è pianeggiante e rettilineo, di avvicinamento al casello autostradale, con limite di velocità di 30 km. orari, e che nel tratto
13 precedente il casello era presente, in qualità di elemento separatore delle due carreggiate, uno spartitraffico composto da jersey in cemento non continuo, nel senso che tra una fila di jersey di cemento e l'altra vi era un varco lungo circa 23 metri composto di elementi di plastica uniti da una corda, utilizzati in caso di emergenza per consentire il veloce transito di veicoli da un lato all'altro dell'autostrada.
Ora, tenuto conto del fatto che la porzione di autostrada in esame è rettilinea e non presenta problemi di visibilità, del fatto che essa consente l'avvicinamento al casello autostradale per il pagamento del pedaggio e che quindi i veicoli in arrivo devono necessariamente ridurre la velocità (anche quelli muniti di telepass) o fermarsi, e tenuto conto del limite massimo di velocità imposto (30 km. orari), il Tribunale è dell'avviso che non fossero prevedibili pericoli specifici ostativi all'apposizione – in un segmento limitato dello spartitraffico in cemento – di barriere di plastica e quindi leggere, inidonee a reggere urti di forte intensità. Il fatto che il conducente della BMW, non valutando adeguatamente il proprio stato fisico e le proprie condizioni di stanchezza, abbia avuto un colpo di sonno o magari si sia distratto, perdendo in tal modo il controllo della vettura, rientra pertanto, come detto, negli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere la responsabilità per custodia della società convenuta. D'altra parte, come lo stesso consulente tecnico ha sottolineato, appare verosimile che quand'anche la vettura in questione non avesse superato la barriera alla sua sinistra e non avesse quindi operato un salto di corsia, ben avrebbe comunque potuto provocare ugualmente un incidente, seppur con modalità differenti (ad esempio schiantandosi contro il casello o andando ad urtare altro veicolo procedente nella medesima direzione di marcia). D'altra parte, si è anche affermato in giurisprudenza che le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del "neminem laedere", l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. sent. n.
15723/2011), nonché che in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, occorre l'oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a controllare, e ciò rimane senz'altro escluso in presenza di una
14 condotta abnorme dell'utente della strada, che alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia causale esclusiva nel verificarsi dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 6516/2004).
Infine, la domanda non è accoglibile nemmeno se qualificata come proposta ex art. 2043 c.c. difettando nel caso di specie i requisiti di pericolosità occulta tipici dell'insidia o trabocchetto, così come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero la oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità (cfr. Cass. n. 20943/09).
In conclusione, la domanda va respinta.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata;
2) Condanna a rifondere alla parte convenuta, , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Roma 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che alla redazione della sentenza ha collaborato la Dott.ssa Silvia Sarnataro, in qualità di GOP.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 61151 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(già in persona del procuratore speciale Parte_1 Parte_2
dott. in forza dei poteri ad esso conferiti con delibera del Consiglio di Parte_3
Amministrazione del 22.07.2016 repertoriata dal notaio l n. 17469 del 25.01.2017 Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Filippo Corridoni n. 25, presso lo studio dell'avv.
Marco Ciaralli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attrice
E
1 in persona dell'Avv. Amedeo Gagliardi, giusta procura Controparte_1
rilasciata dall'Amministratore Delegato in data 27.02.2020, per atti Notaio , Persona_2
Rep. N. 16314
elettivamente domiciliata in Roma Via Cerveteri 21 presso lo studio dell'Avvocato Luca Giusti che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. e depositata in atti convenuta
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051e 2043 c.c.
CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 4.12.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha adito il Tribunale Parte_1
Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 c.c. o 2051
c.c. della nella qualità di gestore del tratto autostradale in cui si Controparte_1
verificava il sinistro, per non aver posto in essere accorgimenti atti a rimuovere insidie e pericoli per gli utilizzatori dell'autostrada e per l'effetto dichiarare che all'attrice Parte_4
spetta il diritto di rivalsa nei confronti della società convenuta, condannandola, anche in via concorsuale, alla restituzione di quanto già corrisposto o da corrispondere in futuro dalla
[...]
ai vari soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nel sinistro per cui è causa, Parte_4
per euro 2.500.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa. Con vittoria dei compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA come per Legge.
La a esposto quanto segue. Parte_1
2 In data 09.02.2017, alle ore 18:30 circa, sulla Autostrada A1, carreggiata sud della Barriera di
Milano, nel Territorio del Comune di Melegnano, si verificava un sinistro stradale con esito mortale.
Il sig. alla guida dell'autovettura BMW targata FH500YM, di proprietà Parte_5
della (assicurata con la oggi Controparte_2 Controparte_3
percorreva l'A/1 Autostrada del Sole con direzione di marcia Bologna – Parte_4
Milano. Giunto all'altezza del KM 9+100 nord, nel territorio del Comune di Melegnano (MI), impegnava la corsia più a sinistra riservata ai possessori di Telepass, quando verosimilmente a causa di un colpo di sonno deviava gradatamente verso il lato sinistro della carreggiata, salendo con lo pneumatico anteriore sinistro sul new-jersey centrale in cemento.
In quel tratto di autostrada, dopo il new-jersey in cemento, erano presenti degli elementi mobili in plastica che venivano abbattuti dall'autovettura, tanto che essa finiva nell'opposta corsia di marcia, andando a collidere contro una VW Golf targata CT127YC, condotta dal sig. CP_4
e di proprietà del sig. .
[...] Parte_6
L'urto si verificava quindi sulla corsia Telepass più a sinistra della carreggiata sud che da Milano porta a Bologna.
Viaggiavano in qualità di trasportati altri occupanti nei rispettivi veicoli e nello specifico anche il sig. - passeggero posteriore nel veicolo VW Golf - che a causa delle lesioni riportate Persona_3
decedeva.
Interveniva sul posto la Polizia Stradale di Lodi che provvedeva a effettuare gli opportuni rilievi tecnici e fotografici.
A seguito della richiesta di risarcimento dei danni da parte degli eredi del defunto sig. Per_3
, la liquidava il sinistro mortale con euro 2.015.000,00, successivamente
[...] Controparte_5
addebitati da quest'ultima compagnia alla Parte_4
Per il sinistro mortale dovevano peraltro essere ancora liquidati i figli adottanti del defunto
, nonché le spese legali al patrocinatore. Persona_4
Del pari, la compagnia attrice liquidava con euro 2.500,00 le lesioni riportate dalla sig.ra trasportata sul sedile anteriore dell'autovettura BMW targata FH500YM. Persona_5
Veniva liquidato il danno al sig. conducente dell'autovettura VW Golf con CP_6
versamento di euro 58.820,00 corrisposti alla moglie di quest'ultimo, sig.ra in forza di Per_6
3 procura in favore della medesima, oltre euro 5.000,00 oltre IVA per spese legali distratti direttamente al legale intervenuto.
Al sig. passeggero anteriore nel predetto veicolo e alla C.F.G Rettifiche S.r.l., Parte_6
datore di lavoro del suddetto danneggiato, venivano, invece, liquidati euro 5.591,68.
Il tutto per euro 2.086.911,68, somme che la pretendeva, anche Parte_4
parzialmente, dalla società in rivalsa, giacché con il Controparte_1
posizionamento dei new-jersey mobili in plastica (che consentivano all'autovettura BMW di invadere l'opposta carreggiata di marcia), di fatto si rendeva responsabile della verificazione del sinistro mortale.
In data 07.06.2018 la comunicava alla che Parte_4 Controparte_1
avrebbe provveduto a tacitare le richieste di risarcimento dei danni avanzate dagli eredi del sig.
, nonché del sig. Persona_3 CP_4
In pari data la provvedeva, altresì, a rigettare la richiesta di risarcimento dei Parte_4
danni avanzata da al fine di ottenere il recupero delle spese e i danni per Controparte_1
il ripristino della circolazione nel tratto autostradale interessato. La medesima richiesta di rivalsa veniva ulteriormente avanzata senza esito alcuno, con lettera del 20.07.2018.
In punto di diritto, esponeva la che l'evento dannoso che aveva causato il decesso del sig. Pt_4
, trasportato sul sedile posteriore dell'autovettura VW Golf targata CT127YC, Persona_3
poteva essere evitato se non vi fosse stata la presenza di elementi in plastica a delimitazione delle due carreggiate di marcia. Nello specifico, i new-jersey mobili, non avevano alcuna funzione di contenimento, bensì quello di delimitare un varco esistente nella barriera spartitraffico e per tale motivo potevano solo inibire un eventuale transito volontario di qualche avventato automobilista, ma non contenere un veicolo in rotta di collisione contro gli stessi, a seguito della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Invero, se la barriera spartitraffico fosse stata in cemento o amovibile, ma in ogni caso in grado di garantire il contenimento dei veicoli, la BMW X1 avrebbe dissipato parte della propria energia cinetica contro di essa e non avrebbe invaso la corsia di marcia della VW Golf, poiché sarebbe probabilmente carambolata nella propria corsia di pertinenza.
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4 Si costituiva in giudizio chiedendo, in via principale, di rigettare la Controparte_1
domanda attorea perché infondata e non provata, con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario ed oneri accessori;
in subordine e salvo gravame, accertare e liquidare i singoli importi soggetti a rivalsa a carico della convenuta, nella misura del danno effettivamente provato ed in quota del tutto marginale, tenuto conto dello specifico apporto concausale delle condotte illecite produttive dei danni in accertamento;
in tal caso con compensazione delle spese di lite.
La società convenuta, nella ricostruzione del sinistro, riteneva fosse ignota l'esatta traiettoria mantenuta dal Sig. così come non si comprendevano le ragioni effettive dello Pt_5
sbandamento laterale, né la velocità mantenuta dal medesimo al momento dell'impatto contro la struttura new-jersey, né, soprattutto, l'angolo di incidenza al momento di tale impatto della
BMW sul manufatto, prima dell'invasione dell'opposta carreggiata.
Considerando l'energia cinetica dissipata negli urti, la posizione di quiete assunta dalla vettura
BMW ed il fatto stesso che la vettura BMW si fosse semi-capovolta sul fianco destro dopo aver urtato con la ruota anteriore sinistra contro la parte terminale dell'ultimo elemento in cemento del New Jersey, posizionato prima degli elementi in plastica delimitanti il varco destinato al transito dei mezzi di soccorso e/o di Polizia, si poteva ritenere che la vettura BMW viaggiasse ad una velocità piuttosto elevata e di gran lunga superiore al limite di 30 km/h ivi insistente, nonché che avesse attinto la struttura con un marcato angolo di incidenza. Inoltre, al veicolo targato FH500YM condotto dal Sig. non risultava associato alcun contratto Telepass, Pt_5
sicché si doveva escludere che questi fosse regolarmente instradato verso le piste Telepass, sulla sinistra della carreggiata, allorquando iniziava a perdere il controllo del mezzo.
Agendo la in regresso nei confronti della convenuta , ritenuta Parte_1 CP_1
corresponsabile dell'illecito ex art. 2055 c.c., risultava necessario accertare le responsabilità di ciascun coautore del danno.
A tal riguardo occorreva considerare la condotta del primo soggetto protagonista della Pt_5
vicenda, nonché quella dello (passeggero deceduto), che non aveva indossato la CP_7
cintura di sicurezza.
Per altro verso, se riteneva sussistente la responsabilità esclusiva dell'odierna convenuta, Pt_4
avrebbe dovuto respingere ogni richiesta risarcitoria e non già risarcire tutti i danni a vario titolo
5 reclamati dai vari soggetti coinvolti, per poi agire in regresso nei confronti di un preteso responsabile esclusivo estraneo al fenomeno della circolazione dei veicoli.
La compagnia attrice non aveva spiegato in cosa consisterebbe la situazione di insidia per l'utente, né risultava un pericolo occulto, essendo la delimitazione del varco con barriere in plastica ben visibile e percepibile. La responsabilità per custodia andava poi esclusa in ragione della condotta abnorme dell'utente che integrava il fortuito esimente.
Mancava nell'atto di citazione anche l'allegazione, prima ancora che la prova, di specifici difetti o violazioni delle regole di progettazione o di realizzazione del varco presente nel new-jersey, ovvero, più in generale, dei canoni di comune prudenza in relazione ai rischi concreti inerenti la res.
Infatti, il varco presente nel new jersey era situato a circa 15 metri dagli impianti di accesso/uscita della barriera autostradale Milano Sud della autostrada A/1, e la sua funzione era proprio quella di implementare la sicurezza generale degli utenti, per consentire il passaggio da una carreggiata all'altra dei mezzi di soccorso eventualmente chiamati ad intervenire in caso di incidente.
Nessuna normativa tecnica imponeva al proprietario delle strade o al gestore del demanio autostradale l'adozione di barriere di contenimento nei tratti dove sia previsto un limite di velocità di 30km/h. Ciò nonostante, l'area in questione era stata dotata di new-jersey in cemento, posto a separazione delle carreggiate, per tutto il tratto di decelerazione in approccio alla barriera, fino al posizionamento di un unico varco, appositamente contraddistinto da elementi in plastica di colore giallo, amovibili in caso di necessità da parte degli operatori istituzionali preposti ai soccorsi, proprio laddove la velocità è limitata a 30 km/h ed i veicoli sono ormai a ridosso degli impianti fissi di stazione.
In conclusione, non risultava violata dalla convenuta alcuna regola tecnica specifica, né integrata alcuna condotta lesiva dei generali principi del neminem laedere, essendo il varco in parola ben percepibile e rispondente ad esigenze di sicurezza generale della circolazione, sicché non poteva attribuirsi alla alcuna negligenza nell'aver ivi posizionato Parte_7
il varco stesso, delimitandolo con elementi amovibili in plastica e di colorazione ben visibile.
La domanda risultava deficitaria anche in ordine alla prova del nesso causale tra la condizione della res ed il danno complessivamente considerato.
6 In primo luogo, parte attrice non considerava che la prima condotta illecita foriera di danno certo era stata quella del proprio assicurato, responsabile della totale perdita di controllo dell'auto BMW, di talché l'eventuale corresponsabilità della convenuta riguarderebbe solo l'incremento del danno che sarebbe stato in ogni caso provocato da costui.
Conseguenze altrettanto gravi rispetto a quelle occorse, si sarebbero verosimilmente verificate anche nel caso in cui il veicolo fosse stato effettivamente re-indirizzato sul proprio percorso, visto che la vettura BMW, essendo totalmente fuori controllo, da lì a pochi metri, si sarebbe inevitabilmente schiantata contro le cuspidi che delimitano le singole piste di accesso regolate da Telepass, ovvero avrebbe terminato la propria corsa travolgendo qualche altro malcapitato impegnato nel pagamento del pedaggio, con potenziale esito mortale a carico dei due occupanti della stessa vettura BMW e/o a carico di terzi.
Il danno complessivo conseguito era il frutto non solo di una dinamica imprevedibile e del tutto eccezionale, ma rappresentava una conseguenza assolutamente possibile rispetto all'elevatissimo potenziale lesivo, nei riguardi dell'incolumità di cose e persone, posseduta da un'auto fuori controllo lanciata contro delle strutture fisse, di talché non appariva dimostrato che l'eventuale re-indirizzamento della vettura fuori controllo avrebbe prodotto delle conseguenze dannose minori rispetto a quelle di fatto verificatesi, con ogni conseguenza di rigetto della domanda.
In secondo luogo, parte attrice ometteva di considerare anche l'apporto, rilevante ex art. 1227, I comma, c.c., di un'ulteriore condotta che concorreva alla produzione di buona parte del danno patrimoniale e cioè il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del Sig. . Persona_7
Nella ipotesi di attribuzione alla convenuta di una quota parte di corresponsabilità per l'evento mortale, alla stessa doveva attribuirsi una quota minima e del tutto marginale/residuale, ossia al netto delle preponderanti condotte colpose del Sig. in primis, e della stessa vittima, Pt_5
in secundis.
In via subordinata andava contestato anche il quantum oggetto della domanda di rivalsa svolta da nei confronti della convenuta. infatti, quantificava nelle Parte_4 Parte_1
conclusioni della propria citazione, in € 2.500.000,00 la somma già corrisposta o da corrispondere in futuro che la doveva restituire in ragione della quota di Parte_7
corresponsabilità eventualmente ascrittale dal Tribunale, senza provare né gli esborsi né la loro congruità.
7 Tutte le “poste creditorie” oggetto di rivalsa venivano pertanto radicalmente contestate, per difetto assoluto di prova.
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La causa veniva istruita con l'acquisizione documentale offerta dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing. Persona_8
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024 con concessione di termini abbreviati.
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La domanda attorea deve essere disattesa, in quanto infondata, per le ragioni esposte a seguire.
Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie deve essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Invero, in linea generale deve osservarsi che, come statuito da Cass. n. 5031/98 e ribadito, da ultimo, da Cass. SS.UU. Ord. n. 20943/2022, la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. non configura una presunzione iuris tantum di responsabilità a carico del custode, ma una fattispecie di responsabilità oggettiva, fondandosi anziché su un comportamento o un'attività del custode (il cui grado di diligenza nella custodia della res è irrilevante ai fini dell'individuazione della responsabilità), sulla relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
In altri termini, il custode non può liberarsi da responsabilità provando di aver custodito la cosa con la massima diligenza richiesta, ma solo allegando che il danno è stato provocato dal caso fortuito, consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo). Ancora, il fortuito può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in
8 effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso.
Per quanto, poi, attiene al tema della ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo nonché l'esistenza del rapporto di custodia, mentre il convenuto (custode) per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e cioè un elemento esterno - che come accennato può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato
- che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità
(cfr. sul punto anche Cass. n. 15429 del 10/08/2004).
Nel caso di specie, la parte attrice ha allegato che il 09 febbraio 2017, alle ore 18:30 circa, il Sig.
alla guida dell'autovettura BMW targata FH 500YM di proprietà della Parte_5
(assicurata con la , oggi Controparte_2 Controparte_3 [...]
) percorreva l'A/1, Autostrada del Sole, con direzione di marcia Bologna – Parte_1
Milano. All'altezza del Km 9+100 nord, nel territorio del Comune di Melegnano (MI), impegnava la corsia più a sinistra, riservata ai possessori di Telepass e deviava gradatamente verso il lato sinistro della carreggiata, salendo con il penumatico anteriore sinistro sul new jersey centrale in cemento. Dopo il new jersey erano presenti degli elementi in plastica che venivano abbattuti dall'autovettura, che finiva nell'opposta corsia di marcia, andando a collidere contro una VW
Golf targata CT 127YC, condotta dal Sig. e di proprietà del Sig. . Il CP_4 Parte_6
Sig. , passeggero posteriore del veicolo VW Golf, a causa delle lesioni riportate Persona_3
nell'urto, decedeva.
L'allegazione attorea in merito al fatto non risulta sostanzialmente contestata e trova conferma nella documentazione in atti nonché nella consulenza tecnica cinematica eseguita in fase istruttoria.
Il verbale d'incidente redatto dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Guardamiglio, all'esito dei rilievi eseguiti sul posto e delle dichiarazioni assunte da alcune delle persone coinvolte nel sinistro, ha ricostruito la dinamica dell'evento nel senso che il alla guida della BMW Pt_5
con direzione di marcia Bologna – Milano, mentre impegnava la corsia più a sinistra riservata ai possessori di telepass, molto verosimilmente a causa di un colpo di sonno (come dal
9 medesimo dichiarato) perdeva il controllo del veicolo, che deviava gradualmente verso il lato sinistro della carreggiata, salendo con lo pneumatico anteriore sinistro sul new jersey centrale.
Sicché, dopo aver abbattuto gli elementi mobili in plastica ivi esistenti e posti per permettere gli eventuali attraversamenti da parte dei mezzi di soccorso, invadeva la corsia opposta in fase di semi-ribaltamento, collidendo con la parte anteriore contro la fiancata lato sinistro della Golf condotta dal CP_4
Tale dinamica trova conferma nella consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. di cui Per_8
si riassumono qui di seguito gli esiti.
Il 09 luglio 2017, la carreggiata in direzione Nord, ovvero quella proveniente da Bologna con direzione Milano, era separata dalla carreggiata Sud, ovvero quella in direzione Bologna, da uno spartitraffico costituito da elementi pesanti in cemento armato rimovibili, denominati “new jersey”. Nondimeno la fila di new jersey non era continua per tutta la separazione delle due carreggiate. Infatti, a circa 53,38 metri dalla cuspide in lamiera ondulata, la fila di new jersey s'interrompeva dopo 10 metri dalla palina del km 9+000 e lasciava un varco libero lungo 23,80 metri. La fila di new jersey pesanti ricominciava al chilometro 8+966,2, per proseguire fino alla parte curva della barriera in lamiera ondulata. Alle estremità del varco, la fila di new jersey aveva i capitesta di altezza variabile (becco di flauto) partendo da zero fino all'altezza che poi rimaneva costante di circa 1,03 metri. Il varco conteneva una fila di tronconi in plastica di sezione simile ai new jersey uniti da una corda e intervallati da spazi vuoti. Per quello che si può ricavare dalle foto della Polizia Stradale gli elementi in plastica presenti nel varco erano dieci, di cui uno semidistrutto situato prima della BMW in quiete e un altro finito davanti alla nello stato di quiete. Gli altri, anche se rovesciati, erano rimasti allineati all'interno del varco.
ha allegato che la presenza di questi elementi in plastica si giustifica in Controparte_1
quanto consente di spostare rapidamente i mezzi di soccorso da una carreggiata all'altra in caso di necessità (sinistri stradali ecc.).
Dunque, secondo la ricostruzione operata dal CTU, il 09 luglio 2017, alle ore 18,20 circa, la
BMW, modello X1, targata FH 500YM, condotta dal Sig. provenendo da Parte_5
Sud, si stava avvicinando al casello autostradale per pagare il pedaggio occupando la corsia più
a sinistra tra quelle adibite al pagamento con Telepass, cioè la corsia accanto alla fila di new jersey in cemento che separava le due carreggiate. Improvvisamente, e forse a causa di un colpo di sonno, l'autovettura BMW accelerava e sorpassava altre autovetture che erano nella
10 stessa direzione in avvicinamento al casello per pagare con il Telepass. Avendo la
[...]
accertato che l'autovettura BMW targata FH 500YM, non era munita di contratto Parte_7
Telepass, è stato ipotizzato che già dal ponte in cemento sopra l'autostrada l'autovettura si trovasse sulla corsia sbagliata.
Durante la fase di accelerazione e di sorpasso delle altre autovetture vicine, la BMW andava quindi a strusciare sul new jersey di cemento posto alla sua sinistra e con la ruota anteriore sinistra saliva sul piede del new jersey, lasciando la traccia dello pneumatico e andando ad urtare gli elementi in plastica di separazione tra le due carreggiate situati all'interno del varco privo di new jersey in cemento.
In base alla sua energia cinetica, la BMW, dopo aver abbattuto gli elementi in plastica, invadeva la carreggiata opposta (più precisamente la corsia più vicina alla fila degli elementi di separazione) e urtava violentemente l'autovettura Golf che proveniva da Milano e andava in direzione Sud.
L'urto avveniva tra la parte laterale sinistra della e la parte laterale sinistra della Golf.
Quest'ultima vettura percorreva un ulteriore spazio in direzione di Milano e si fermava nella terza corsia con la parte anteriore rivolta verso Sud.
Risulta che il passeggero sul sedile posteriore destro della Golf, il Sig. , non Persona_3
indossava la cintura di sicurezza. A causa del violento urto, costui urtava con la testa contro la parte alta dello sportello posteriore destro, riportando una grave frattura al cranio che ne causava poco dopo il decesso.
Il limite di velocità presente nel tratto di strada interessato dal sinistro e vigente su tutte le corsie verso il casello è di 30 km/h.
Sul filmato della telecamera di sorveglianza è stata individuata la posizione della quando passa sotto al ponte distante dalla cuspide 319,50 metri e il corrispondente secondo (tempo cronologico) segnato lateralmente al filmato in 3,31 minuti.
Sulla base di tali dati, il consulente tecnico ha potuto ricavare la velocità della BMW al momento dell'impatto con il jersey e la fuoriuscita dalla propria corsia di marcia, pari a circa
73-74 km/h.
Il consulente precisa, inoltre, che se al posto degli elementi in plastica ci fossero stati i new jersey in cemento, il salto della BMW non si sarebbe verificato, mentre un probabile incidente,
11 ma con effetti sicuramente minori, avrebbe avuto luogo sulla carreggiata verso Milano, tra autovetture aventi la stessa direzione di marcia della BMW.
Infine, la relazione peritale individua i soggetti responsabili nella causazione del sinistro: il conducente dell'autovettura BMW che a causa del colpo di sonno si è avvicinato al casello a una velocità elevata per quella zona;
il passeggero posteriore all'autovettura Golf che non ha indossato la cintura di sicurezza del sedile posteriore;
infine la che ha Parte_7
creato un varco delimitato da elementi leggeri in plastica non in grado di contenere la spinta esercitata dalla BMW.
Dall'analisi della dinamica dell'incidente, il consulente ha pertanto concluso che l'incidente è avvenuto per tre fattori: eccessiva velocità della , non controllata dal suo conducente;
scarsa capacità di contenimento e di resistenza all'urto da parte degli elementi in plastica che erano posti a chiusura del varco sullo spartitraffico tra i new jersey in cemento;
mancato uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero posteriore della Golf.
Ha in particolare osservato il consulente che l'eccesiva velocità della ha impresso all'autovettura un'elevata energia cinetica che è stata dissipata nel salto della carreggiata, nello scarrocciamento a terra, nell'urto contro la Golf e nel proseguimento per altri 10 metri sull'asfalto. Se la velocità della fosse stata contenuta entro il limite di velocità di 30 km/h, la sua energia cinetica sarebbe stata 6,5 volte più bassa e i danni provocati alle persone e alle cose sarebbero stati sicuramente minori.
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Fin qui, dunque, gli esiti della ricostruzione della dinamica del sinistro – come già precisato non contestata dalle parti – come emergono concordemente sia dalla relazione di incidente stradale della Polstrada che dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio.
Resta da aggiungere che la CTU – peraltro al di fuori del perimetro segnato dai quesiti sottoposti dal giudice – si è spinta a valutare i profili di concorsualità nella produzione del danno – individuando nel mancato posizionamento da parte di , nel tratto interessato, di new CP_1
jersey in cemento o in altro materiale pesante, un elemento che ha concorso al determinismo del sinistro nella misura del 30% (insieme alla condotta del del passeggero deceduto Pt_5
per non aver indossato la cintura di sicurezza).
12 Occorre a questo punto rammentare che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015; n. 23919/2013). Si è anche precisato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di esser della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obbiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n. 2660/2013).
Ebbene, il comportamento del conducente della BMW, la cui gravissima negligenza ha condotto al salto di corsia e alla collisione con altra vettura transitante nell'opposto senso di marcia, integra per l'appunto gli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Va detto al riguardo che, come noto, in tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la
P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica) (cfr. ad es. Cass, Ord. n. 10916/2017). Nondimeno, nel caso di specie non ravvisa il Tribunale
l'esistenza di elementi di colpa generica (quella specifica non è stata nemmeno addotta dalla compagnia attrice) a carico di per non aver apposto anche nel tratto in CP_1 CP_1
questione barriere di cemento o similia, in grado di reggere ad urti da collisione con veicoli procedenti a velocità elevata. Infatti, come è emerso dalla consulenza tecnica e dal materiale fotografico in atti, il tratto stradale teatro del sinistro è pianeggiante e rettilineo, di avvicinamento al casello autostradale, con limite di velocità di 30 km. orari, e che nel tratto
13 precedente il casello era presente, in qualità di elemento separatore delle due carreggiate, uno spartitraffico composto da jersey in cemento non continuo, nel senso che tra una fila di jersey di cemento e l'altra vi era un varco lungo circa 23 metri composto di elementi di plastica uniti da una corda, utilizzati in caso di emergenza per consentire il veloce transito di veicoli da un lato all'altro dell'autostrada.
Ora, tenuto conto del fatto che la porzione di autostrada in esame è rettilinea e non presenta problemi di visibilità, del fatto che essa consente l'avvicinamento al casello autostradale per il pagamento del pedaggio e che quindi i veicoli in arrivo devono necessariamente ridurre la velocità (anche quelli muniti di telepass) o fermarsi, e tenuto conto del limite massimo di velocità imposto (30 km. orari), il Tribunale è dell'avviso che non fossero prevedibili pericoli specifici ostativi all'apposizione – in un segmento limitato dello spartitraffico in cemento – di barriere di plastica e quindi leggere, inidonee a reggere urti di forte intensità. Il fatto che il conducente della BMW, non valutando adeguatamente il proprio stato fisico e le proprie condizioni di stanchezza, abbia avuto un colpo di sonno o magari si sia distratto, perdendo in tal modo il controllo della vettura, rientra pertanto, come detto, negli estremi del caso fortuito idoneo ad interrompere la responsabilità per custodia della società convenuta. D'altra parte, come lo stesso consulente tecnico ha sottolineato, appare verosimile che quand'anche la vettura in questione non avesse superato la barriera alla sua sinistra e non avesse quindi operato un salto di corsia, ben avrebbe comunque potuto provocare ugualmente un incidente, seppur con modalità differenti (ad esempio schiantandosi contro il casello o andando ad urtare altro veicolo procedente nella medesima direzione di marcia). D'altra parte, si è anche affermato in giurisprudenza che le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del "neminem laedere", l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass. sent. n.
15723/2011), nonché che in tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, occorre l'oggettiva imprevedibilità ed invisibilità del pericolo che le misure cautelari miravano a controllare, e ciò rimane senz'altro escluso in presenza di una
14 condotta abnorme dell'utente della strada, che alteri il normale sviluppo causale, assumendo efficacia causale esclusiva nel verificarsi dell'evento dannoso (Cass. sent. n. 6516/2004).
Infine, la domanda non è accoglibile nemmeno se qualificata come proposta ex art. 2043 c.c. difettando nel caso di specie i requisiti di pericolosità occulta tipici dell'insidia o trabocchetto, così come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero la oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità (cfr. Cass. n. 20943/09).
In conclusione, la domanda va respinta.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda attorea siccome infondata;
2) Condanna a rifondere alla parte convenuta, , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica.
Così deciso in Roma 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che alla redazione della sentenza ha collaborato la Dott.ssa Silvia Sarnataro, in qualità di GOP.
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