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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/08/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 825/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 20.10.2021 da:
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso la sede dell' di VICENZA, in Vicenza, C.so SS. Felice e CP_1
Fortunato n. 163, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
21.7.2015 Rep. 80974 Rogito 21569 Notaio di Roma, dall'avv. Persona_1
Antonella Tomasello ( ), che ai sensi degli artt. 125, comma C.F._1
1, cpc e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 indica i seguenti recapiti: fax n°
0444995896 - PEC t Email_1
- appellante - contro 2
codice fiscale , con sede legale in 36020 CP_2 P.IVA_2
Castegnero (VI) alla via Veneto nr 8 in persona del suo Amm.re p.t., rappresentata e difesa, in virtù dall'Avv. Maria Silvia Esposito (C.F. ) C.F._2
giusta mandato in calce al presente atto e con quest'ultima elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 134/2021 del Tribunale di Vicenza.
In punto: Obbligo contributivo.
Causa trattata all'udienza del 3 luglio 20..
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
1. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n.
134/2021 pubblicata il 20.4.2021, condannare in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore di della somma di € CP_1
81.950,00 per contributi indebitamente compensati, oltre alle sanzioni per morosità dovute ex lege dalla data della debenza al saldo effettivo.
2. Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
1) Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la
Sentenza nr 134 pubblicata in data 20/04/2021 emessa dal Tribunale di Vicenza sez. Lavoro;
2) rigettare la richiesta di pagamento della somma di euro 81.950,00 in favore dell' in quanto la presunta compensazione indebita non risulta provata né CP_1
certificata quale somma certa, liquida ed esigibile da alcuna sentenza passata in 3
giudicato.
3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 134/2021 emessa in data 20.4.2021, il Tribunale di Vicenza, con funzioni di giudice del lavoro, nella causa di opposizione ad avviso di addebito promossa da nei confronti dell' ha annullato l'avviso di Controparte_2 CP_1 addebito per difetto di motivazione e, nel merito, ha respinto la pretesa creditoria dell' In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto che l'istituto CP_1 previdenziale non avesse provato il fatto costitutivo del credito azionato.
In proposito, la pretesa creditoria dell' viene fondata sull'illegittima CP_1 compensazione operata dalla società di quanto dovuto a titolo di debiti tributari.
La sentenza di primo grado, dopo aver accertato l'insussistenza dei presupposti per la compensazione operata dalla società, per l'assenza di crediti nei confronti dell'istituto. Tuttavia, ha ritenuto che fosse onere dell' dimostrare CP_1 contabilmente il pagamento agli enti titolari del credito tributario dell'importo illegittimamente portato in compensazione.
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2021, l' ha appellato la sentenza CP_1 di primo grado.
Con il primo motivo di impugnazione, l' sostiene che la sentenza di primo CP_1 grado avrebbe violato il principio di cui all'art. 112 c.p.c. e quello del contraddittorio, dal momento che, in punto a onere della prova dell' CP_1 sull'intervenuto pagamento dei debiti tributari, la pronuncia sarebbe stata resa in assenza di eccezioni e difese delle parti.
Con il secondo motivo di appello, l' sostiene che la sentenza di primo grado CP_1 avrebbe errato nel ritenere non fornita la prova dell'intervenuto pagamento da parte dell'istituto dei debiti tributari indebitamente compensati. Sul punto l' CP_1 opera una ricostruzione del sistema disciplinato dall'art. 17 D. Lgs. 241/1997. In particolare, accanto alla compensazione cosiddetta verticale, che riguarda crediti per la stessa imposta, la norma ne prevede una orizzontale, che consente la 4
compensazione tra debiti e crediti anche nei confronti di diversi enti impositori CP_ ( enti locali, erario ecc.). In questo secondo caso, il contribuente utilizza il modello F24 per compensare gli importi a credito a pagamento dei debiti relativi a una diversa imposta. Questa operazione fa capo a una struttura di gestione, prevista dall'art. 22 del decreto legislativo, che ha il compito di attribuire a ogni ente quanto di rispettiva spettanza.
L' mette in evidenza come questa disciplina non alteri i rapporti tra CP_1 contribuente e i singoli enti impositori, che continuano a essere bilaterali.
Nel caso di illegittima compensazione, l'ente impositore dovrà richiedere la restituzione degli importi indebitamente compensati.
In base a questa ricostruzione, l' sostiene che vi è pagamento ex lege per CP_1 effetto della compensazione e che pertanto null'altro l'istituto dovrà provare, dal momento che il suo onere probatorio di esaurisce con la produzione dei modelli
F24.
Con il terzo motivo d'appello l' censura la sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui sostiene che le somme dovute all'istituto non sarebbero qualificabili come contributi indebitamente compensati. Sul punto richiama i modelli F24 e le causali ivi apposte.
Con il quarto motivo d'appello l' censura la sentenza di primo grado nella CP_1 parte in cui sostiene che l' potrebbe recuperare le somme attraverso CP_1 un'azione risarcitoria. L' mette in evidenza che nella fattispecie non si tratta CP_1 di recuperare somme, da contributi indebitamente compensati, circostanza quest'ultima che configura di per sé un illecito.
La società appellata si è costituita nel giudizio d'appello.
Con riferimento al primo motivo d'appello, la società appellata mette in evidenza di aver contestato l'esistenza del credito dell' e che, correttamente, la CP_1 sentenza di primo grado ha rilevato la carenza di prova del fatto costitutivo del credito, facendo corretta applicazione dell'art. 2967 c.c.
Con riferimento agli altri motivi d'appello, la società afferma di aver legittimamente fatto ricorso all'istituto della compensazione disciplinato dall'art. 8 l. 212/2000 e come, allo stato, non vi sia alcuna sentenza che abbia accertato 5
l'illegittimità di questa operazione. Valorizza inoltre l'illegittimità del titolo esecutivo, come accertata dalla sentenza di primo grado.
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del
3 luglio 2025.
Motivi della decisione.
L'appello è fondato e va accolto.
Come ha correttamente ricostruito l'istituto appellante, l'art. 17 D. Lgs. 241/1997, consente la compensazione tra i crediti contributivi e debitidi diversa natura dovuti a vari enti
In particolare, la norma, al comma 1 e 1 bis, dispone “I contribuenti [titolari di partita
IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all e delle altre CP_1 somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni
e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (4) (5) (6) .
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell' può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal CP_1 quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l' di cui all'articolo 2, comma CP_1
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di 6
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l' . CP_1
La norma prevede la c.d. 'compensazione di tipo orizzontale', ossia la compensazione che ha ad oggetto debiti e crediti di diversa natura (anche contributivi ed erariali), a condizione che essa operi tra plurime amministrazioni
(Stato, regioni, enti previdenziali) ed uno stesso soggetto. In sostanza tale norma deroga alla regola generale di cui all'art. 1241 (ossia l'identità soggettiva tra debitore e creditore) nella parte in cui consente al contribuente di compensare crediti e debiti vantati nei confronti di una pluralità di soggetti pubblici, ferma restando l'identità soggettiva del contribuente, che quindi non può portare in compensazione crediti vantati da terzi sulla base di un rapporto contrattuale (tra accollante ed accollato) rispetto al quale le stesse pubbliche amministrazioni rimangono estranee.
Infatti, l'ente riceve in ogni caso quanto allo stesso spettante in forza della compensazione, come se il credito fosse effettivo, e al contribuente, che ha operato illegittimamente la compensazione, sarà richiesto dall'ente, che ha effettuato il pagamento, la restituzione degli importi indebitamente compensati.
Come è stato sottolineato dalla dottrina, la compensazione disciplinata dalla norma costituisce infatti una procedura di riscossione che viene coordinata dall'ente dalla struttura di gestione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo. È questa infatti la struttura preposta ad attribuire agli enti destinatari le somme a ciascuno spettanti, tenendo conto delle eventuali compensazioni eseguite dai contribuenti.
In base al meccanismo predisposto dalla norma, l'ente creditore riceve in ogni caso quanto spettante in forza della compensazione, come se il credito fosse effettivo, e il contribuente che ha operato illegittimamente la compensazione sarà tenuto a restituire quanto indebitamente compensato. Tale conseguenza discende dall'efficacia solutoria della compensazione, anche se eseguita illegittimamente la regola generale, per cui il debito si intende adempiuto e l'ente depauperato della somma di denaro, per la dichiarazione del contribuente di un debito rivelatosi 7
inesistente, del tutto legittimamente potrà provvedere al recupero della somma oggetto di compensazione.
Di conseguenza, deve ritenersi che l' abbia assolto all'onere di fornire la CP_1 prova del fatto costitutivo del credito azionato attraverso la produzione dei modelli F24, di cui ai documenti da 1 a 3 prodotti dall'istituto nel giudizio di primo grado.
Va peraltro considerato che la stessa sentenza di primo grado, che non risulta sul punto impugnata, ha accertato l'utilizzazione abusiva della compensazione, richiamando proprio i modelli F24 e la mancata contestazione da parte della società delle allegazioni dell' in merito all'inesistenza dei crediti contributivi CP_1 posti in compensazione e alla riferibilità della matricola inserita nei modelli CP_1
F24 ad un soggetto terzo, cessato nel 2007 (i modelli F24 sono due del 17 novembre 2019 e l'ultimo del 18 maggio 2020).
Alla luce delle considerazioni svolte in merito all'interpretazione dell'art. 17 D.
Lgs. 241/1997, deve quindi ritenersi la fondatezza dell'appello con la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, limitata al suo secondo capo.
Gli ulteriori motivi di impugnazione vanno considerati assorbiti dall'accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello. Part La società appellata va quindi condannata al pagamento in favore dell' della somma di € 81.950,00, oltre alle sanzioni previste per la morosità in merito al pagamenti dei contributi, dalla data di presentazione dei modelli F24 utilizzati per la compensazione fino al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della società in forza del principio di soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al
DM 55/2014
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell Controparte_2 CP_1 della somma di € 81.950,00, oltre alle sanzioni di legge come precisato in motivazione;
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2) Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell delle spese CP_1 di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 8.401,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado e in € 9.991,00 per compensi quanto al presente grado di giudizio.
Venezia, 3 luglio 2025. Il Presidente rel.
(Gaetano Campo)