Decreto cautelare 29 luglio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03868/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8723 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Rottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la fissazione
di un appuntamento per l’ottenimento del visa per l’Italia per motivi di lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. TO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce parte ricorrente avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia in Islamabad rispetto alla richiesta di rilascio di visto per lavoro subordinato.
Rappresenta di aver chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per la conseguente richiesta di visto; e di aver presentato formale diffida senza ricevere alcun riscontro.
Sostiene, quindi, la violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento e chiede, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare l’obbligo dell’Ambasciata di provvedere.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito in giudizio il 20 febbraio 2026.
Alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, la causa viene trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l’assenza di un interesse concreto e attuale di parte ricorrente alla definizione del giudizio.
L’art. 3 del decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, entrato in vigore in pari data e convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, ha previsto:
- al comma 1, che “[i]n relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico”;
- al comma 2, che “[s]alvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”;
- al comma 3, che “[g]li Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka”.
Nel caso di specie, dunque, l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, cittadino pakistano, risulta essere sospesa ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, del decreto legge 145/2024, fino alla eventuale conferma espressa del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.
Il procedimento di competenza della Sede diplomatica e volto al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato – in mancanza del rilascio di un nulla osta efficace da parte dello Sportello unico per l’immigrazione – non potrebbe, per effetto delle riportate disposizioni, che concludersi con un provvedimento negativo, ovvero soprassessorio; non potendo la Sede diplomatica che prendere atto della sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti allo svolgimento degli ulteriori accertamenti imposti dal citato decreto legge n. 145/2024 (accertamenti che si collocano nell’ambito di un procedimento che, sebbene collegato a quello volto al rilascio del visto, è rispetto ad esso strutturalmente e funzionalmente autonomo).
Va, quindi, escluso che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della Sede diplomatica; e, conseguentemente, all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre le spese del giudizio, in ragione delle peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.