CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2024, n. 26850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26850 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IR nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 09/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26850 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto il reclamo proposto da MI FO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 6 luglio 2022 che aveva rigettato la sua richiesta di indennizzo ex art.35-ter Ord. pen. con riferimento al periodo di detenzione di due anni da lui trascorso in Brasile in attesa di essere estradato in Italia. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha confermato che, quanto al periodo di carcerazione trascorso all'estero, doveva escludersi la legittimazione passiva dello Stato italiano in quanto estraneo rispetto alle relative condizioni detentive. 2. Avverso la predetta ordinanza MI FO, per mezzo dell'avv. Stefano Turetti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla carcerazione sofferta in Brasile. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.35-ter e 69 Ord. pen. , 3 CEDU, 696, comma secondo, cod. proc. pen. e 5 lett. b) del trattato di estradizione tra Italia e Brasile (ratificato dall'Italia con la 1.144/1991) ed il relativo vizio di motivazione poiché la carcerazione in Brasile era stata contrassegnata da inumanità e degrado in considerazione delle condizioni della camera di detenzione (e delle carceri in genere) nelle quali era stato costretto a vivere. Proprio con riferimento alla detenzione trascorsa all'estero, egli sostiene l'esistenza della legittimazione passiva dello Stato italiano trattandosi di carcerazione patita a causa della richiesta di estradizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, rispetto al periodo di detenzione patito in Brasile va ricordato che l'art. 35-ter Ord. pen. è uno strumento di riparazione di natura indennitaria relativa, comunque, al trattamento inumano che si verifica negli istituti di 2 prevenzione e di pena italiani regolati dall'art. 69 Ord. penit. a cui l'art. 35-ter fa espresso richiamo. Deve pertanto escludersi che lo Stato italiano possa essere chiamato a rispondere dell'eventuale trattamento inumano patito all'estero, anche se il relativo periodo di detenzione derivi dalla richiesta di estradizione, poiché ciò che rileva — nella materia in esame - è che la carcerazione sia avvenuta in Italia. Ne consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha escluso la legittimazione passiva dello Stato italiano rispetto alle lamentate condizioni inumane sofferte all'estero, atteso che si tratta di situazioni rispetto alle quali l'Italia è del tutto estranea e non potrebbe, comunque, esercitare alcun tipo di controllo o di iniziativa (in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 20347 del 24/02/2023, Rv. 284513 - 01). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PI MO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26850 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 22/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha, per quanto di interesse in questa sede, respinto il reclamo proposto da MI FO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia in data 6 luglio 2022 che aveva rigettato la sua richiesta di indennizzo ex art.35-ter Ord. pen. con riferimento al periodo di detenzione di due anni da lui trascorso in Brasile in attesa di essere estradato in Italia. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha confermato che, quanto al periodo di carcerazione trascorso all'estero, doveva escludersi la legittimazione passiva dello Stato italiano in quanto estraneo rispetto alle relative condizioni detentive. 2. Avverso la predetta ordinanza MI FO, per mezzo dell'avv. Stefano Turetti, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla carcerazione sofferta in Brasile. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.35-ter e 69 Ord. pen. , 3 CEDU, 696, comma secondo, cod. proc. pen. e 5 lett. b) del trattato di estradizione tra Italia e Brasile (ratificato dall'Italia con la 1.144/1991) ed il relativo vizio di motivazione poiché la carcerazione in Brasile era stata contrassegnata da inumanità e degrado in considerazione delle condizioni della camera di detenzione (e delle carceri in genere) nelle quali era stato costretto a vivere. Proprio con riferimento alla detenzione trascorsa all'estero, egli sostiene l'esistenza della legittimazione passiva dello Stato italiano trattandosi di carcerazione patita a causa della richiesta di estradizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, rispetto al periodo di detenzione patito in Brasile va ricordato che l'art. 35-ter Ord. pen. è uno strumento di riparazione di natura indennitaria relativa, comunque, al trattamento inumano che si verifica negli istituti di 2 prevenzione e di pena italiani regolati dall'art. 69 Ord. penit. a cui l'art. 35-ter fa espresso richiamo. Deve pertanto escludersi che lo Stato italiano possa essere chiamato a rispondere dell'eventuale trattamento inumano patito all'estero, anche se il relativo periodo di detenzione derivi dalla richiesta di estradizione, poiché ciò che rileva — nella materia in esame - è che la carcerazione sia avvenuta in Italia. Ne consegue che correttamente il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha escluso la legittimazione passiva dello Stato italiano rispetto alle lamentate condizioni inumane sofferte all'estero, atteso che si tratta di situazioni rispetto alle quali l'Italia è del tutto estranea e non potrebbe, comunque, esercitare alcun tipo di controllo o di iniziativa (in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 20347 del 24/02/2023, Rv. 284513 - 01). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.