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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1462/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE
SENTENZA Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Dott. Damiano Dazzi
2) Dott. Stefano Rago
3) Dott. Lorenzo Meoli
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1462/2025 TRA
, con l'avv. CAMPANI BARBARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/04/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiedere che sia Controparte_1 C.F._1
a nimento delle loro figlie
, di nove anni, e , di tre anni. Per_1 Per_2
tal fine ha ato che da anni il resistente ha assunto atteggiamenti violenti e prevaricatori nei suoi confronti, e che non incontra le figlie né contribuisce al loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento super-esclusivo delle bambine, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di € 600, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente, convenuto regolarmente, non si è costituito.
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sono emersi gravi elementi che giustificano l'accoglimento della domanda di affidamento super-esclusivo avanzata dalla ricorrente. Il resistente, infatti, pur informato della presente procedura, non ha ritenuto di costituirsi con un difensore, comparendo personalmente in udienza per rendere dichiarazioni consistenti esclusivamente in accuse alla ricorrente, senza interessarsi (se non in modo del tutto generico) delle figlie, e confermando un quadro fattuale che appare incompatibile con l'esercizio della genitorialità (egli ha, in particolare, ammesso di non vedere le figlie da due anni, di non disporre di un'abitazione propria, e di non essere disposto a collaborare con i Servizi Sociali). La condotta processuale e le dichiarazioni del resistente confermano il quadro che emerge dalla lettura della relazione trasmessa l'11/9/2025 dai Servizi Sociali di Reggio Emilia, in cui si legge di come il padre delle minori sia concentrato esclusivamente sul conflitto con la ricorrente e ometta qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse delle figlie, al punto da rifiutare persino l'organizzazione di incontri protetti. Ciò ha sostanzialmente determinato una totale interruzione dei rapporti, giustificata in modo del tutto pretestuoso e confuso dal resistente. Al contrario, sebbene i Servizi evidenzino la necessità di un'attività a sostegno del nucleo familiare, la madre appare collaborante e coinvolta nell'accudimento delle minori. Ad avviso del Collegio, non vi sono pertanto alternative all'adozione del regime richiesto dalla ricorrente.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (nove e tre anni) e dalle condizioni economiche delle parti, peraltro anch'esse allegate e documentate in modo molto sintetico dalla ricorrente. Questa, infatti, ha dichiarato di percepire un assegno di inclusione di € 600 e di essere conduttrice di un appartamento Acer (vd. doc. 6), sebbene al momento viva presso il padre. Quanto al resistente, questi risulta essere stato titolare per circa quattro anni di un'impresa individuale come intonacatore (doc. 13). In udienza, ha dichiarato di non trovare lavoro in quanto impossibilitato a procurarsi documenti regolari. Il Collegio ritiene, pertanto, di riconoscere al resistente una certa capacità lavorativa, benché possa considerarsi accertato che questi si trovi al momento in una situazione precaria. Si quantifica quindi in € 400 l'importo a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-affida in via esclusiva le figlie minorenni alla madre, collocandole presso quest'ultima cui è assegnata la casa familiare e attribuendo a quest'ultima il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione e salute;
-dispone che il padre incontri le figlie con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che avranno il compito di determinarne modalità e tempistiche;
-incarica inoltre i Servizi Sociali di supportare la madre nell'esercizio della genitorialità e di monitorare le minori;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 400 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
-condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato;
queste si liquidano in € 3.000 per onorari, più spese generali, IVA e CPA. Reggio Emilia, camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – I SEZIONE CIVILE
SENTENZA Il Tribunale in composizione collegiale:
1) Dott. Damiano Dazzi
2) Dott. Stefano Rago
3) Dott. Lorenzo Meoli
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1462/2025 TRA
, con l'avv. CAMPANI BARBARA;
Parte_1
- RICORRENTE E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/04/2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
per chiedere che sia Controparte_1 C.F._1
a nimento delle loro figlie
, di nove anni, e , di tre anni. Per_1 Per_2
tal fine ha ato che da anni il resistente ha assunto atteggiamenti violenti e prevaricatori nei suoi confronti, e che non incontra le figlie né contribuisce al loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto l'affidamento super-esclusivo delle bambine, e che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di € 600, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente, convenuto regolarmente, non si è costituito.
1. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sono emersi gravi elementi che giustificano l'accoglimento della domanda di affidamento super-esclusivo avanzata dalla ricorrente. Il resistente, infatti, pur informato della presente procedura, non ha ritenuto di costituirsi con un difensore, comparendo personalmente in udienza per rendere dichiarazioni consistenti esclusivamente in accuse alla ricorrente, senza interessarsi (se non in modo del tutto generico) delle figlie, e confermando un quadro fattuale che appare incompatibile con l'esercizio della genitorialità (egli ha, in particolare, ammesso di non vedere le figlie da due anni, di non disporre di un'abitazione propria, e di non essere disposto a collaborare con i Servizi Sociali). La condotta processuale e le dichiarazioni del resistente confermano il quadro che emerge dalla lettura della relazione trasmessa l'11/9/2025 dai Servizi Sociali di Reggio Emilia, in cui si legge di come il padre delle minori sia concentrato esclusivamente sul conflitto con la ricorrente e ometta qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse delle figlie, al punto da rifiutare persino l'organizzazione di incontri protetti. Ciò ha sostanzialmente determinato una totale interruzione dei rapporti, giustificata in modo del tutto pretestuoso e confuso dal resistente. Al contrario, sebbene i Servizi evidenzino la necessità di un'attività a sostegno del nucleo familiare, la madre appare collaborante e coinvolta nell'accudimento delle minori. Ad avviso del Collegio, non vi sono pertanto alternative all'adozione del regime richiesto dalla ricorrente.
2. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (nove e tre anni) e dalle condizioni economiche delle parti, peraltro anch'esse allegate e documentate in modo molto sintetico dalla ricorrente. Questa, infatti, ha dichiarato di percepire un assegno di inclusione di € 600 e di essere conduttrice di un appartamento Acer (vd. doc. 6), sebbene al momento viva presso il padre. Quanto al resistente, questi risulta essere stato titolare per circa quattro anni di un'impresa individuale come intonacatore (doc. 13). In udienza, ha dichiarato di non trovare lavoro in quanto impossibilitato a procurarsi documenti regolari. Il Collegio ritiene, pertanto, di riconoscere al resistente una certa capacità lavorativa, benché possa considerarsi accertato che questi si trovi al momento in una situazione precaria. Si quantifica quindi in € 400 l'importo a suo carico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Spese Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-affida in via esclusiva le figlie minorenni alla madre, collocandole presso quest'ultima cui è assegnata la casa familiare e attribuendo a quest'ultima il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione e salute;
-dispone che il padre incontri le figlie con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che avranno il compito di determinarne modalità e tempistiche;
-incarica inoltre i Servizi Sociali di supportare la madre nell'esercizio della genitorialità e di monitorare le minori;
-pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma di € 400 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
-condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato;
queste si liquidano in € 3.000 per onorari, più spese generali, IVA e CPA. Reggio Emilia, camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Damiano Dazzi