Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8229/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AP RD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/01/2025, alle ore 9:44, nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale
Ordinario di Napoli RD , all'udienza del Giudice dott. Luca Stanziola, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. , per i ricorrenti il quale preliminarmente dichiara di aver CP_2
depositato verbale negativo di mediazione e chiede che si tenga conto della mancata partecipazione della e conclude riportandosi alla originaria domanda di CP_1
sfratto per finita locazione;
in subordine chiede che il Giudice emetta una proposta ex art. 185 bis c.p.c. tenuto conto che gli istanti hanno formulato una proposta transattiva alla intimata e che la stessa ad oggi non è stata accettata;
per la convenuta, l'Avv. CRESCI GIOVANNI, il quale si riporta alla propria comparsa di costituzione nonché alla memoria integrativa ritualmente depositata in atti e conclude eccependo la inesistenza della notifica della disdetta per le motivazioni già indicate ne- gli atti difensivi nonché l'erroneità della intimazione dello sfratto notificata prima della naturale scadenza del contratto laddove andava intimata la licenza per finita locazione, e quindi conclude chiedendo affinché venga dichiarata la domanda inammissibile e co- munque rigettata per la mancata comunicazione della disdetta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AP RD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 8229/2024 r.g.a.c.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8
tutti difesi dall'Avv. (c.f.:
[...] CP_2
) in virtù di procura resa in calce all'atto di citazione per C.F._1
intimazione di finita locazione
- Ricorrente
E
, difesa dall'Avv. CRESCI GIOVANNI (c.f.: Controparte_1
) giusta procura in atti, C.F._2
- Resistente
OGGETTO: Cessazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo .
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n.
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4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58,
comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in
primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli
articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio Controparte_1
premettendo di essere tutti proprietari dell'immobile sito in Casoria alla via
Marconi n. 17 concesso in locazione a quest'ultima come da contratto di locazione ad uso abitativo del 01/03/2015 stipulato per una durata triennale salvo rinnovo biennale, deducendo che sebbene il contratto in questione si sia tacitamente rinnovato sino al 28 febbraio 2024 alla conduttrice è stata fatta pervenire racc. A./R. n. 23000004581386 spedita il 28 luglio 2023, perfezionatasi per compiuta giacenza, con la quale i locatori manifestavano la loro volontà di non voler proseguire il rapporto contrattuale.
I locatori hanno quindi chiesto la convalida dello sfratto per finita locazione.
Si costituiva in giudizio contestando di aver mai Controparte_1
ricevuto alcuna missiva, evidenziando in particolare che la “comunicazione del
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29 maggio 2023, mai pervenuta alla comparente ed una ricevuta di una posta privata (Mail Express) di comunicazione inviata da uno degli intimanti
( senza alcuna prova dell'avvenuta ricezione così come Parte_4
manca la prova della comunicazione di giacenza (a tergo vi è scritto 1° avviso
4/8/23 priva di sottoscrizione)”.
Ella si è opposta quindi alla convalida dello sfratto nonché alla emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., insistendo per la declaratoria di inammissibilità della domanda e per il rigetto della stessa con il favore delle spese di lite.
Denegata la convalida, si è provveduto a mutare il rito assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
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Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Essa è, in primo luogo, procedibile.
Nel merito, va detto che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431 del 1998,
ciascuna delle parti è legittimata alla seconda scadenza a rinunciare al rinnovo del contratto (cd. disdetta “immotivata”) purché tale intendimento venga comunicato alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza.
L'art. 2 della Legge n. 431 del 1998, nel prevedere che la manifestazione della rinuncia al rinnovo (cd. disdetta immotivata) alla seconda scadenza dei contratti di cui alla norma debba compiersi con lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza del secondo periodo di durata contrattuale, non prescrive a pena di nullità né il mezzo di compimento della manifestazione negoziale (la lettera e, dunque, la forma scritta) né quello della trasmissione (raccomandata), a ciò conseguendo che l'uno e l'altro requisito
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ammettono equipollenti, purché idonei ad evidenziare la manifestazione all'altra parte della volontà negoziale sei mesi prima della scadenza (Cass. civ., sez. III,
09/06/2016, n. 11808).
Più nello specifico, va detto che “la disdetta, quale atto negoziale
unilaterale e recettizio, adempiendo alla funzione d'impedire la prosecuzione di
un rapporto contrattuale, è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335
c.c., e, in base a tale ultima disposizione, essa si reputa conosciuta nel momento
in cui giunge all'indirizzo del destinatario, senza che siano rilevanti le modalità
di esercizio, salvo che il destinatario non provi di essere stato senza sua colpa
nell'impossibilità di averne notizia” (Cass. civ., sez. III, 20/06/2022, n. 19824).
Nella fattispecie in esame, parte intimata ha espressamente contestato la pretesa ricezione della raccomandata contenente la disdetta.
La stessa risulta infatti esser stata spedita a mezzo di un servizio postale privato, il cui addetto, tuttavia, non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. sent. n.
2035/2014).
Nella specie va, tuttavia, considerato che, da un lato, la legge n. 124/2017
(art. 1 co. 57) ha espressamente consentito l'utilizzo delle notifiche effettuate tramite operatori postali privati e dall'altro lato, per quanto maggiormente interessa in questa sede, che la disdetta in questione non ha natura di atto giudiziario, come vorrebbe parte intimata, costituendo invece un atto di autonomia privata di diniego alla prosecuzione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che il mezzo mediante il quale l'atto è stato portato a conoscenza della parte intimata è, in astratto, idoneo allo scopo.
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L'eccezione sollevata dalla intimata non coglie, quindi, nel segno.
Né coglie nel segno la contestazione operata avverso l'attestazione di compiuta giacenza, dal momento che la stessa reca una data (4/08/2023) ed una sottoscrizione, e risulta spedita, peraltro, al medesimo indirizzo al quale è stato notificato l'atto di citazione per intimazione di sfratto (atto, questa volta,
ritualmente ricevuto dalla parte intimata).
Spettava dunque al destinatario dell'atto in questione provare di non averne notizia per fatto a lui non imputabile.
Va richiamato il principio secondo cui l'atto unilaterale recettizio, quale è
quello in esame, regolato dall'art. 1335 c.c., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario mediante procedimento di notificazione perfezionatosi con l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.,
senza che l'esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è
necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. II, 06/10/2011, n. 20482).
Orbene, poiché tale prova non è stata offerta in giudizio da parte interessata, la domanda originariamente proposta dagli intimanti e non rinunciata in corso di causa deve essere accolta.
Così stando le cose, il locatore ha manifestato in maniera tempestiva ed inequivocabile il proprio diniego di rinnovo del rapporto prima della data del suo tacito rinnovo (nei sei mesi antecedenti), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2
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della Legge n. 431 del 1998.
Conseguentemente, va dichiarata la risoluzione del rapporto di locazione oggetto di lite alla data del 28/02/2024, con conseguente condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile oggetto di lite.
In ordine al rilascio, tenuto conto delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore, va fissata per l'esecuzione, ex art. 56 della L. n.
392/1978, la data del 3.03.2025.
Attesa la natura del giudizio e tenuto conto del mancato deposito di memorie integrative da parte dell'intimante nonché della particolarità della questione trattata, le spese possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata dall'attore e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di locazione oggetto di lite alla data del 28/02/2024;
- condanna al rilascio, in favore Controparte_3
dell'attrice, dell'immobile sito in Casoria alla via Marconi n. 17, fissando per l'esecuzione la data del 3.03.2025;
- Spese compensate.
E' verbale, ore 18:04.
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1,
lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi
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degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n.
149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già
pendenti a quella data.
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