Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 19/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA N. 35/2026
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 24293 del registro di Segreteria, proposto da:
S. R., nata a [...] il omissis (c.f. omissis), residente in omissis, via omissis, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Chiara Caponegro (c.f. [...]) e Alfonsina Florio (c.f. [...]) del Foro di Cosenza, giusta procura speciale alle liti in atti con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Alfonsina Florio sito in Cosenza Via F. Simonetta, n° 29.
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, e contro sede Provinciale di Cosenza, Piazza Loreto, 22/A, pec: notifica.attigiudiziari.cosenza@postacert.Inps.gov.it rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Silvia Parisi (c.f.: [...]) p.e.c.: avv. silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, giusta procura alle liti in atti , elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS.
per l'annullamento dei provvedimenti INPS del 24 e 27 febbraio 2025 di riliquidazione delle pensioni n. omissis Cat. SPT e n. omissis Cat. SOAUT con decorrenza 1° agosto 2022 e per il riconoscimento del diritto alla corretta riliquidazione delle pensioni, con condanna dell'INPS alla restituzione dell'importo di euro 2.577,57 o della somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Visto l'atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;
Udite, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2026, l'Avvocata Caponegro per la ricorrente, e l'Avvocata Battaglia per l'INPS, le quali hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per la sede provinciale INPS di Cosenza.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 26 maggio 2025, la sig.ra S. R., ex dipendente dell'Amministrazione Provinciale di omissis dal 31 dicembre 1982, titolare di pensioni dirette di invalidità ex INPDAP categoria IOCPDEL e supplementari di vecchiaia categorie VO e VOAUT, nonché di pensioni di reversibilità categorie SPT, SO e SOAUT quale coniuge superstite di omissis deceduto il omissis, ha impugnato i provvedimenti INPS del 24 e 27 febbraio 2025 di riliquidazione delle pensioni n. omissis Cat. SPT e n. omissis Cat. SOAUT con decorrenza 1° agosto 2022. In particolare, la ricorrente ha rappresentato che in data 13 dicembre 2024 l'INPS le aveva notificato due provvedimenti di rideterminazione recanti indebiti rispettivamente di euro 9.107,03 per la pensione SPT e di euro 29,25 per la pensione SOAUT, per asserito sforamento dei limiti reddituali ex art. 1, comma 41, L. 335/1995, determinati sulla base della dichiarazione dei redditi 2022 (mod. 730/2023 del omissis) nella quale risultava erroneamente inserito nel quadro C l'importo di euro 6.825,00 percepito non come reddito da lavoro ma quale indennità in caso di morte ex art. 2122 c.c. spettante al coniuge superstite. Ha, altresì, dichiarato di aver tempestivamente provveduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi in data 10 gennaio 2025 mediante modello Persone Fisiche 2023, con il conseguente rientro al di sotto dei limiti reddituali previsti dalla normativa e di aver formalizzato il 21 gennaio 2025 all'ente la richiesta di ricostituzione reddituale.
2. L'INPS ha quindi emesso in data 27 febbraio 2025 provvedimento di riliquidazione della pensione SPT dal quale è scaturito un credito lordo di euro 10.620,97, utilizzato a scomputo dell'indebito precedentemente accertato, con corresponsione alla ricorrente della sola differenza netta di euro 231,75, continuando tuttavia ad operare trattenute per tabella F pari a euro 149,70 mensili per il 2022 e euro 108,87 per il 2023. La ricorrente ha sostenuto che tali trattenute deriverebbero dall'errata considerazione quale reddito personale imponibile della somma di euro 1.932,57 esposta nella CU 2023 emessa da Poste Italiane quale premio di risultato, importo che invece era stato liquidato direttamente al de cuius nel mese di giugno 2022 quando era ancora in vita ed esposto nella CU intestata alla ricorrente solo per effetto del conguaglio IRPEF operato da Poste Italiane in seguito al decesso. A fronte di trattenute complessivamente operate dall'INPS pari ad euro 2.577,57 lordi, l'ente ha conguagliato con cedolino di aprile 2025 solo euro 316,51 lordi (euro 231,75 netti). Nonostante le reiterate richieste di chiarimenti e la diffida pec del 23 maggio 2025, corredata da riscontro di Poste Italiane che confermava la natura di tale importo, l'INPS non ha fornito alcun formale riscontro.
3. La ricorrente ha dedotto che il proprio reddito personale per l'anno 2022 risulta costituito da euro 19.893,67 a titolo di pensioni dirette INPS e euro 307,00 a titolo di reddito da immobile non abitativo, per complessivi euro 20.200,67, importo inferiore al limite reddituale di euro 20.489,82 previsto dalla tabella F per il 2022, con conseguente piena cumulabilità della pensione di reversibilità. La ricorrente ha quindi lamentato l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'inesistenza, irripetibilità e inesigibilità dell'indebito oggettivo preteso dall'INPS, con condanna dell'ente alla ricostituzione e rideterminazione delle pensioni SPT e SOAUT tenuto conto della piena cumulabilità dei redditi e alla restituzione dell'importo pari ad euro 2.577,57 o della somma che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali, alle spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore delle procuratrici che si dichiarano antistatarie delle somme.
4. Con decreto dell’11 ottobre 2025 è stata fissata l'udienza del 26 gennaio 2026 per la discussione del ricorso. Il decreto di fissazione di udienza è stato ritualmente notificato dalla ricorrente e alla parte resistente, come risulta in atti.
5. Con memoria, depositata il 23 dicembre 2025, si è costituito l'INPS ed ha rappresentato come l'indebito originario sia scaturito dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 41, L. 335/1995 in esito a ricostituzione operata dalla sede centrale a seguito di dichiarazione reddituale presentata dalla ricorrente con dichiarazione del 22 maggio 2023 nella quale venivano esposti euro 6.825,00 quali redditi da lavoro dipendente certificati da Poste Italiane. L'ente ha precisato che successivamente alla disamina del modello 730 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate è stata effettuata una ricostituzione reddituale in data 9 novembre 2024 che ha determinato un indebito lordo di euro 10.990,42, pari a euro 9.107,30 al netto delle ritenute fiscali. In seguito alla nuova dichiarazione fiscale con modello Unico del 10 gennaio 2025 e alla domanda di ricostituzione del 21 gennaio 2025, gli uffici hanno effettuato attività istruttoria richiedendo documentazione giustificativa anche della variazione del reddito di casa di abitazione per gli anni 2024 e 2025, integrata dall'interessata in data 11 febbraio 2025. Con ricostituzione del 27 febbraio 2025 è stato emesso nuovo provvedimento di riliquidazione della pensione SPT da cui è scaturito un credito lordo di euro 10.620,97, utilizzato a scomputo dell'indebito con pagamento alla ricorrente della differenza netta di euro 231,75.
6. L'INPS ha rappresentato che il credito è stato determinato dall'eliminazione del reddito di euro 6.825,00 in quanto trattasi di somme costituenti indennità ex art. 2122 c.c., tuttavia in fase di esame della CU sono state individuate somme erogate da Poste Italiane per premi di risultato pari a euro 1.932,57 che, non rientrando negli esoneri normativamente previsti, sono state considerate come altro reddito assoggettabile all'IRPEF e incidenti sulla incumulabilità della pensione ai superstiti. A seguito di pec del 23 maggio 2025 con cui la ricorrente evidenziava che tale importo era stato corrisposto direttamente al coniuge ancora in vita nel mese di giugno 2022 ed esposto nella CU intestata alla ricorrente solo per il conguaglio IRPEF operato da Poste Italiane, l'ufficio ha provveduto ad escludere dal computo anche tale reddito e con provvedimento del 30 maggio 2025 ha accertato un ulteriore credito lordo di euro 2.220,28, con importo netto a pagare di euro 1.625,69, corrisposto sul rateo pensionistico di luglio 2025.
L'INPS ha precisato che la trattenuta mensile residua di euro 1,09 per il 2022 è imputabile alla percezione di redditi da terreni e fabbricati esposti nel modello unico pari complessivamente ad euro 731,00. L'ente ha quindi concluso che il proprio operato è stato corretto e tempestivo e ha chiesto pertanto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
7. All'udienza del 26 gennaio 2026, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che l'INPS, in data successiva alla proposizione del ricorso, ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico richiesto dalla parte ricorrente, con integrale soddisfacimento delle pretese azionate in giudizio. In particolare, con provvedimento del 30 maggio 2025, l'ente previdenziale ha accertato un ulteriore credito lordo in favore della ricorrente pari ad euro 2.220,28, con importo netto a pagare di euro 1.625,69, corrisposto sul rateo pensionistico di luglio 2025. L'INPS ha altresì provveduto ad escludere dal computo reddituale l'importo di euro 1.932,57, erroneamente computato quale reddito della ricorrente.
9. Alla luce di quanto sopra esposto, essendo state integralmente accolte le pretese della parte ricorrente mediante l'intervento spontaneo dell'Amministrazione resistente, e avendo entrambe le parti presentato istanza congiunta in tal senso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
10. In tema di spese processuali, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale. L'INPS ha riconosciuto le pretese solo dopo l'instaurazione del giudizio, dando causa alla lite. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'INPS quale parte virtualmente soccombente, con distrazione alle procuratrici antistatarie, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., che rinvia agli artt. 91 e 92 c.p.c., e in applicazione del consolidato principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 7273/2016, Cass. n. 24714/2022).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da S. R. contro l’INPS– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese e degli onorari di difesa, liquidati in euro 600,00 oltre agli accessori come per legge se dovuti, in favore degli Avv.ti Chiara Caponegro e Alfonsina Florio antistatari.
Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice f.to AR OM Depositato oggi in Segreteria nei modi di legge , 28.01.2026 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni