TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/11/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 966 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Antonio Del Parte_1 C.F._1
Vecchio
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA VI SS
-convenuto-
***
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “IN VIA PRELIMINARE Accogliere le richieste istruttorie, in mancanza si riserva appello. NEL MERITO Voglia l'On.le Giudice adito, premessa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare il in persona del Presidente pro-tempore, unico e solo responsabile del sinistro occorso Controparte_2 alla esponente il giorno 9.7.2018 di cui in narrativa. Per l'effetto, condannare il predetto Comune al risarcimento in favore della esponente per i danni fisici occorsi e consistenti % punti di postumi permanenti e
pagina 1 di 4 180 gg di inabilità temporanea suddivisa in 30 gg inabilità assoluta, 45 gg di inabilità temporanea al 75%,
45 gg inabilità parziale al 50%, e le restante 60 gg di inabilità temporanea al 25%, con spese mediche sostenute euro 2.552,66, oltre alla spessa per la perizia medico-legale redatta dal dott. di di euro Per_1 CP_2
600,00 ( con riserva di produrre la relativa documentazione fiscale), nonché spese legali nella fase stragiudiziaria in euro 250,00, documenti che si producono in giudizio, per un importo indicativo avere di euro 40.271, 29 o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto entro la competenza per valore del giudice adito. Con condanna dello stesso Ente alla refusione di tutte le spese ed onorari di giudizio, somma da distrarre in favore del procurator antistatario, anche per mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita. Si valuti il comportamento del per mancata partecipazione alla Controparte_1 procedura di negoziazione assistita”;
- PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del perché Controparte_1 infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In ogni caso accertare il concorrente apporto causale della danneggiata, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liquidazione dei danni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso delle spese generali ex D.M. 147/22, IVA e CAP come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha Controparte_1 allegato e dedotto, tra l'altro: CP_
- che il 09/07/2018, alle ore 19:00 circa, in presso la Farmacia Comunale ove è situato il complesso residenziale Le Dune, mentre la stessa era intenta a percorrere a piedi il piazzale, “a causa della presenza di pavimento scuro e duro, un po' dissestato e ruvido tra una mattonella e l'altra, non visibile, non percepibile e non segnalato” era inciampata, rovinando a terra e riportando lesioni fisiche;
- che, all'esito della convalescenza, le erano stati riconosciuti “9% punti di postumi permanenti e 180 gg di inabilità temporanea al 75%, 45 gg inabilità parziale al 50%, e le restante 60 gg di inabilità temporanea al 25%, con spese mediche sostenute euro 2.552,60, oltre alla spessa per la perizia medico-legale di euro 600,00, nonché spese legali nella fase stragiudiziaria in euro 250,00”;
- che in data 21/10/2019 era stata inviata richiesta stragiudiziale di sottoscrivere negoziazione assistita al il quale purtuttavia aveva ritenuto di non aderire. Controparte_1
I-2. Con comparsa di risposta si è tempestivamente costituito il concludendo nei Controparte_1
pagina 2 di 4 termini esposti in epigrafe. L'Ente convenuto ha, a sua volta, allegato e dedotto in ordine all'insussistenza di responsabilità sia in ordine al disposto dell'art. 2051 c.c., sia rispetto all'art. 2043
c.c., contestando inoltre la dinamica del sinistro e l'eccessività del quantum della pretesa risarcitoria. Il ha poi prodotto fotografie ritraenti lo stato dei luoghi. CP_1
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione del teste (cfr. verbale udienza 08/03/2022), è pervenuta in decisione Testimone_1 dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies
c.p.c. del 19/11/2025 al cui esito, con ordinanza del 24/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda della parte attrice va rigettata per l'assorbente difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro, in ciò rendendo superfluo l'esame della astratta riconducibilità della fattispecie nell'alveo di applicazione dell'art. 2043 c.c.
Parte attrice – che neppure ha versato in atti documentazione da cui desumere lo stato dei luoghi, produzione questa avvenuta su impulso della parte pubblica non onerata – si è limitata ad una generica allegazione del danno-evento, limitata all'asserzione secondo cui la caduta sarebbe occorsa “a causa della presenza di pavimento scuro e duro, un po' dissestato e ruvido tra una mattonella e l'altra, non visibile, non percepibile
e non segnalato”.
A tale genericità e laconicità allegatoria neppure ha supplito l'espletata prova orale.
In data 08/03/2022 è stato escusso il teste , indicato da parte attrice quale teste Testimone_1 oculare del sinistro. Egli ha riferito quanto segue: “io mi trovavo in vacanza ed ero andato a prendere delle pizze, quando ho visto la signora qui presente cadere a terra. L'ho aiutata a rialzarsi e le ho chiesto se avesse bisogno di un'ambulanza, ma lei ha rifiutato. L'ho fatta prima sedere in una panchina e dopo essersi ripresa poi l'ho riaccompagnata
a casa”, aggiungendo poi di non aver “fatto caso alla pavimentazione, posso dire che la sig.ra è caduta sul marciapiede di fronte la farmacia e lamentava dei dolori”.
Ebbene, alcun elemento è stato concretamente offerto dalla pretesa danneggiata al fine della dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro. Non è infatti stata raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta dell'attrice e la pretesa condotta negligente del Controparte_1
II-5. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-6. Per le esposte ragioni la domanda va integralmente rigettata.
III-7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo pagina 3 di 4 applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. in ragione della semplicità dell'affare e dell'attività in concreto svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 966 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Antonio Del Parte_1 C.F._1
Vecchio
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA VI SS
-convenuto-
***
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PARTE ATTRICE: “IN VIA PRELIMINARE Accogliere le richieste istruttorie, in mancanza si riserva appello. NEL MERITO Voglia l'On.le Giudice adito, premessa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare il in persona del Presidente pro-tempore, unico e solo responsabile del sinistro occorso Controparte_2 alla esponente il giorno 9.7.2018 di cui in narrativa. Per l'effetto, condannare il predetto Comune al risarcimento in favore della esponente per i danni fisici occorsi e consistenti % punti di postumi permanenti e
pagina 1 di 4 180 gg di inabilità temporanea suddivisa in 30 gg inabilità assoluta, 45 gg di inabilità temporanea al 75%,
45 gg inabilità parziale al 50%, e le restante 60 gg di inabilità temporanea al 25%, con spese mediche sostenute euro 2.552,66, oltre alla spessa per la perizia medico-legale redatta dal dott. di di euro Per_1 CP_2
600,00 ( con riserva di produrre la relativa documentazione fiscale), nonché spese legali nella fase stragiudiziaria in euro 250,00, documenti che si producono in giudizio, per un importo indicativo avere di euro 40.271, 29 o in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto entro la competenza per valore del giudice adito. Con condanna dello stesso Ente alla refusione di tutte le spese ed onorari di giudizio, somma da distrarre in favore del procurator antistatario, anche per mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita. Si valuti il comportamento del per mancata partecipazione alla Controparte_1 procedura di negoziazione assistita”;
- PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte nei confronti del perché Controparte_1 infondate in fatto e diritto e comunque non provate. In ogni caso accertare il concorrente apporto causale della danneggiata, con ogni conseguente statuizione in ordine alla liquidazione dei danni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso delle spese generali ex D.M. 147/22, IVA e CAP come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha Controparte_1 allegato e dedotto, tra l'altro: CP_
- che il 09/07/2018, alle ore 19:00 circa, in presso la Farmacia Comunale ove è situato il complesso residenziale Le Dune, mentre la stessa era intenta a percorrere a piedi il piazzale, “a causa della presenza di pavimento scuro e duro, un po' dissestato e ruvido tra una mattonella e l'altra, non visibile, non percepibile e non segnalato” era inciampata, rovinando a terra e riportando lesioni fisiche;
- che, all'esito della convalescenza, le erano stati riconosciuti “9% punti di postumi permanenti e 180 gg di inabilità temporanea al 75%, 45 gg inabilità parziale al 50%, e le restante 60 gg di inabilità temporanea al 25%, con spese mediche sostenute euro 2.552,60, oltre alla spessa per la perizia medico-legale di euro 600,00, nonché spese legali nella fase stragiudiziaria in euro 250,00”;
- che in data 21/10/2019 era stata inviata richiesta stragiudiziale di sottoscrivere negoziazione assistita al il quale purtuttavia aveva ritenuto di non aderire. Controparte_1
I-2. Con comparsa di risposta si è tempestivamente costituito il concludendo nei Controparte_1
pagina 2 di 4 termini esposti in epigrafe. L'Ente convenuto ha, a sua volta, allegato e dedotto in ordine all'insussistenza di responsabilità sia in ordine al disposto dell'art. 2051 c.c., sia rispetto all'art. 2043
c.c., contestando inoltre la dinamica del sinistro e l'eccessività del quantum della pretesa risarcitoria. Il ha poi prodotto fotografie ritraenti lo stato dei luoghi. CP_1
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione del teste (cfr. verbale udienza 08/03/2022), è pervenuta in decisione Testimone_1 dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies
c.p.c. del 19/11/2025 al cui esito, con ordinanza del 24/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda della parte attrice va rigettata per l'assorbente difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro, in ciò rendendo superfluo l'esame della astratta riconducibilità della fattispecie nell'alveo di applicazione dell'art. 2043 c.c.
Parte attrice – che neppure ha versato in atti documentazione da cui desumere lo stato dei luoghi, produzione questa avvenuta su impulso della parte pubblica non onerata – si è limitata ad una generica allegazione del danno-evento, limitata all'asserzione secondo cui la caduta sarebbe occorsa “a causa della presenza di pavimento scuro e duro, un po' dissestato e ruvido tra una mattonella e l'altra, non visibile, non percepibile
e non segnalato”.
A tale genericità e laconicità allegatoria neppure ha supplito l'espletata prova orale.
In data 08/03/2022 è stato escusso il teste , indicato da parte attrice quale teste Testimone_1 oculare del sinistro. Egli ha riferito quanto segue: “io mi trovavo in vacanza ed ero andato a prendere delle pizze, quando ho visto la signora qui presente cadere a terra. L'ho aiutata a rialzarsi e le ho chiesto se avesse bisogno di un'ambulanza, ma lei ha rifiutato. L'ho fatta prima sedere in una panchina e dopo essersi ripresa poi l'ho riaccompagnata
a casa”, aggiungendo poi di non aver “fatto caso alla pavimentazione, posso dire che la sig.ra è caduta sul marciapiede di fronte la farmacia e lamentava dei dolori”.
Ebbene, alcun elemento è stato concretamente offerto dalla pretesa danneggiata al fine della dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro. Non è infatti stata raggiunta la prova del nesso causale tra la caduta dell'attrice e la pretesa condotta negligente del Controparte_1
II-5. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-6. Per le esposte ragioni la domanda va integralmente rigettata.
III-7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo pagina 3 di 4 applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. in ragione della semplicità dell'affare e dell'attività in concreto svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei confronti del ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
pagina 4 di 4