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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2495/2024 promossa in grado d'appello da
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe con gli avv.ti Lorenzo Bertaggia e Silvia Martignone del C.F._2 foro di Novara, elettivamente domiciliate presso lo studio e la persona dell'Avv. Lorenzo
Bertaggia in 28100 Novara, viale Dante n. 47/D, giusta delega in atti
- appellante nei confronti di e per essa la sua mandataria, giusta procura per atto Notaio Controparte_1
di Roma del 7/06/2021, rep. 15823/7715 Persona_1 Controparte_2
rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Mario Battaglia
[...]
(C.F. ) di Milano, Via Rugabella n. 17 e con domicilio eletto presso CodiceFiscale_3 il di lui indirizzo di posta elettronica Email_1
- appellata pag. 1 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data 29 luglio 2024, opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: rilevata la mancata proposizione di appello incidentale da parte di in relazione al capo della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità delle CP_1 clausole nn. 2, 6 e 8 della fidejussione omnibus oggetto del contendere, dichiarare l'intervenuto giudicato interno ai sensi dell'art. 329 co. 2 c.p.c. sull'intervenuta nullità di predette clausole e per l'effetto dichiarare la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., previsto in particolare dalla clausola n. 6 del contratto di fidejussione dichiarata nulla dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione con appello incidentale da parte di;
CP_1
2. Nel merito, 2.3 in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza della domanda di pagamento così come formulata da
[...]
quale mandataria di e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2 Controparte_1 che nulla è dovuto dalle Sig.re . Parte_1 Parte_2
2.4 ordinare a la restituzione di quanto Controparte_3 eventualmente medio tempore versato;
2.5 con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi discendenti dall'illegittimo comportamento degli istituti di credito;
2.1 In via pregiudiziale: accogliere il primo motivo di appello sul difetto di legittimazione attiva di rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2 per difetto di prova di essere subentrata nei contratti di mutuo fondiario sottoscritti da in data 04.12.2008 e 21.12.2012 e, per l'effetto, revocare o Parte_3 dichiarare inefficace o comunque non fondato su presupposti di legittimità il decreto ingiuntivo opposto in riforma della sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Capotorti, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4362/2023, depositata in cancelleria in data 29.07.2024, notificata in data
30.07.2024;
2.2 In via principale: accogliere il secondo motivo di appello decadenza della fideiussione per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c., e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che nulla è dovuto dalle appellanti Sig.re e Parte_1 Parte_2
pag. 2 all'appellata e, quindi, revocare o dichiarare inefficace o Pt_2 Controparte_1 comunque non fondato su presupposti di legittimità;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
1. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“ Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e ingiustificato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza per tutte le ragioni precisate in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata, nonché anche del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla signora Parte_1
- in via del tutto subordinata istruttoria, per mero tuziorismo e senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste, per quanto occorra, nell'istanza articolata nel giudizio di primo grado, e segnatamente nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di e dei testi di fideiussione Controparte_4 Controparte_5 CP_6 omnibus utilizzati nel corso dell'anno 2008.
Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello. Fatto salvo.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello contro la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Busto Arsizio n. 984/2024, con la quale, pronunciando sulla opposizione dalle stesse proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 17 luglio 2023 nei loro confronti su ricorso di quale Controparte_2 mandataria di decreto con il quale veniva ingiunto alle stesse il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 170.000 oltre accessori1, così veniva deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4362/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1 Dovuti dalla debitrice principale (della quale le opponenti erano debitrici in quanto subentranti, Parte_3 quali eredi, nella posizione di fideiubente del proprio dante causa a titolo di residuo debito restitutorio Controparte_7 su due mutui fondiari stipulati dalla predetta società, rispettivamente, in data 4 dicembre 2018 e 21 dicembre 2012 con la . Controparte_8 pag. 3 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2023 Parte_1 emesso, in via telematica, dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17.7.2023;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1218/2023 nei confronti di , condannandola Parte_2
a corrispondere ad e, per essa, alla mandataria Controparte_1 Controparte_2 la minore somma di € 85.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del ricorso al saldo;
3) compensa nella misura di ¼ le spese di lite tra le parti e condanna parte opponente alla rifusione,
a favore dell'opposta, dei residui 3/4, che si liquidano, già al netto della compensazione, in €
6.857,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge”.
A sostegno dell'opposizione le opponenti avevano dedotto:
a) Mancanza di prova del credito;
b) Difetto di legittimazione attiva di per mancanza di prova di titolarità del credito CP_1 ceduto;
c) Parziale nullità della fideiussione per violazione della disciplina di cui all'art. 2 comma 2 della L. n. 287 del 1990, in quanto le clausole ivi contenute erano identiche allo schema
ABI, ed in particolare, nullità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.;
d) Estinzione dell'obbligazione fideiussoria, non avendo l'istituto di credito azionato le proprie istanze giudiziali nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (da considerarsi reviviscente in ragione della nullità di cui sopra);
e) Erroneo calcolo delle quote ereditarie, non avendo l'istituto di credito tenuto in conto che vi erano altri coeredi di e , terzi che Controparte_7 Persona_2 Persona_3 chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la questione sollevata dalle opponenti a proposito della legittimazione attiva di in quanto l'avviso di cessione, CP_1 sufficientemente specifico quanto all'oggetto, è stato pubblicato nella GU parte II, n. 68 del
10 giugno 2021, e nella successiva integrazione, pubblicata nella GU parte II, n. 75 del 26 giugno 2021, e ad abundantiam, si è osservato che il credito nei confronti della società immobiliare si trovava certamente incluso nell'elenco dei rapporti ceduti, Pt_3 contraddistinto al Codice NDG 14350539, corrispondente al numero di ID rapporto
800166386 (cfr. docc. n. 51, 52 e 53 fascicolo opposta, ma anche docc. 50, 30 e 31 da cui risultano sia il numero del rapporto, ma anche il numero NDG).
In particolare, la stessa ha testualmente motivato:
“Ed invero, come risulta nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.6.2021, anno 162°, n.
68, la cessione in blocco ha avuto ad oggetto “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_9 finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti pag. 4 bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”, specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine, depositata dal notaio e
“pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/” (cfr. doc. L, fascicolo monitorio).
Ebbene, chiarito che il credito di cui si discorre, derivante da finanziamenti, è sorto nel periodo indicato ed è stato classificato a sofferenza, e che anche il contratto di cessione depositato dall'opposta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sub doc. 68 conferma che l'identificazione dei rapporti ceduti è avvenuta tramite indicazione del numero di NDG, utilizzando i link forniti dall'opposta il credito con il codice NDG 14350539, che corrisponde al rapporto n. 800166386, risulta oggetto della cessione (cfr. docc. 51, 52, 53, fascicolo opposta).
Tale codice NDG è inequivocabilmente riferibile a , come si evince dall'estratto Parte_3 conto certificato ex art. 50 T.U.B. relativo al rapporto con la società, che individua il medesimo numero di sofferenza (n. 800166386, cfr. doc. 50, fascicolo opposta), nonché dai piani di ammortamento prodotti dall'opposta sub docc. 30 e 31, in cui figura il medesimo codice NDG
(14350539) e dalla dichiarazione della stessa cedente (doc. h, fascicolo monitorio), che, in questo contesto, ben può essere utilizzata per rafforzare la prova (già raggiunta) della cessione. Non può non rilevarsi, infine, che stessa risulta avere proposto domanda di ammissione al passivo e CP_1 che il suo credito è stato ammesso dal giudice delegato (cfr. docc. 6 e 7, fascicolo monitorio), altro elemento atto a comprovare la titolarità del credito”.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la doglianza di estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto, pur avendo reputato parzialmente nulla la fideiussione sottoscritta dall' in quanto contenente clausole perfettamente sovrapponibili al Pt_1 modello ABI, l'inserimento nella garanzia della clausola di pagamento “a prima richiesta”2 avrebbe determinato valida deroga alla necessità di escussione giudiziale nel termine semestrale previsto dalla norma, mentre, entro detto termine, era stata tempestivamente inoltrata la comunicazione di recesso e di richiesta di rientro sia alla società Parte_3
, poi fallita, sia al fideiussore .
[...] Controparte_7
Il Tribunale ha invece accolto la doglianza delle opponenti in ordine all'erroneo calcolo delle quote ereditarie nei termini che seguono: 2 Si tratta dell'art. 7 del modulo fideiussorio sottoscritto dal dante causa delle appellanti, che prevedeva un impegno al pagamento senza necessità di preventiva escussione del debitore, e anche in caso di opposizione di quest'ultimo: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. pag. 5 “Quanto, poi, all'erroneità nel calcolo delle quote ereditarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 754 c.c., si ribadisce innanzitutto che, dal tenore letterale del testamento redatto dal de cuius si evince che lo stesso abbia disposto unicamente della quota disponibile Controparte_7 del patrimonio, fermo restando che, in ogni caso, non avrebbe potuto incidere sulla legittima;
dalla documentazione in atti, risulta altresì che e siano Persona_2 Persona_3 eredi per rappresentazione della madre figlia premorta del de cuius Persona_4 CP_7
[...]
Sulla scorta del disposto di cui all'art. 542, comma 2, c.c., pertanto, nel caso in esame, tenuto conto anche della quota disponibile di cui ha disposto il de cuius con testamento in favore di 1/4), la quota ereditaria dell'opponente isulta Parte_1 Parte_1 pari a ½, mentre quella dell'opponente ad ¼. Parte_2
Deve, quindi, confermarsi che è tenuta a corrispondere ad Parte_2 CP_1
la minore somma di € 85.000,00”.
[...]
***
Avverso la sentenza interpongono appello le eredi riproponendo due delle questioni Pt_1 già rigettate, ad avviso delle stesse non correttamente affrontate dal Tribunale di Busto
Arsizio, ovvero: la prova della legittimazione attiva di , che in caso di contestazione sulla titolarità CP_1 del credito, avrebbe dovuto essere dimostrata tramite produzione del contratto di cessione
(si richiama al proposito giurisprudenza, ed in particolare, Cass. n. 3405 del 6 febbraio
2024); la validità della deroga all'art. 1957 c.c., con particolare riferimento alla ritenuta sufficienza, ad evitare la decadenza comminata dalla norma, della mera comunicazione di revoca dei rapporti e richiesta di rientro al debitore principale in data 19 giugno 2018, da costui ricevuta in data 21 giugno 2018 (all. 19-47 di parte appellata); entro sei mesi, vale a dire, a detta di parte appellante, il creditore avrebbe comunque dovuto comunque agire nei confronti del debitore principale giudizialmente, al fine di scongiurare l'operatività della decadenza.
Nel giudizio così radicato si è costituita , e per essa, chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto del gravame ed in via meramente subordinata, insistendo nell'istanza istruttoria articolata nel giudizio di primo grado, e segnatamente nell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., nei confronti di e dei testi di Controparte_4 Controparte_5 CP_6 fideiussione omnibus utilizzati nel corso dell'anno 2008.
Con il favore delle spese.
Con memoria depositata nei termini di cui all'art. 352 c.p.c., poi, le appellanti hanno chiesto:
pag. 6 “rilevata la mancata proposizione di appello incidentale da parte di in CP_1 relazione al capo della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità delle clausole nn. 2, 6 e
8 della fidejussione omnibus oggetto del contendere, dichiarare l'intervenuto giudicato interno ai sensi dell'art. 329 co. 2 c.p.c. sull'intervenuta nullità di predette clausole e per l'effetto dichiarare la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., previsto in particolare dalla clausola n. 6 del contratto di fidejussione dichiarata nulla dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione con appello incidentale da parte di ”. CP_1
Di tale domanda parte appellata eccepiva l'inammissibilità, avendo le stesse appellanti espressamente domandato, agendo in secondo grado, “accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata a favore di CP_9 già nell'interesse di dal Sig.
[...] Controparte_10 Parte_3 Controparte_7 in data 20.06.2008 e, per l'effetto, accertata la decadenza della fideiussione per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare nulla essere dovuto dalle Sig.re e Parte_1 [...]
a e, quindi, revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque Parte_2 Controparte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto”.
Precisate le conclusioni, e scambiati gli atti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Reputa la Corte che entrambi i motivi di appello svolti da e Parte_1 Parte_2
siano infondati.
[...]
Quanto al primo motivo di gravame, si rammenta che questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito3.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla 3 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. pag. 7 norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità.
Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”4.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito5.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto6.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente7, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento. 4 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. Nel caso che occupa, la titolarità del credito in capo al creditore agente in via monitoria può dirsi raggiunta sia per la specifica descrizione dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione, ma anche in ragione della inequivoca riferibilità dei numeri identificativi portati dal predetto avviso, in allegato, alla posizione della , a favore della quale Parte_3 prestò fideiussione omnibus il dante causa delle odierne appellanti.
Rammentiamo che fin dall'atto di costituzione in primo grado, parte appellata così ebbe a giustificare la titolarità del credito ingiunto nei riguardi delle signore , nella Pt_1 Pt_2 loro qualità di aventi causa del defunto fideiussore Controparte_7
“a) in data 22 luglio 2013 la ha incorporato la Controparte_11 on effetto a decorrere dal 14 settembre 2013 (all. D); Controparte_10
b) in data 13 dicembre 2016l la e il Controparte_11 [...]
i sono fuse mediante costituzione del all. E); Controparte_12 Controparte_9
c) in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 3 giugno 2021, il ha ceduto pro-soluto alla società Controparte_9 [...]
ut supra, una serie di crediti, fra cui anche quello vantato nei confronti di CP_1 Parte_3
.
[...]
d) la cessione in blocco fra il e ha avuto ad oggetto “taluni crediti (per CP_9 CP_1 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto Controparte_9 corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991”, con la precisazione che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più̀ dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto”. E tale lista, prosegue l'avviso di cessione, è depositata dal Notaio e “pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/” (v. pubblicazione in GU del 10 giugno
2021, anno 162°, numero 68, prodotta per estratto sub all. L);
e) come detto, la BANCA aveva assegnato alla sofferenza di il numero Parte_3
800166386 (cfr. all. 50), e tale sofferenza è riportata nella lista dei rapporti ceduti ad CP_1 pubblicata sui siti istituzionali dei rispettivi enti e che si riporta in stralcio sub all. 51 con notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”;
pag. 9 evidenziazione del rapporto oggetto di causa, che riporta il medesimo numero di sofferenza
800166386 nonché il numero di conto corrente di n. 1295/25: Parte_3
- sia sul sito del al seguente link https://gruppo.bancobpm.it/rockets/ (all. 52); CP_9
- sia sul sito del Credito Fondiario al link indicato in GU (https://www.credito fondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ - all. 53), che rimanda al sito di appositamente CP_2 aperto per la verifica dei rapporti ceduti (https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ - cfr. all. 54), e che riporta al medesimo elenco .pdf dei rapporti ceduti prodotto in stralcio sub all. 51. Con la precisazione che a nulla rileva il fatto che le intimazioni di pagamento, inviate prima del passaggio a sofferenza, portassero un numero di NDG differente, dal momento che il numero di rapporto assegnato all'atto dell'accensione dei contratti è differente rispetto a quello assegnato nel momento in cui un rapporto passa a sofferenza;
- sia, infine, sui piani di ammortamento del (all.ti 30 e 31); CP_9
f) con il ricorso si è altresì prodotta la dichiarazione in data 25 luglio 2021 di avvenuta cessione del
(all. H) a firma del sig. che era un procuratore del in CP_9 Persona_5 CP_9 forza di procura speciale Notaio in data 3 dicembre 2019 nn. 23743 – 12252 (all. 55. Persona_6
Con la precisazione che tale procura era ancora in vigore nel luglio 2021, data di rilascio della dichiarazione, e che il sig. è stato confermato procuratore anche per il periodo successivo, Per_5 come attestato dalla procura in data 2 agosto 2021 Notaio ep. 7041, racc. 4968 – all. 56)”. Per_7
Nel presente grado, costituendosi, ha così argomentato: CP_1
“g) già pure in corso di giudizio di primo grado ha prodotto i seguenti ulteriori CP_1 documenti che in modo inequivoco comprovano la cessione del credito oggetto del presente giudizio:
- stralcio del contratto di cessione (all. 68), dal quale si evince che l'identificazione dei rapporti ceduti avviene tramite indicazione del numero di NDG (v. in particolare pag. 10). Con la precisazione che, per ovvi motivi di privacy, l'elenco dei crediti ceduti non può riportare né il nominativo del debitore
(anche per evitare errori di omonimia) né tantomeno il codice fiscale o la partita iva, trattandosi anch'essi di dati riservati e non certo pubblicabili su siti internet. Al contrario, l'indicazione del numero di rapporto e di NDG permette al debitore di verificare se il suo rapporto è stato ceduto, senza permettere a terzi estranei di conoscere quali società hanno pendenze a sofferenza con le Banche.
Sotto questo profilo, si precisa e ricorda che, già con la comparsa, ha prodotto lo stralcio CP_1 dell'elenco dei rapporti ceduti reperibile sul suo sito istituzionale – come previsto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – precisando e comprovando la corrispondenza con il numero di NDG assegnato alla sofferenza di;
Parte_3
- visura IA con annotazione della cessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB (all. 69, pag. 4);
h) non da ultimo si ricorda e fa presente che la legittimazione attiva di è stata confermata CP_1 in plurime altri sedi e precisamente: esecuzione immobiliare (all.ti 8-9); ammissione alla liquidazione pag. 10 giudiziale (all.ti 6-7-27); fase ingiunzionale e nell'altro giudizio di opposizione, con sentenza che sul punto è passata in giudicato (v. all.ti 75-76)”.
Ne discende, pertanto, che in aggiunta ad una indicazione del credito ceduto assai specifica nell'atto di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, esistono aggiuntivamente,
a supporto della titolarità del credito azionato in capo ad , gli ulteriori elementi CP_1 documentali e logici sotto elencati, tali da costituire, della suddetta titolarità, solida piattaforma probatoria:
a) la dichiarazione del creditore cedente di avvenuta cessione;
b) il possesso della documentazione afferente la posizione debitoria, da riguardarsi alla luce dell'art. 1262 c.c.;
c) la circostanza che, a tutt'oggi, l'originario creditore (dante causa di ) non CP_1 abbia avanzato istanze di pagamento nei riguardi delle odierne appellanti.
Il motivo è dunque infondato.
Venendo al secondo motivo di gravame, valga osservare che, secondo costante orientamento di questa Corte, laddove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “clausola a prima richiesta”, da considerarsi – è bene sottolinearlo – comunque del tutto estranea alle censure dell'Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8, e dunque esaminabile anche nell'ipotesi di reviviscenza della previsione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.”: ma vedi anche, Cass. n. 22346/17, secondo cui in un contratto di garanzia in cui sia inserita la clausola di pagamento a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Ancora più recentemente, poi, Cass. sez. III -
27/02/2025, n. 5179 ha ritenuto, proprio in un caso di “reviviscenza” della previsione di cui all'art. 1957 c.c. in esito alla ritenuta invalidità delle clausole conformi al modello ABI,
pag. 11 testualmente quanto segue: “8. La statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022). 9.
A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)”. Parimenti, in un caso in cui si
è effettuata disamina di un modulo di fideiussione esattamente sovrapponibile a quello sottoscritto dalle odierne appellanti, la Cassazione ha confermato la statuizione del giudice del merito osservando: “Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia pag. 12 impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo
(sottolineatura aggiunta n.d.r.). Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n.
25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509;
Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte
d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte
d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)” (cfr. Cassazione civile sez. III –
13/01/2025, n. 835 in www.deiure.it)).
Trattasi, pertanto, di orientamento ormai consolidato, anche presso questa Corte, che ormai con plurime pronunce, tra le quali, per esempio, la sentenza n. 920 del 1 aprile 2025, ha ribadito che “Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n. 20668/2024 e Cass. Civ.
25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il pag. 13 sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi – il debitore
[rectius, fideiussore] è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete)”.
Anche tale motivo d'appello appare dunque infondato.
***
Ogni altra questione resta assorbita.
***
Secondo il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate al pagamento delle spese del presente grado, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), considerando i compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data
29 luglio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_4 presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pag. 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. 6 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. 7 Sulla rilevanza delle comunicazioni trasmesse dalle cedenti in merito alla prova della cessione del credito, si veda la già citata Cass. 17944/2023 e Cass., 06/02/2024, n. 3405, citata anche da parte appellante, le quali stabiliscono che
“dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2495/2024 promossa in grado d'appello da
C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe con gli avv.ti Lorenzo Bertaggia e Silvia Martignone del C.F._2 foro di Novara, elettivamente domiciliate presso lo studio e la persona dell'Avv. Lorenzo
Bertaggia in 28100 Novara, viale Dante n. 47/D, giusta delega in atti
- appellante nei confronti di e per essa la sua mandataria, giusta procura per atto Notaio Controparte_1
di Roma del 7/06/2021, rep. 15823/7715 Persona_1 Controparte_2
rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Mario Battaglia
[...]
(C.F. ) di Milano, Via Rugabella n. 17 e con domicilio eletto presso CodiceFiscale_3 il di lui indirizzo di posta elettronica Email_1
- appellata pag. 1 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data 29 luglio 2024, opposizione a decreto ingiuntivo, fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: rilevata la mancata proposizione di appello incidentale da parte di in relazione al capo della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità delle CP_1 clausole nn. 2, 6 e 8 della fidejussione omnibus oggetto del contendere, dichiarare l'intervenuto giudicato interno ai sensi dell'art. 329 co. 2 c.p.c. sull'intervenuta nullità di predette clausole e per l'effetto dichiarare la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., previsto in particolare dalla clausola n. 6 del contratto di fidejussione dichiarata nulla dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione con appello incidentale da parte di;
CP_1
2. Nel merito, 2.3 in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza della domanda di pagamento così come formulata da
[...]
quale mandataria di e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2 Controparte_1 che nulla è dovuto dalle Sig.re . Parte_1 Parte_2
2.4 ordinare a la restituzione di quanto Controparte_3 eventualmente medio tempore versato;
2.5 con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi discendenti dall'illegittimo comportamento degli istituti di credito;
2.1 In via pregiudiziale: accogliere il primo motivo di appello sul difetto di legittimazione attiva di rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2 per difetto di prova di essere subentrata nei contratti di mutuo fondiario sottoscritti da in data 04.12.2008 e 21.12.2012 e, per l'effetto, revocare o Parte_3 dichiarare inefficace o comunque non fondato su presupposti di legittimità il decreto ingiuntivo opposto in riforma della sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio, Sezione III Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Capotorti, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 4362/2023, depositata in cancelleria in data 29.07.2024, notificata in data
30.07.2024;
2.2 In via principale: accogliere il secondo motivo di appello decadenza della fideiussione per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c., e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che nulla è dovuto dalle appellanti Sig.re e Parte_1 Parte_2
pag. 2 all'appellata e, quindi, revocare o dichiarare inefficace o Pt_2 Controparte_1 comunque non fondato su presupposti di legittimità;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
1. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“ Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile, illegittimo, infondato e ingiustificato, e così respingere ogni avversa domanda e istanza per tutte le ragioni precisate in atti, con integrale conferma della sentenza impugnata, nonché anche del decreto ingiuntivo opposto con riguardo alla signora Parte_1
- in via del tutto subordinata istruttoria, per mero tuziorismo e senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, si insiste, per quanto occorra, nell'istanza articolata nel giudizio di primo grado, e segnatamente nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di e dei testi di fideiussione Controparte_4 Controparte_5 CP_6 omnibus utilizzati nel corso dell'anno 2008.
Con il favore delle spese e compensi anche del presente grado di appello. Fatto salvo.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello contro la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Busto Arsizio n. 984/2024, con la quale, pronunciando sulla opposizione dalle stesse proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2023 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 17 luglio 2023 nei loro confronti su ricorso di quale Controparte_2 mandataria di decreto con il quale veniva ingiunto alle stesse il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 170.000 oltre accessori1, così veniva deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4362/2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1 Dovuti dalla debitrice principale (della quale le opponenti erano debitrici in quanto subentranti, Parte_3 quali eredi, nella posizione di fideiubente del proprio dante causa a titolo di residuo debito restitutorio Controparte_7 su due mutui fondiari stipulati dalla predetta società, rispettivamente, in data 4 dicembre 2018 e 21 dicembre 2012 con la . Controparte_8 pag. 3 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1218/2023 Parte_1 emesso, in via telematica, dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17.7.2023;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1218/2023 nei confronti di , condannandola Parte_2
a corrispondere ad e, per essa, alla mandataria Controparte_1 Controparte_2 la minore somma di € 85.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del ricorso al saldo;
3) compensa nella misura di ¼ le spese di lite tra le parti e condanna parte opponente alla rifusione,
a favore dell'opposta, dei residui 3/4, che si liquidano, già al netto della compensazione, in €
6.857,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge”.
A sostegno dell'opposizione le opponenti avevano dedotto:
a) Mancanza di prova del credito;
b) Difetto di legittimazione attiva di per mancanza di prova di titolarità del credito CP_1 ceduto;
c) Parziale nullità della fideiussione per violazione della disciplina di cui all'art. 2 comma 2 della L. n. 287 del 1990, in quanto le clausole ivi contenute erano identiche allo schema
ABI, ed in particolare, nullità della deroga al disposto dell'art. 1957 c.c.;
d) Estinzione dell'obbligazione fideiussoria, non avendo l'istituto di credito azionato le proprie istanze giudiziali nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (da considerarsi reviviscente in ragione della nullità di cui sopra);
e) Erroneo calcolo delle quote ereditarie, non avendo l'istituto di credito tenuto in conto che vi erano altri coeredi di e , terzi che Controparte_7 Persona_2 Persona_3 chiedevano di essere autorizzate a chiamare in causa.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondata la questione sollevata dalle opponenti a proposito della legittimazione attiva di in quanto l'avviso di cessione, CP_1 sufficientemente specifico quanto all'oggetto, è stato pubblicato nella GU parte II, n. 68 del
10 giugno 2021, e nella successiva integrazione, pubblicata nella GU parte II, n. 75 del 26 giugno 2021, e ad abundantiam, si è osservato che il credito nei confronti della società immobiliare si trovava certamente incluso nell'elenco dei rapporti ceduti, Pt_3 contraddistinto al Codice NDG 14350539, corrispondente al numero di ID rapporto
800166386 (cfr. docc. n. 51, 52 e 53 fascicolo opposta, ma anche docc. 50, 30 e 31 da cui risultano sia il numero del rapporto, ma anche il numero NDG).
In particolare, la stessa ha testualmente motivato:
“Ed invero, come risulta nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.6.2021, anno 162°, n.
68, la cessione in blocco ha avuto ad oggetto “taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_9 finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti pag. 4 bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”, specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine, depositata dal notaio e
“pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/” (cfr. doc. L, fascicolo monitorio).
Ebbene, chiarito che il credito di cui si discorre, derivante da finanziamenti, è sorto nel periodo indicato ed è stato classificato a sofferenza, e che anche il contratto di cessione depositato dall'opposta con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. sub doc. 68 conferma che l'identificazione dei rapporti ceduti è avvenuta tramite indicazione del numero di NDG, utilizzando i link forniti dall'opposta il credito con il codice NDG 14350539, che corrisponde al rapporto n. 800166386, risulta oggetto della cessione (cfr. docc. 51, 52, 53, fascicolo opposta).
Tale codice NDG è inequivocabilmente riferibile a , come si evince dall'estratto Parte_3 conto certificato ex art. 50 T.U.B. relativo al rapporto con la società, che individua il medesimo numero di sofferenza (n. 800166386, cfr. doc. 50, fascicolo opposta), nonché dai piani di ammortamento prodotti dall'opposta sub docc. 30 e 31, in cui figura il medesimo codice NDG
(14350539) e dalla dichiarazione della stessa cedente (doc. h, fascicolo monitorio), che, in questo contesto, ben può essere utilizzata per rafforzare la prova (già raggiunta) della cessione. Non può non rilevarsi, infine, che stessa risulta avere proposto domanda di ammissione al passivo e CP_1 che il suo credito è stato ammesso dal giudice delegato (cfr. docc. 6 e 7, fascicolo monitorio), altro elemento atto a comprovare la titolarità del credito”.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la doglianza di estinzione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto, pur avendo reputato parzialmente nulla la fideiussione sottoscritta dall' in quanto contenente clausole perfettamente sovrapponibili al Pt_1 modello ABI, l'inserimento nella garanzia della clausola di pagamento “a prima richiesta”2 avrebbe determinato valida deroga alla necessità di escussione giudiziale nel termine semestrale previsto dalla norma, mentre, entro detto termine, era stata tempestivamente inoltrata la comunicazione di recesso e di richiesta di rientro sia alla società Parte_3
, poi fallita, sia al fideiussore .
[...] Controparte_7
Il Tribunale ha invece accolto la doglianza delle opponenti in ordine all'erroneo calcolo delle quote ereditarie nei termini che seguono: 2 Si tratta dell'art. 7 del modulo fideiussorio sottoscritto dal dante causa delle appellanti, che prevedeva un impegno al pagamento senza necessità di preventiva escussione del debitore, e anche in caso di opposizione di quest'ultimo: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. pag. 5 “Quanto, poi, all'erroneità nel calcolo delle quote ereditarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 754 c.c., si ribadisce innanzitutto che, dal tenore letterale del testamento redatto dal de cuius si evince che lo stesso abbia disposto unicamente della quota disponibile Controparte_7 del patrimonio, fermo restando che, in ogni caso, non avrebbe potuto incidere sulla legittima;
dalla documentazione in atti, risulta altresì che e siano Persona_2 Persona_3 eredi per rappresentazione della madre figlia premorta del de cuius Persona_4 CP_7
[...]
Sulla scorta del disposto di cui all'art. 542, comma 2, c.c., pertanto, nel caso in esame, tenuto conto anche della quota disponibile di cui ha disposto il de cuius con testamento in favore di 1/4), la quota ereditaria dell'opponente isulta Parte_1 Parte_1 pari a ½, mentre quella dell'opponente ad ¼. Parte_2
Deve, quindi, confermarsi che è tenuta a corrispondere ad Parte_2 CP_1
la minore somma di € 85.000,00”.
[...]
***
Avverso la sentenza interpongono appello le eredi riproponendo due delle questioni Pt_1 già rigettate, ad avviso delle stesse non correttamente affrontate dal Tribunale di Busto
Arsizio, ovvero: la prova della legittimazione attiva di , che in caso di contestazione sulla titolarità CP_1 del credito, avrebbe dovuto essere dimostrata tramite produzione del contratto di cessione
(si richiama al proposito giurisprudenza, ed in particolare, Cass. n. 3405 del 6 febbraio
2024); la validità della deroga all'art. 1957 c.c., con particolare riferimento alla ritenuta sufficienza, ad evitare la decadenza comminata dalla norma, della mera comunicazione di revoca dei rapporti e richiesta di rientro al debitore principale in data 19 giugno 2018, da costui ricevuta in data 21 giugno 2018 (all. 19-47 di parte appellata); entro sei mesi, vale a dire, a detta di parte appellante, il creditore avrebbe comunque dovuto comunque agire nei confronti del debitore principale giudizialmente, al fine di scongiurare l'operatività della decadenza.
Nel giudizio così radicato si è costituita , e per essa, chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto del gravame ed in via meramente subordinata, insistendo nell'istanza istruttoria articolata nel giudizio di primo grado, e segnatamente nell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., nei confronti di e dei testi di Controparte_4 Controparte_5 CP_6 fideiussione omnibus utilizzati nel corso dell'anno 2008.
Con il favore delle spese.
Con memoria depositata nei termini di cui all'art. 352 c.p.c., poi, le appellanti hanno chiesto:
pag. 6 “rilevata la mancata proposizione di appello incidentale da parte di in CP_1 relazione al capo della sentenza con cui è stata dichiarata la nullità delle clausole nn. 2, 6 e
8 della fidejussione omnibus oggetto del contendere, dichiarare l'intervenuto giudicato interno ai sensi dell'art. 329 co. 2 c.p.c. sull'intervenuta nullità di predette clausole e per l'effetto dichiarare la nullità della deroga all'art. 1957 c.c., previsto in particolare dalla clausola n. 6 del contratto di fidejussione dichiarata nulla dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione con appello incidentale da parte di ”. CP_1
Di tale domanda parte appellata eccepiva l'inammissibilità, avendo le stesse appellanti espressamente domandato, agendo in secondo grado, “accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute agli articoli 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus rilasciata a favore di CP_9 già nell'interesse di dal Sig.
[...] Controparte_10 Parte_3 Controparte_7 in data 20.06.2008 e, per l'effetto, accertata la decadenza della fideiussione per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare nulla essere dovuto dalle Sig.re e Parte_1 [...]
a e, quindi, revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque Parte_2 Controparte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto”.
Precisate le conclusioni, e scambiati gli atti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Reputa la Corte che entrambi i motivi di appello svolti da e Parte_1 Parte_2
siano infondati.
[...]
Quanto al primo motivo di gravame, si rammenta che questa Corte ha già ripetutamente affermato, con riguardo alla materia che occupa, che la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato.
Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito3.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla 3 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. pag. 7 norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità.
Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”4.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito5.
In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto6.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente7, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento. 4 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. Nel caso che occupa, la titolarità del credito in capo al creditore agente in via monitoria può dirsi raggiunta sia per la specifica descrizione dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione, ma anche in ragione della inequivoca riferibilità dei numeri identificativi portati dal predetto avviso, in allegato, alla posizione della , a favore della quale Parte_3 prestò fideiussione omnibus il dante causa delle odierne appellanti.
Rammentiamo che fin dall'atto di costituzione in primo grado, parte appellata così ebbe a giustificare la titolarità del credito ingiunto nei riguardi delle signore , nella Pt_1 Pt_2 loro qualità di aventi causa del defunto fideiussore Controparte_7
“a) in data 22 luglio 2013 la ha incorporato la Controparte_11 on effetto a decorrere dal 14 settembre 2013 (all. D); Controparte_10
b) in data 13 dicembre 2016l la e il Controparte_11 [...]
i sono fuse mediante costituzione del all. E); Controparte_12 Controparte_9
c) in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data 3 giugno 2021, il ha ceduto pro-soluto alla società Controparte_9 [...]
ut supra, una serie di crediti, fra cui anche quello vantato nei confronti di CP_1 Parte_3
.
[...]
d) la cessione in blocco fra il e ha avuto ad oggetto “taluni crediti (per CP_9 CP_1 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto Controparte_9 corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2021, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
139/1991”, con la precisazione che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più̀ dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto”. E tale lista, prosegue l'avviso di cessione, è depositata dal Notaio e “pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/” (v. pubblicazione in GU del 10 giugno
2021, anno 162°, numero 68, prodotta per estratto sub all. L);
e) come detto, la BANCA aveva assegnato alla sofferenza di il numero Parte_3
800166386 (cfr. all. 50), e tale sofferenza è riportata nella lista dei rapporti ceduti ad CP_1 pubblicata sui siti istituzionali dei rispettivi enti e che si riporta in stralcio sub all. 51 con notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”;
pag. 9 evidenziazione del rapporto oggetto di causa, che riporta il medesimo numero di sofferenza
800166386 nonché il numero di conto corrente di n. 1295/25: Parte_3
- sia sul sito del al seguente link https://gruppo.bancobpm.it/rockets/ (all. 52); CP_9
- sia sul sito del Credito Fondiario al link indicato in GU (https://www.credito fondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ - all. 53), che rimanda al sito di appositamente CP_2 aperto per la verifica dei rapporti ceduti (https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ - cfr. all. 54), e che riporta al medesimo elenco .pdf dei rapporti ceduti prodotto in stralcio sub all. 51. Con la precisazione che a nulla rileva il fatto che le intimazioni di pagamento, inviate prima del passaggio a sofferenza, portassero un numero di NDG differente, dal momento che il numero di rapporto assegnato all'atto dell'accensione dei contratti è differente rispetto a quello assegnato nel momento in cui un rapporto passa a sofferenza;
- sia, infine, sui piani di ammortamento del (all.ti 30 e 31); CP_9
f) con il ricorso si è altresì prodotta la dichiarazione in data 25 luglio 2021 di avvenuta cessione del
(all. H) a firma del sig. che era un procuratore del in CP_9 Persona_5 CP_9 forza di procura speciale Notaio in data 3 dicembre 2019 nn. 23743 – 12252 (all. 55. Persona_6
Con la precisazione che tale procura era ancora in vigore nel luglio 2021, data di rilascio della dichiarazione, e che il sig. è stato confermato procuratore anche per il periodo successivo, Per_5 come attestato dalla procura in data 2 agosto 2021 Notaio ep. 7041, racc. 4968 – all. 56)”. Per_7
Nel presente grado, costituendosi, ha così argomentato: CP_1
“g) già pure in corso di giudizio di primo grado ha prodotto i seguenti ulteriori CP_1 documenti che in modo inequivoco comprovano la cessione del credito oggetto del presente giudizio:
- stralcio del contratto di cessione (all. 68), dal quale si evince che l'identificazione dei rapporti ceduti avviene tramite indicazione del numero di NDG (v. in particolare pag. 10). Con la precisazione che, per ovvi motivi di privacy, l'elenco dei crediti ceduti non può riportare né il nominativo del debitore
(anche per evitare errori di omonimia) né tantomeno il codice fiscale o la partita iva, trattandosi anch'essi di dati riservati e non certo pubblicabili su siti internet. Al contrario, l'indicazione del numero di rapporto e di NDG permette al debitore di verificare se il suo rapporto è stato ceduto, senza permettere a terzi estranei di conoscere quali società hanno pendenze a sofferenza con le Banche.
Sotto questo profilo, si precisa e ricorda che, già con la comparsa, ha prodotto lo stralcio CP_1 dell'elenco dei rapporti ceduti reperibile sul suo sito istituzionale – come previsto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – precisando e comprovando la corrispondenza con il numero di NDG assegnato alla sofferenza di;
Parte_3
- visura IA con annotazione della cessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB (all. 69, pag. 4);
h) non da ultimo si ricorda e fa presente che la legittimazione attiva di è stata confermata CP_1 in plurime altri sedi e precisamente: esecuzione immobiliare (all.ti 8-9); ammissione alla liquidazione pag. 10 giudiziale (all.ti 6-7-27); fase ingiunzionale e nell'altro giudizio di opposizione, con sentenza che sul punto è passata in giudicato (v. all.ti 75-76)”.
Ne discende, pertanto, che in aggiunta ad una indicazione del credito ceduto assai specifica nell'atto di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, esistono aggiuntivamente,
a supporto della titolarità del credito azionato in capo ad , gli ulteriori elementi CP_1 documentali e logici sotto elencati, tali da costituire, della suddetta titolarità, solida piattaforma probatoria:
a) la dichiarazione del creditore cedente di avvenuta cessione;
b) il possesso della documentazione afferente la posizione debitoria, da riguardarsi alla luce dell'art. 1262 c.c.;
c) la circostanza che, a tutt'oggi, l'originario creditore (dante causa di ) non CP_1 abbia avanzato istanze di pagamento nei riguardi delle odierne appellanti.
Il motivo è dunque infondato.
Venendo al secondo motivo di gravame, valga osservare che, secondo costante orientamento di questa Corte, laddove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a “semplice richiesta scritta” della banca (cfr. art. 7 del contratto, cosiddetta “clausola a prima richiesta”, da considerarsi – è bene sottolinearlo – comunque del tutto estranea alle censure dell'Autorità di vigilanza, relative al solo complesso delle clausole 2, 6 e 8, e dunque esaminabile anche nell'ipotesi di reviviscenza della previsione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 13078/2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa Corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.”: ma vedi anche, Cass. n. 22346/17, secondo cui in un contratto di garanzia in cui sia inserita la clausola di pagamento a prima richiesta e, nel contempo, si preveda l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. Ancora più recentemente, poi, Cass. sez. III -
27/02/2025, n. 5179 ha ritenuto, proprio in un caso di “reviviscenza” della previsione di cui all'art. 1957 c.c. in esito alla ritenuta invalidità delle clausole conformi al modello ABI,
pag. 11 testualmente quanto segue: “8. La statuizione della corte di merito è conforme alla giurisprudenza là dove ha ritenuto che, in presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Difatti, soltanto la presenza di una clausola contrattuale non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008; Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22346 del 26/09/2017; Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 30185 del 14/10/2022). 9.
A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 22346 del 26/9/2017)”. Parimenti, in un caso in cui si
è effettuata disamina di un modulo di fideiussione esattamente sovrapponibile a quello sottoscritto dalle odierne appellanti, la Cassazione ha confermato la statuizione del giudice del merito osservando: “Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis,
l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia pag. 12 impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo
(sottolineatura aggiunta n.d.r.). Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n.
25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017,
n. 22346).Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509;
Cass. civ. n. 22346/2017 cit.).Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).
Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, come correttamente statuito dalla Corte
d'Appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte
d'Appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione)” (cfr. Cassazione civile sez. III –
13/01/2025, n. 835 in www.deiure.it)).
Trattasi, pertanto, di orientamento ormai consolidato, anche presso questa Corte, che ormai con plurime pronunce, tra le quali, per esempio, la sentenza n. 920 del 1 aprile 2025, ha ribadito che “Secondo l'orientamento già seguito da questa Corte e in adesione all'insegnamento della Corte di Cassazione che si intende ribadire, laddove la fideiussione omnibus contenga la “clausola di pagamento a prima richiesta”, il garante è tenuto all'immediato pagamento, in favore del creditore, allorquando gli venga richiesto, indipendentemente dall'esercizio di un'azione giudiziale. La diversa interpretazione richiamata da parte appellante (mediante rimando a Cass. Civ. n. 20668/2024 e Cass. Civ.
25197/2023) appare contraria alla finalità della clausola indicata (i.e. garantire al creditore il pag. 13 sollecito soddisfacimento del credito) e, quindi, al fatto che – in tale ipotesi – il debitore
[rectius, fideiussore] è tenuto al pagamento immediato, salvo successivamente agire nei confronti del debitore principale (in base al principio solve et repete)”.
Anche tale motivo d'appello appare dunque infondato.
***
Ogni altra questione resta assorbita.
***
Secondo il criterio della soccombenza, le appellanti vanno condannate al pagamento delle spese del presente grado, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), considerando i compensi ai parametri medi di tariffa, e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 984/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, depositata in data
29 luglio 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e al pagamento delle spese del Parte_1 Parte_4 presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Arceri dott. Domenico Bonaretti
pag. 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. 6 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. 7 Sulla rilevanza delle comunicazioni trasmesse dalle cedenti in merito alla prova della cessione del credito, si veda la già citata Cass. 17944/2023 e Cass., 06/02/2024, n. 3405, citata anche da parte appellante, le quali stabiliscono che
“dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata pag. 8